Legge 18 ottobre 1977 n. 791
 
Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 2 novembre 1977
 
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA
hanno approvato:


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Articolo 1
Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
i)   materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.
 
Omissis
 
Articolo 6
Salvo prova del contrario, ed ancorché non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.
 
Omissis

 

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