Legge 17 aprile 1989 n. 150
Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la
costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
in atmosfera esplosiva
Articolo 1
Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose esposte al
rischio di sprigionamento di grisù nonché, in deroga a quanto
disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio
di venire a contatto con il grisù convogliato attraverso il circuito
di ventilazione sotterranea.
Articolo 2
Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva
1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva,
può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo
conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla
sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:
a) conformità alle norme armonizzate, comprovata da un certificato
di conformità rilasciato a norma dell'articolo 4 e dell'apposizione
del marchio distintivo di cui all'articolo 7;
b) accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione,
che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita
dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato
a norma dell'articolo 5 e dall'apposizione del marcio distintivo di cui
all'articolo 7.
2. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale
elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari
condizioni di uso.
3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico
non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni
nazionali vigenti.
Articolo 3
Definizioni
1. Agli effetti della presente legge, per:
a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono
gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità;
b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale
elettrico in ambienti nei quali il grisù può formare con l'aria
miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione
e menzionato nei certificati di conformità o di controllo;
c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli
allegati A e B annessi alla presente legge.
Articolo 4
Certificato di conformità
1. Il certificato di conformità, rilasciato da uno degli organismi
autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
attesta che il tipo di materiale elettrico cui si riferisce è conforme
alle norme armonizzate. Esso deve essere conforme al modello riprodotto
nell'allegato D annesso alla presente legge.
2. Entro un mese dalla data del rilascio, una copia del certificato di conformità
è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorità degli
altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione
delle Comunità europee.
3. L'organismo autorizzato all'esame del materiale elettrico compila un
verbale che è tenuto a disposizione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e delle competenti autorità degli
altri Stati membri della Comunità economica europea.
4. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico
sono conservati dall'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato
e sono messi a disposizione, in caso di necessità, della Commissione
delle Comunità europee e delle competenti autorità degli altri
Stai membri della Comunità economica europea ai fini di un esame
particolare in materia di sicurezza. Il carattere riservato di tali documenti
deve essere rispettato.
5. Il certificato di conformità può essere revocato, con atto
motivato, dall'organismo autorizzato che lo ha rilasciato qualora qualcuna
delle condizioni imposte non sia stata soddisfatta o il fabbricante immetta
nel mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale è
stato rilasciato.
6. Copia dell'atto di revoca è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti
autorità degli altri Stati membri della Comunità economica
europea e alla Commissione delle Comunità europee.
7. Il rifiuto e la revoca del certificato di conformità sono comunicati
immediatamente agli interessati.
Articolo 5
Certificato di controllo
1. Il certificato di controllo è rilasciato, secondo le procedure
di cui all'articolo 9 della direttiva 82/130/CEE, da uno degli organismi
autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno
equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate.
3. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni contenute
nel certificato di controllo sono comunicate, a cura dell'organismo autorizzato,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione
delle Comunità europee ed alle competenti autorità degli altri
Stati membri della Comunità economica europea.
Articolo 6
Spese per gli accertamenti
1. Le spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di esame del
materiale elettrico e per il rilascio del certificato di conformità
o di controllo sono a carico del richiedente. Il loro importo è determinato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il titolare del certificato di conformità o di controllo può
ottenere il rilascio di copie del certificato per gli usi consentiti dalla
legge.
Articolo 7
Marchio distintivo comunitario
1. Il marchio distintivo comunitario apposto dal fabbricante sul materiale
elettrico attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto
un certificato di conformità o di controllo ed è stato sottoposto
alle verifiche ed alle prove individuali previste dalle norme armonizzate
per il rilascio del certificato di conformità o citate nel certificato
di controllo.
2. Il marchio distintivo comunitario deve essere conforme al modello riprodotto
nell'allegato C, punto 1, annesso alla presente legge.
3. Il marchio distintivo comunitario deve essere apposto su ciascun materiale
elettrico in modo da risultare visibile, leggibile e durevole.
