D.M. 11 marzo 1998, n. 141


Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 108 del 12 maggio 1998).
 

 


Art. 1 (Smaltimento in discarica dei rifiuti)
1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell’allegato II (1).
3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare:
a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica;
b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.
 
 
(1) In virtù di quanto dispone l’art. 1, lett. E, della Dir. (Min. Amb.) 9 aprile 2002, «nel decreto ministeriale 141/1998 all’articolo 1, comma 2, il rinvio agli allegati I e II relativi rispettivamente all’elenco dei rifiuti e a quello dei rifiuti non pericolosi, considerato il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal regolamento 2557/2001, deve intendersi riferito all’allegato A della presente direttiva».
 
Art. 2 (Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti)
 
1. È vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell’allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);
c) rifiuti con un punto di infiammabili C.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >1%;
b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all’All. I);
d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;
e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;
f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all’allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;
g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull’uomo e/o sull’ambiente non siano noti.
 
Art. 3 (Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi)
Il gestore della discarica è tenuto a predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del registro di cui all’articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
Art. 4 (Norme transitorie)
 1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.
2. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
Allegato  I
 
CARATTERISTICHE DI PERICOLO
PER I RIFIUTI
H1: «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2: «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A: «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B: «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4: «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5: «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6: «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7: «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8: «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
H9: «Infettivo»: sostanze contenenti migrorganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;
H10: «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11: «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12: Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13: Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14: «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente.
Note
1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’Allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l’attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all’attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l’etichettatura di cui all’allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all’allegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell’OCSE.
 
Allegato  II
 
 
 
Allegato  II
(Omissis) (1).
ALLEGATO III
 
 

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E I DIBENZOFURANI
Fattore di equivalenza tossico
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0.5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0.1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0.1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0.1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCCDD)
0.01
  - Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0.001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
0.01
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0.05
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0.05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano  (HxCDF)
0.1
1,2,3,6,7,8
-Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0.1
1,2,3,6,7,8 -Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0.1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0.1
1,2,3,4,7,8,9
- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0.1
  -Octaclorodibenzofurano (OCDF)
0.001


 
 
(1) Tale allegato è stato soppresso dall’art. 1, lett. D, della Dir. (Min. Amb.) 9 aprile 2002 (S.O. alla G.U. n. 108 del 10 maggio 2002).
 
 
 

 

 

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