Prodotti tipici, solo vendita in loco
" Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 - Supplemento
Ordinario n. 15
Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione
delle direttive 3/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti
alimentari e altre disposizioni in materia).
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 155, e' sostituito dal seguente: "3. Il responsabile dell'industria
alimentare che esercita attivita' di produzione, di trasporto, distribuzione,
vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore
deve tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo,
anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente
l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma
2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonche'
le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo
e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati".
2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 155, dopo la parola: "comunitarie" sono aggiunte le seguenti:
",anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare
o del rappresentante di associazione dei produttori".
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
e' inserito il seguente:
"ART. 3-bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari).
- 1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo
3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo
ed al fine di verificare la funzionalita' e l'efficacia dello stesso,
effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati
anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni
e province autonome. Copia degli elenchi e' inviata al Ministero della
sanita'.
2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile
del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma,
diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici
idonei a garantire che le attivita' di cui al presente decreto siano
effettuate in modo igienico.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione
sulla idoneita' delle strutture, della dotazione strumentale e del personale,
nonche' di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' locale
ai fini dell'esercizio del laboratorio.
4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai
criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti
dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative standard previste
ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto-legislativo 27 gennaio 1992,
n. 120.
5. Con decreto del Ministro della sanita' sono fissati i requisiti minimi
ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al
comma 1, nonche' di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano
analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalita'
dei sopralluoghi di cui al comma 7.
6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori
non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe
stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407.
7 Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome
di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanita' puo' effettuare sopralluoghi
presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 5".
4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 155, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' incaricata
del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate
e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto
delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorita' procede
con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma
1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non
ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del
primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore
a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento ".
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti
delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attivita', alle
dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare
le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points
(HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanita' ai fini
dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della
proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993.
6. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 155, le parole: "gli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze
alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi" sono
sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di somministrazione e
vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate
e vendute nei predetti esercizi".
7. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e locali,
particolari e tradizionali, nonche' recipienti di lavorazione e tecniche
di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del
prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive
93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione,
del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, ne' essere oggetto
di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali
individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173.
8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui
al comma 7, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori
ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici
al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica
di produzione.
9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettivita', le mense devono
conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo idoneo
a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente
al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della sanita' puo' essere disposto il divieto
temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi
7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
11. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari
tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al fine di favorire il raggiungimento
di un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio
ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
o civile.