4. Il fabbricante può apporre il marchio distintivo comunitario solo
se possiede il corrispondente certificato di conformità o di controllo
ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale
elettrico corrisponda alle norme tecniche armonizzate. Per garantire tale
corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
anche attraverso gli organismi autorizzati, sorveglia la fabbricazione del
materiale elettrico e cura che esso sia sottoposto alle prove individuali
previste e che non venga fatto uso improprio del marchio distintivo comunitario.
5. Quando per un tipo di materiale elettrico non conforme alle norme armonizzate
sia stato rilasciato un certificato di controllo, il marchio distintivo
comunitario va completato in conformità alle indicazioni contenute
nell'allegato C, punto II, annesso alla presente legge.
Articolo 8
Designazione degli organismi di sorveglianza
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa
gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale
ed al rilascio dei certificati di conformità e di controllo e notifica
alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità
economica europea e alla Commissione delle Comunità europee l'elenco
di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa
ai certificati di conformità e di controllo, nonché ogni successiva
modifica.
2. Il Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato dispone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco
degli organismi degli altri Stati membri della Comunità economica
europea autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di
controllo.
Articolo 9
Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
1. La sorveglianza sulla regolarità del rilascio dei certificati
di conformità o di controllo è demandata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti
direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora
riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un tipo di materiale
per il quale è stato rilasciato un certificato di conformità
o di controllo, è tale da mettere in pericolo la sicurezza, può
vietare temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione
nel mercato, dando comunicazione delle misure adottate alla Commissione
ed agli altri Stati membri.
Articolo 10
Adeguamento degli allegati tecnici
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le modifiche degli allegati A, B e C annessi alla presente legge,
rese necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico ed alle esigenze
del controllo e della sicurezza.
Articolo 11
Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 è
punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinque milioni o con l'arresto
fino ad un anno.
2. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 è
soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire due milioni;
b) chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 è
soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentamila a lire centomila.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione
delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, numero 689.
Articolo 12
Materiale non provvisto del marchio distintivo comunitario
1. Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere utilizzato
in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato abilitante all'uso
del marchio distintivo comunitario in quanto per la tecnica costruttiva
o il modo di protezione non risulti del tutto o in parte disciplinato dalle
norme armonizzate, può essere commercializzato in Italia ed usato
in modo conforme alla sua destinazione purché risponda ai principi
della legge 1° marzo 1968, n. 186, e, per quanto attiene alla sicurezza
di fabbricazione, sia accompagnato da un certificato, emesso dagli organismi
nazionali autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, attestante
che il materiale stesso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella
del materiale conforme alle norme armonizzate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutto il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, compreso il materiale
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, numero 675 ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio 1982, n. 727.
Articolo 13
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti ed
al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva
nelle miniere grisutose, in uso, già costruiti od in fase di costruzione
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
Norme europee relative norme CEI
