Legge 5 novembre 1990 n. 320
 

Norme concernenti le mole abrasive
 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990
 
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA
hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:


Articolo 1
1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.
Articolo 2
1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro.
Articolo 3
1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:
a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
b) il tipo di abrasivo;
c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
d) i limiti di impiego.
2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.
Articolo 4
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:
a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
c) i limiti di impiego di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.
Articolo 5
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati.
Articolo 6
1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori.
Articolo 7
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.
Articolo 8
1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati.

 

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