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L’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande, distingue i pubblici esercizi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, in tipologie, in particolare appartengono alla tipologia B “gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)”, alla tipologia A “gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento di volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)".
Pertanto, se si somministrano solo bevande, si dovrà richiedere un'autorizzazione di tipologia B.
L’apertura di un esercizio di somministrazione è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, sentito il parere della Commissione competente.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione a esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessaria l’iscrizione del titolare dell’impresa individuale (o del legale rappresentante della società o di un suo delegato) nel REC – somministrazione (registro degli esercenti il commercio) . L’iscrizione al Rec è subordinata al possesso di determinati requisiti (vedi lista in aprire un bar).
Attenzione: è possibile applicare l'istituto del silenzio - assenso anche al procedimento di rilascio dell'autorizzazione  per la somministrazione di alimenti e bevande.