I certificati rilasciati in applicazione del presente decreto sono detti
di generazione B. La lettera B dovrà figurare in testa al numero
d'ordine del certificato
(segue)
|
Norma
CEI
|
Norma
Europea
|
|
Numero
|
Data
|
TITOLO
|
Numero
|
Edizione
|
Data
|
|
CEI 31-8
Varianti V1
V2
|
Marzo
1978
Nov. 1981
Nov. 1984
|
Costruzioni
elettriche per atmosfere
potenzialmente
esplosive:
regole generali
|
EN 50 014
Modifiche 1,
2, 3 e 4
|
I
|
Marzo
'77
Luglio '79
Giugno '82
Dicembre '82
|
|
CEI
31-5
Varianti V1
V2
|
Marzo
1978
Genn. 1980
Nov. 1981
|
Costruzioni
elettriche
per atmosfere
potenzialmente
esplosive: costruzioni
immerse in olio O
|
EN
50 015
Modifica 1
|
I
|
Marzo '77
Luglio '79
|
|
CEI
31-2
Variante V1
|
Marzo
1978
Genn. 1980
|
Costruzioni
elettriche
per atmosfere
potenzialmente
esplosive: modo di
protezione
a sovrapressione
interna p
|
EN
50 016
Modifica 1
|
I
|
Marzo '77
Luglio '79
|
|
CEI
31-6
Variante V1
V2
|
Marzo
1978
Genn. 1980
Nov. 1981
|
Costruzioni
elettriche per
atmosfere
potenzialmente
esplosive:
costruzioni
sotto sabbia q
|
EN
50 017
Modifica 1
|
I
|
Marzo
'77
Luglio '79
|
|
CEI
31-1
Variante V1
V2, V3,
|
Marzo
1978
Genn. 1980
Nov. 1981
Nov. 1984
|
Costruzioni
elettriche
per atmosfere
potenzialmente
esplosive: custodie
a prova di esplosione d
|
EN
50 018
Modifica 1e 2
|
I
|
Marzo '77
Luglio '79
Dicembre '82
|
|
CEI
31-7
Variante V1
V2, V3,
|
Marzo
1978
Genn. 1980
Nov. 1981
Nov. 1984
|
Costruzioni
elettriche
per atmosfere
potenzialmente
esplosive: modo
di protezione a sicurezza
aumentata e
|
EN
50 019
Modifica 1e 2
|
I
|
Marzo
'77
Luglio '79
Settembre '83
|
|
CEI
31-9
Variante V1
V2, V3,
|
Marzo
1978
Genn. 1980
|
Costruzioni
elettriche
per atmosfere
potenzialmente
esplosive: modo
di protezione a
sicurezza intrinseca i
|
EN
50 020
Modifica 1
|
I
|
Marzo
'77
Luglio '79
|
N.B.: Allegato così sostituito dall'Articolo 1, D.M. 8 aprile 1991,
n. 228.
Allegato B
Modifiche apportate alle norme europee
di cui all'allegato A
Appendice 1
Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive del gruppo
1
Regole generali
1. Il testo del paragrafo 6.3.1 della Norma europea EN 50 014, prima edizione,
marzo 1977, va sostituito con:
6.3.1. Materiale elettrico del gruppo 1:
Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque
direzione supera 100 cm2 o e che comportano parti metalliche accessibili
la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF nelle
condizioni più sfavorevoli, nella pratica devono essere progettate
in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche
elettrostatiche nelle condizioni di uso ordinarie, come pure durante la
manutenzione e la pulizia.
Queste condizioni sono soddisfatte:
- con una scelta opportuna del materiale: la resistenza d'isolamento della
custodia, misurata secondo il metodo illustrato ai punto 22.4.7.8 della
presente norma europea non deve superare:
- 1 G (23 2 ¡C) e 50 5% di umidità relativa, o
- 100 G nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidità
specificate per il materiale elettrico: il simbolo X in questo
caso andrà riportato dopo gli estremi del certificato, come indicato
al paragrafo 26.2.9;
- ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione e con altre
misure di protezione: l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve
dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una miscela aria-metano
con 8,5 0,5% di metano.
Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in
sede di progettazione, un'etichetta d'avvertimento deve indicare le misure
di sicurezza necessarie in sevizio (1).
2.11 testo del paragrafo 22.4.7 della Norma europea EN 50 014, prima edizione,
marzo 1977, va sostituito con:
La resistenza è verificata sull'elemento di custodia, se le
sue dimensioni lo permettono o su un provino costituito da una piastra rettangolare
di dimensioni conformi alle indicazioni riportate alla figura 2, sulla quale
due elettrodi paralleli sono verniciati in superficie con una vernice conduttrice
il cui solvente non deve esercitare alcuna influenza sulla resistenza d'isolamento.
La superficie del provino non deve essere stata toccata e deve essere pulita
prima con acqua distillata, poi con alcool isopropilico (ovvero mediante
qualsiasi altro solvente che possa essere miscelato con l'acqua e non alteri
il materiale del provino), in seguito di nuovo con acqua distillata e asciugata.
Il provino deve poi, senza essere stato manipolato con le dita, venir sottoposto
per 24 ore alle condizioni di temperatura e di umidità indicate nel
paragrafo 6.3. La prava viene effettuata nelle medesime condizioni.
