Per il rilascio dellautorizzazione per la somministrazione di
alimenti e bevande è bene sapere che:
Larticolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , che disciplina
le attività di somministrazione di alimenti e bevande, distingue
i pubblici esercizi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, in tipologie,
in particolare appartengono alla tipologia B gli esercizi per
la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria
e gelateria ed i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie,
pasticcerie ed esercizi similari), alla tipologia D gli
esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Lapertura di un esercizio di somministrazione è soggetto
ad autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui
territorio è ubicato lesercizio, sentito il parere della
Commissione competente.
Ai fini del rilascio dellesercizio dellattività di
somministrazione di alimenti e bevande è necessaria liscrizione
del titolare dellimpresa individuale o del legale rappresentante
della società o di un suo delegato nel REC somministrazione
(registro degli esercenti il commercio) .
Per liscrizione al Rec è necessario avere i seguenti requisiti:
- Maggiore età
- Assolvimento degli obblighi scolastici
- Aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti
o riconosciuti dalla regione (o dalle province autonome di Trento e
Bolzano) aventi ad oggetto lattività di somministrazione
di alimenti e bevande
- Aver frequentato corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola
a specifico indirizzo professionale
- Aver superato, presso la Camera di Commercio, un esame di idoneità
allesercizio della somministrazione di alimenti e bevande (sono
ammessi allesame coloro che sono in possesso di un titolo di studio
universitario o di istruzione secondaria superiore, nonché coloro
che hanno prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque
presso imprese di pubblico esercizio, in qualità di dipendenti
qualificati addetti alla somministrazione, produzione o allamministrazione
o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dellimprenditore,
in qualità di coadiutore)
- Non essere stati dichiarati falliti
- Non aver riportato condanna per i reati specificamente indicati dallarticolo
2 della legge 287/91.