D.M. 11 marzo 1998, n. 141
Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e
per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 108 del 12 maggio 1998).
Art. 1 (Smaltimento in discarica dei rifiuti)
1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal
formulario di identificazione di cui allarticolo 15 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le caratteristiche di pericolo di cui allallegato I proprie dei
singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dellallegato
II (1).
3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti
siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1,
nonché a verificare:
a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione
il rifiuto può essere conferito in discarica;
b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate
nel formulario di identificazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento
in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.
(1) In virtù di quanto dispone lart. 1, lett. E, della Dir.
(Min. Amb.) 9 aprile 2002, «nel decreto ministeriale 141/1998 allarticolo
1, comma 2, il rinvio agli allegati I e II relativi rispettivamente allelenco
dei rifiuti e a quello dei rifiuti non pericolosi, considerato il nuovo
sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria,
richiamato dal regolamento 2557/2001, deve intendersi riferito allallegato
A della presente direttiva».
Art. 2 (Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti)
1. È vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nellallegato I
Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);
c) rifiuti con un punto di infiammabili C.
2. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 4, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire
in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate
come R35 in concentrazione totale >1%;
b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate
come R34 in concentrazione totale >5%;
c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui
allAll. I);
d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici
e prodotti fitosanitari;
e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili,
monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano
in quantità superiore a 25 ppm;
f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui
allallegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi
sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso
allegato III;
g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico
presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi
di degradazione;
h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività
di ricerca, di sviluppo i cui effetti sulluomo e/o sullambiente
non siano noti.
Art. 3 (Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi)
Il gestore della discarica è tenuto a predisporre apposita documentazione
o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla
allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito
il rifiuto pericoloso.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del
registro di cui allarticolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
Art. 4 (Norme transitorie)
1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate
alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito
in conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle
autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.
2. Resta comunque salvo quanto previsto dallarticolo 5, comma 6, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Allegato I
CARATTERISTICHE DI PERICOLO
PER I RIFIUTI
H1: «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere
per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più
del dinitrobenzene;
H2: «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A: «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21
°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con laria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una
sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche
dopo lallontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con laria a pressione normale,
o
- che, a contatto con lacqua o laria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B: «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto
di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore
o pari a 55 °C;
H4: «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare
una reazione infiammatoria;
H5: «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità
limitata;
H6: «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e
i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici
e anche la morte;
H7: «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne
la frequenza;
H8: «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti
vivi, possono esercitare su di essi unazione distruttiva;
H9: «Infettivo»: sostanze contenenti migrorganismi vitali o
loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie
nelluomo o in altri organismi viventi;
H10: «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite
non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11: «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne
la frequenza;
H12: Sostanze e preparati che, a contatto con lacqua, laria
o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13: Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine
in qualche modo ad unaltra sostanza, ad esempio ad un prodotto di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14: «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono
presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dellambiente.
Note
1. Lattribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico»
(e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo»
e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti
nellAllegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
allimballaggio e alletichettatura delle sostanze pericolose,
nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne lattribuzione delle caratteristiche «cancerogeno»,
«teratogeno» e «mutageno» e riguardo allattuale
stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida
per la classificazione e letichettatura di cui allallegato VI
(parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle
definizioni di cui allallegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nellallegato V della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE
della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano
al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati
sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti,
in particolare su quelli dellOCSE.
Allegato II
Allegato II
(Omissis) (1).
ALLEGATO III
FATTORI
DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E I DIBENZOFURANI
|
|
|
Fattore
di equivalenza tossico
|
2,3,7,8 |
-
tetraclorodibenzodiossina (TCDD) |
1 |
1,2,3,7,8 |
-
Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) |
0.5 |
1,2,3,4,7,8 |
-
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
|
0.1 |
1,2,3,7,8,9 |
-
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
|
0.1 |
1,2,3,6,7,8 |
-
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0.1 |
1,2,3,4,6,7,8 |
-
Eptaclorodibenzodiossina (HpCCDD)
|
0.01 |
|
-
Octaclorodibenzodiossina (OCDD) |
0.001 |
2,3,7,8 |
-
Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
|
0.01 |
2,3,4,7,8 |
-
Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
|
0.05 |
1,2,3,7,8 |
-
Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) |
0.05 |
1,2,3,4,7,8 |
-
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0.1 |
1,2,3,6,7,8
|
-Esaclorodibenzofurano
(HxCDF)
|
0.1 |
1,2,3,6,7,8 |
-Esaclorodibenzofurano
(HxCDF) |
0.1 |
2,3,4,6,7,8 |
-
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0.1 |
1,2,3,4,7,8,9
|
-
Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
|
0.1 |
|
-Octaclorodibenzofurano
(OCDF)
|
0.001 |
(1) Tale allegato è stato soppresso dallart. 1, lett. D, della
Dir. (Min. Amb.) 9 aprile 2002 (S.O. alla G.U. n. 108 del 10 maggio 2002).
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