La tensione continua applicata fra gli elettrodi è di 500 V 10 V
per un minuto.
Durante la prova, la tensione deve essere sufficientemente stabile affinché
la corrente di carico, dovuta alla fluttuazione della tensione, abbia un
valore trascurabile confrontata con quella che attraversa il provino. In
certi casi, può essere necessaria l'utilizzazione di pile o accumulatori.
La resistenza di isolamento si esprime mediante il rapporto fra la tensione
continua applicata agli elettrodi e la corrente totale che li attraversa
quando la tensione è stata applicata per un minuto.
Nel caso in cui la pulitura possa influenzare i risultati della prova, si
può eventualmente procedere ad un secondo esperimento senza preventiva
pulitura del provino.
Appendice 2
Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive del gruppo
I
Custodie a prova d'esplosione (2)
Appendice 3
Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive del gruppo
I
Sicurezza intrinseca i.
Sistemi elettrici a sicurezza intrinseca
Nota: Nelle miniere grisutose della Repubblica federale di Germania, la
parola Anlage sostituisce System.
1. Settore di applicazione
1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di realizzazione
e di collaudo di costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca destinate,
totalmente o in parte, ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente
esplosive nelle miniere grisutose, allo scopo di garantire che dette costruzioni
elettriche non provochino l'esplosione dell'atmosfera circostante.
1.2. Il presente allegato completa la Norma europea EN 50 020, sicurezza
intrinseca i (prima edizione, marzo 1977) le cui prescrizioni
si applicano alla realizzazione e alla prova delle costruzioni elettriche
a sicurezza intrinseca e alle costruzioni elettriche associate.
1.3. Il presente allegato non sostituisce le norme d'installazione delle
costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca, delle costruzioni elettriche
associate e dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.
2. Definizioni
2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici a sicurezza
intrinseca, sono applicabili nell'ambito del presente allegato e completano
le definizioni della Norma europea EN 50 014 Regole generali
e EN 50 020 Sicurezza intrinseca i.
2.2. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca
In un documento descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche viene, definito
un sistema, nel quale i circuiti di interconnessione o parte di tali circuiti,
destinati ad essere utilizzati in un'atmosfera potenzialmente esplosiva,
sono circuiti a sicurezza intrinseca e rispondono alla normativa del presente
allegato.
2.3. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca provvisto di certificato
Sistema elettrico conforme a quanto indicato al punto 2.2 per il quale un
laboratorio di prova ha rilasciato un certificato da cui risulta che il
tipo di sistema elettrico è conforme alle prescrizioni del presente
allegato.
Nota 1: Non occorre che ogni costruzione elettrica facente parte di un sistema
elettrico a sicurezza intrinseca venga provvista di certificato singolarmente,
purché sia identificabile senza possibilità di equivoci.
Nota 2: Possono essere installati senza un certificato complementare, nei
limiti in cui lo consentano le norme nazionali di installazione, i sistemi
elettrici conformi alle indicazioni di cui al punto 2.2 per i quali la conoscenza
dei parametri elettrici delle costruzioni elettriche garantite a sicurezza
intrinseca, delle costruzioni elettriche associate garantite, dei dispositivi
non garantiti conformi al punto 1.3 e della Norma europea EN 50 014 Regole
generali, nonché la conoscenza dei parametri elettrici e fisici
dei componenti e dei conduttori di interconnessione permettano di dedurre
senza ambiguità che la sicurezza intrinseca è mantenuta.
2.4. Accessori
Materiale elettrico che consta soltanto di elementi di connessione o di
interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che non comporta nessuna
conseguenza sulla sicurezza intrinseca del sistema, quali le scatole di
raccordo, le scatole di derivazione, i connettori, le prolunghe, gli interruttori,
ecc.
3. Categorie di sistemi elettrici a sicurezza intrinseca
3.1. I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che comportano
detti sistemi devono rientrare in una delle due categorie: a
o b. Salvo indicazioni contrarie, le prescrizioni del presente
allegato si applicano ad entrambe le categorie.
