Legge 19 luglio 1961 n. 706
Impiego della biacca nella pittura
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 9 agosto 1961
LA CAMERA DEI DEPUTATI E IL SENATO DELLA REPUBBLICA
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPromulga la seguente legge
Articolo 1
E' vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.
Articolo 2
Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la sanità e sentito il parere vincolante di una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative.
Articolo 3
E' consentito l'uso dei pigmenti bianchi contenenti al massimo il 2 per cento di piombo, espresso in piombo metallo.
Articolo 4
E' vietato adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo e dei prodotti contenenti detti pigmenti.
Articolo 5
I recipienti contenenti colori, vernici o mastici a base di pigmenti piombiferi, di cui all'articolo 1, detenuti o esposti per la vendita al pubblico, debbono portare all'esterno e ben visibile una scritta indicante se il tenore di piombo superi o meno la percentuale di cui all'articolo 3.
Articolo 6
La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti detti pigmenti devono essere manipolati nei lavori di pittura soltanto allo stato di pasta o di prodotto pronto all'uso.
Sono vietati, in ogni caso, la manipolazione e l'impiego di prodotti allo stato di polvere da parte dei lavoratori addetti alle operazioni di pittura.
Articolo 7
Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'articolo 1 vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono adottare i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione nell'atmosfera di particelle nocive.
Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione, o di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere protetti con idonei mezzi individuali contro il pericolo della inalazione delle particelle nocive.
Articolo 8
Le operazioni di pomiciatura, di raschiamento a secco e in genere di asportazione delle vernici composte dei prodotti di cui all'articolo 1, devono essere eseguite in modo da limitare al minimo il sollevamento e la dispersione della polvere.
Articolo 9
Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso di preparati piombiferi, di cui all'articolo 1, devono essere forniti, e fare uso, di idoneo abito da lavoro il quale deve essere tenuto in condizioni di pulizia.
I vestiti personali tolti dall'operaio durante il lavoro devono essere posti al riparo dal pericolo di imbrattamento col materiale nocivo usato per la pittura.
Articolo 10
Salvo le maggiori incombenze prescritte dagli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, circa la installazione dei servizi necessari alla pulizia personale dei lavoratori, l'esercente delle attività disciplinate dalla presente legge è tenuto in tutti i casi a provvedere affinché gli operai possano durante il lavoro, alla fine di questo, e prima dei pasti, praticare almeno la pulizia delle mani.
L'esercente è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, nonché i detersivi idonei e i mezzi per asciugarsi.
Articolo 11
Il medico che rilevi casi di saturnismo o casi di presunto saturnismo riguardanti i lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a farne notifica all'Ispettorato del lavoro competente.
Articolo 12
I casi di intossicazione saturnina notificati ai sensi dell'articolo precedente devono formare oggetto di una visita medica di controllo. Qualora il lavoratore sia soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, la visita è eseguita dai medici dell'Istituto assicuratore, il quale ne comunicherà l'esito all'Ispettorato del lavoro competente. In tutti gli altri casi la visita è eseguita direttamente dagli ispettori medici del lavoro.
Articolo 13 (1)
Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale, sono puniti per la inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, i datori di lavoro, i produttori e i commercianti.
Articolo 14
La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.