OFFERTA DEL SERVIZIO INTERNET NELL'AMBITO DEI PUBBLICI ESERCIZI
La delibera n. 467/2000 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(G.U. del 9 agosto 2000) ha modificato la procedura che occorre porre
in essere al fine di offrire il servizio internet nei pubblici esercizi.
PROCEDURE
L'esercente che intende offrire il servizio internet alla clientela
deve:
1. PRESENTARE
UNA DICHIARAZIONE, SULLA BASE DEL MODELLO ALLEGATO A:
Al Ministero
delle Comunicazioni
Direzione generale concessioni ed autorizzazioni
Divisione II- Viale America 201
Roma 00144
e p.c.
allAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Centro Direzionale
Isola B/5 Torre Francesco
80143 - NAPOLI
2. ALLEGARE
ALLA DICHIARAZIONE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia ai sensi del Decreto
Legislativo n. 490/1994 e del DPR n. 252/1998 ;
- certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano
legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati
condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei
mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
- attestazione del versamento di lire 250.000 per il pagamento di una
tassa di concessione governativa. Il versamento deve essere effettuato
sul cc n. 8003 intestato all'Ufficio del registro - concessioni governative
codice tariffa n. 8617, causale "iscrizione pubblico registro".
OBBLIGHI
Gli esercenti che intendono offrire il servizio internet devono ottemperare
alle condizioni indicate dall'articolo 5 della citata delibera, tra
le quali:
a. il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi dellarticolo
12 del regolamento riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete,
il mantenimento dellintegrità della rete, linteroperabilità
dei servizi nonché la protezione dei dati;
b. il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute
pubblica e dellambiente, ai sensi dellarticolo 2, comma
1, lettera f), del regolamento;
c. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare lottemperanza
alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;
d. lutilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali
di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di
omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica
e di sicurezza elettrica;
le. a pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse
quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed
alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni
delle condizioni stesse.
LA NUOVA NORMATIVA CONSENTE ALL'ESERCENTE CHE INTENDE OFFRIRE IL SERVIZIO
INTERNET ALLA PROPRIA CLIENTELA DI AVVIARE IL SERVIZIO STESSO CONTESTUALMENTE
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Gli esercenti che hanno presentato la dichiarazione sono tenuti a comunicare
entro 30 giorni qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella
dichiarazione e nella documentazione allegata.
DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI
L'articolo 8 della delibera n. 467/00 stabilisce che le autorizzazioni
hanno una validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili,
previa nuova dichiarazione da presentarsi almeno trenta giorni prima
dalla data di scadenza e che le stesse possono essere cedute a terzi
soltanto previo assenso della competente Autorità per la Garanzia
nella Comunicazione.
SANZIONI
In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni
l'Autorità comunica all'impresa che non ha diritto di avvalersi
della stessa autorizzazione ed impone le idonee disposizioni volte ad
assicurare il rispetto delle prescrizioni. Se l'impresa sana le irregolarità
entro un mese dall'accertamento, l'Autorità entro due mesi dall'intervento
iniziale adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non sana
le irregolarità, l'Autorità entro due mesi dall'intervento
iniziale conferma il proprio provvedimento, indicandone le motivazioni.
Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una settimana
dall'adozione.
Si segnala che l'effettuazione dei servizi in difformità da quanto
sancito nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento da 5 a 50 milioni.
Si evidenzia, altresì, che in caso di offerta del servizio internet
senza la prescritta autorizzazione generale si applica la sanzione amministrativa
del pagamento da trenta a centottanta milioni.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Inoltre, si comunica che le dichiarazioni presentate sulla base del
D.Lgs. n. 103/1995 (Cfr. circolare FIPE n. 19/98) continuano ad
essere valide fino alla loro naturale scadenza e che gli operatori già
autorizzati devono conformarsi alle disposizioni della delibera n. 467/2000
entro 120 giorni dall'emanazione della stessa.
Il Ministero delle Comunicazioni non ha ancora chiarito se coloro che
già hanno presentato la dichiarazione ai sensi della previgente
normativa devono anche iscriversi al pubblico registro.
Si segnala, altresì, che gli esercenti che dopo l'entrata in
vigore della delibera dell'Autorità hanno presentato la dichiarazione
sulla base del D.Lgs. n. 103/1995 devono presentare nuovamente
la dichiarazione (allegato A) corredata dalla documentazione prescritta
dalla delibera n. 467/OO/CONS.
ALLEGATO A
(Dichiarazione ai sensi dellart.3, comma 1, lett. a della delibera
n. 467/00/CONS)
Il sottoscritto: _________________________________
cognome: ___________________________________
nome: ______________________________________
luogo e data di nascita: _________________________
residenza e domicilio: __________________________
cittadinanza: _________________________________
società/ditta: ________________________________
nazionalità: ________________________________
sede: _____________________________________
codice fiscale e partita IVA: ____________________
Dati del rappresentante legale: __________________
cognome e nome: ___________________________
luogo e data di nascita: _______________________
residenza e domicilio: ________________________
codice fiscale: ______________________________
dichiara
- di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni
mediante lutilizzo di collegamenti diretti o commutati delle reti
pubbliche (specificare il servizio)__________:
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla
data del _________
si impegna
- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente
dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni:
a) tipo e modello __________
b) ubicate in __________
(data)_________
(data)
..
(firma)
.