Nota: I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che li compongono
possono appartenere a categorie diverse da quelle delle costruzioni elettriche
a sicurezza intrinseca e delle costruzioni elettriche associate che compongono
il sistema o parte del sistema. Svariate parti di un sistema elettrico a
sicurezza intrinseca possono comportare varie categorie.
3.2. Categoria a
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi rientrano
nella categoria a se sono conformi alle prescrizioni applicabili
alle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca della categoria a
(cfr. Norma europea EN 50 020, Sicurezza intrinseca, punto 4.1);
tuttavia, il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme deve
essere considerato una costruzione elettrica unica.
3.3. Categoria b
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi rientrano
nella categoria b qualora risultino conformi alle prescrizioni
applicabili alle costruzioni elettriche della categoria b (cfr.
Norma europea EN 50 020, Sicurezza intrinseca, punto 4.2); tuttavia,
il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme deve essere
considerato una costruzione elettrica unica.
4. Conduttori d'interconnessione di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca
4.1. I parametri elettrici e tutte le caratteristiche dei conduttori di
interconnessione tipici di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono,
per quanto riguarda la garanzia della sicurezza intrinseca, essere indicati
nei certificati che, corredano il sistema.
4.2. Quando un cavo multiconduttore contiene allacciamenti che fanno parte
di più di un circuito a sicurezza intrinseca, il cavo deve rispondere
alle seguenti prescrizioni:
4.2.1. Lo spessore radiale dell'isolante deve essere adeguato al diametro
del conduttore. Qualora l'isolante sia costituito da polietilene lo spessore
radiale minimo deve essere di 0,2 mm.
4.2.2. Prima di uscire dalla fabbrica, il cavo multiconduttore deve essere
sottoposto ad un collaudo dielettrico effettuato sotto corrente alternativa,
specificato sia al punto 4.2.2.1, sia al punto 4.2.2.2. Il risultato positivo
del collaudo deve essere attestato da un certificato rilasciato dal costruttore.
4.2.2.1. Ovvero ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio nel cavo, viene
sottoposto ad una tensione di valore efficace uguale a 3000 V + (2000 volte
lo spessore radiale dell'isolante espresso in mm) V; il cavo assemblato:
- viene sottoposto dapprima ad un collaudo con una tensione di valore efficace
pari a 500 V applicata fra l'insieme delle armature o schermi del cavo uniti
elettricamente fra di loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente
fra loro e
- viene sottoposto poi a collaudo con tensione di valore efficace: pari
a 1000 V applicata fra un fascio comprendente metà dei conduttori
del cavo e il fascio comprendente l'altra metà.
4.2.2.2. Ovvero il cavo montato:
- viene dapprima collaudato con una tensione di valore efficace pari a 1000
V applicata fra il complesso delle armature o schermi del cavo collegati
elettricamente fra loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente
fra loro e
- viene in seguito collaudato con una tensione di valore efficace di 2000
V applicata successivamente fra ciascun conduttore del cavo e il fascio
formato da tutti gli altri conduttori collegati elettricamente fra loro.
4.2.3. Le prove dielettriche indicate al punto 4.2.2 devono essere effettuate
con una tensione alternativa sensibilmente sinusoidale con frequenze comprese
fra 48 Hz e 62 Hz, prodotta da un trasformatore di adeguata potenza, tenuto
con della capacità del cavo. Nel caso di tensioni di prova sul cavo
completo, la tensione va aumentata regolarmente, fino al valore specificato,
in un tempo di almeno 10 secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi.
I collaudi devono essere effettuati dal fabbricante.
4.3. Non si possono prendere in considerazione difetti di sorta fra i conduttori
di un cavo multiconduttore se il sistema corrisponde ad una delle seguenti
prescrizioni:
4.3.1. Il cavo è conforme al punto 4.2 e ciascun circuito individuale
a sicurezza intrinseca comporta uno schermo conduttore che garantisce un
tasso di schermatura pari almeno al 60%.
Nota: L'eventuale connessione dello schermo alla massa o alla terra sarà
determinato dalle norme d'impianto.
