D.L. 9 settembre 1988, n. 397
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti
industriali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 213 del 10 settembre 1988),
convertito, con modificazioni, nella L. 9 novembre 1988, n. 475 (1) (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 264 del 10 novembre 1988).
Art. 9 quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste)
1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio
delle batterie al piombo esauste.
2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità
giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi e organizzarne lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano
lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare leliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia
possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle
disposizioni contro linquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca
tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il
riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono
determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo
secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva
di tutti i consorziati, installata nellanno precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dellambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli
scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per
tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione
dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste
o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio, o
autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività
di gestione di tali rifiuti. Lobbligo di conferimento non esclude
la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti
piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea
(1).
6 bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività
di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere
al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui allarticolo
11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dellobbligo
si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione
di cui al citato articolo 11, comma 3 (2).
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento
dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie
in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori
e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli
acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori
e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, sono determinati:
il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con lapplicazione
del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed
è approvato lo statuto del consorzio (3).
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che
disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività, ed in attesa del
conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato
a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni
vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.
(1) Le parole da «o autorizzati» in poi sono state aggiunte
dallart. 15, comma 1, della L. 1 marzo 2002, n. 39.
(2) Comma inserito dallart. 15, comma 2, della L. 1 marzo 2002, n.
39.
(3) Lo statuto del consorzio è stato approvato con D.M. 16 maggio
1990 (G.U. Serie gen. n. 120 del 25 maggio 1990).
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