4.3.2. Il cavo, conforme al punto 4.2, è protetto efficacemente contro
i deterioramenti e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca presenta,
nel corso del normale funzionamento, una tensione massima uguale o inferiore
a 60 volt.
4.4. Quando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di
cui al punto 4.2, ma non a quella del punto 4.3, e contiene soltanto circuiti
a sicurezza intrinseca facenti parte di un medesimo sistema elettrico a
sicurezza intrinseca, oltre all'applicazione di quanto espresso al punto
3.2 o 3.3, bisogna prendere in considerazione l'eventualità di guasti
in un massimo di 4 conduttori del cavo.
4.5. Allorquando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa
di cui al punto 4.2, ma non a quella del punto 4.3, e contiene circuiti
a sicurezza intrinseca facenti parte di vari sistemi elettrici a sicurezza
intrinseca, ciascun circuito a sicurezza intrinseca contenuto nel cavo deve
presentare un coefficiente di sicurezza pari a 4 volte quello richiesto
al punto 3.2 o 3.3.
4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui ai punti
4.2 e 4.3, oltre all'applicazione dei punti 3.2 o 3.3, bisognerà
considerare l'eventualità di un numero imprecisato di guasti nei
conduttori del cavo.
4.7.1 I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza intrinseca
devono specificare le condizioni di utilizzazione risultanti dall'applicazione
dei punti da 4.3 a 4.6.
5. Accessori usati nei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca
Gli accessori citati nei documenti di certificazione come parte integrante
di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono essere conformi:
- ai punti 6 e 7 della Norma europea EN 50 014 Regole generali;
- nonché ai punti 5 e 10.3 de!la Norma europea EN 50 020, Sicurezza
intrinseca i.
Il contrassegno deve riportare almeno il nome del costruttore o il suo marchio
di fabbrica depositato.
Nota: L'utilizzazione di accessori non certificati rientra nell'ambito della
normativa di installazione.
6. Collaudi tipologici
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca devono essere sottoposti a prove
conformi alle prescrizioni relative ai collaudi tipologici di cui al punto
9 della Norma europea EN 50 020, Sicurezza intrinseca i,
tenendo tuttavia conto del punto 4 del presente allegato.
7. Contrassegni dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca
I sistemi elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono recare il contrassegno
del detentore del certificato del sistema almeno su una delle costruzioni
elettriche del sistema collocata in un punto strategico. Il
contrassegno deve comportare le indicazioni minime prescritte al punto 26.5
della Norma europea EN 50 014 Regole generali, nonché
le lettere SYST.
Allegato C (3)
Materiale elettrico per atmosfere esplosive del gruppo I
I. - Marchio distintivo comunitario
omissis
II - Contrassegno del materiale elettrico oggetto di un certificato di controllo
Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate,
abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'articolo
9, il marchio distintivo comunitario deve almeno essere completato dai seguenti
simboli:
1) il simbolo S, per indicare che si tratta di materiale elettrico,
destinato a miniere grisutose, coperto da un certificato di controllo. Questo
simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario,
come indicato in seguito;
2) le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato
di controllo;
3) il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di controllo;
4) il nome o la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato;
5) il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato;
6) la designazione del tipo fornita dal costruttore;
7) il numero di fabbricazione;
8) se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali
per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare il simbolo X
dopo gli estremi del certificato di prova;
9) dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche;
10) ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo
autorizzato al rilascio del certificato.
ALLEGATO D
Materiale o sistema elettrico per miniere grisutose
1) Certificato di conformità
2) Nome o sigla dell'organismo autorizzato a rilasciare certificati - le
due ultime cifre dell'anno del certificato - numero d'ordine del certificato
- eventualmente il segno X.
3) Il presente certificato è rilasciato per:
- denominazione del materiale o del sistema elettrico certificato
- tipo(i) certificato(i)
4) a) costruito da:
nome e indirizzo (postale) del costruttore
b) presentato per la certificazione da:
nome ed indirizzo (postale) del richiedente.
5) Questo materiale o sistema elettrico, nonché le eventuali varianti
accettabili, sono descritti nell'allegato del presente certificato e nei
documenti descrittivi citati in questo allegato.
6) Nome o sigla dell'organismo autorizzato conformemente all'articolo 14
della direttiva 82/130/ CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982:
- certifica che questo materiale elettrico è conforme alle norme
europee armonizzate:
riferimento a ciascuna norma europea corrispondente, anno di edizione, riferimento
alla norma nazionale corrispondente, citando se la direttiva succitata è
allegata
e che ha superato positivamente i controlli e le prove prescritte da tali
norme
- certifica di aver compilato un verbale a carattere riservato relativo
a tali verifiche e prove.
Eventualmente, riferimento a tale verbale.
7) Il codice del materiale elettrico è:
EEx, la o le sigle dei modi di protezione I.
8) Questo documento può essere riprodotto solo integralmente
Pag. .../...
Il numero a sinistra della barra obliqua deve indicare il numero della pagina
del certificato, quello a destra il numero delle pagine del certificato,
allegato compreso.
9) Certificato di conformità - Nome o sigla dell'organismo autorizzato
a rilasciare certificati -le due ultime cifre dell'anno di rilascio del
certificato -numero d'ordine del certificato -eventualmente, il segno X.
10) Con il marchio del materiale elettrico consegnato, il fornitore attesta,
sotto la sua responsabilità, che il materiale elettrico fornito è
conforme alle prescrizioni dei documenti descrittivi allegati al certificato
e che ha superato positivamente le prove e le verifiche individuali prescritte
dalle norme europee armonizzate citate in precedenza al punto 6.
11. Sul materiale elettrico consegnato può essere apposto il marchio
distintivo comunitario definito nell'allegato C della direttiva citata al
punto 6. Tale marchio figura sulla prima pagina del presente certificato;
esso dev'essere posto sul materiale elettrico in modo da essere ben visibile,
leggibile e duraturo.
12. Il segno X posto dopo il numero del certificato di conformità
indica che il materiale elettrico è sottoposto alle condizioni di
impiego speciali ai fini della sicurezza citati nell'allegato del presente
certificato.
13. Luogo e data (giorno, mese, anno) di rilascio del certificato.
14. Direttore dell'organismo autorizzato (firma)
Allegato
A1. - Denominazione del materiale o del sistema elettrico certificato -
Tipo (i) certificato (i)
A2. Descrizione del materiale e del sistema elettrico certificato:
A3. Documenti descrittivi:
A4. Parametri specifici del o dei modi di protezione impiegati (1)
A5. Marchio del materiale elettrico certificato:
Il marchio dev'essere visibile, leggibile e duraturo; esso deve contenere
le seguenti indicazioni:
1. Fare riferimento alla Norma europea EN 50 014, paragrafo 26, Regole
generali e, se è il caso, alle norme europee specifiche dei
modi di protezione impiegati. Se il certificato riguarda diversi tipi certificati,
citare ciascun tipo per esteso ed indicare oppure tra un tipo
e l'altro.
2. Il contrassegno normalmente previsto dalle norme di costruzione del materiale
elettrico impiegato.
Fare riferimento al paragrafo 26.2.11 della Norma europea EN 50 014 Regole
generali.
A6. Verifiche e prove individuali:
Citare le verifiche e le prove a cui ciascun esemplare del materiale elettrico
è stato sottoposto prima della consegna, in applicazione delle regole
della Norma europea EN 50 014 Regole generali e delle Norme
europee specifiche del o dei modi di protezione impiegati. I riferimenti
a tali regole devono essere citati.
Indicare nessuno se necessario.
A7. Condizioni d'impiego speciali ai fini della sicurezza:
Indicare tali condizioni nel caso in cui dopo il suo numero d'ordine il
certificato porti il segno X. In caso contrario, indicare nessuno.
(1) Per esempio, nel caso della sicurezza intrinseca le caratteristiche
limite dei circuiti esterni (vedi 10.1 della Norma europea EN 50 020, sicurezza
intrinseca i).
N.B. I testi delle direttive CEE sono riportati nell'apposita sezione.
inizio
documento
sommario