D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2002
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n.
547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data
12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle
modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche
e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,
concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne
ai fabbricati, nonché' per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato
della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente,
del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività'
produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni
ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo
di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare
le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli
impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di
messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi
con pericolo di esplosione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri):
"2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati
i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni edenti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta
al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi, anche coninvolgenti amministrazioni centrali,
locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà
regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo
quanto previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di
legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione
dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e
dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere delle commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenenti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo
in un unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi anche
decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità,
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica
e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' corrispondenti
alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione
e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività
e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale
di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti
da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di
cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti
di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi,
criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le
seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni, NONCHE'' valutazione
del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme
sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli
studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa,
secondo criteri di equità, solidarietà e progressività
in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché
a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente
lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni
parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui
all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore
in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera
c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art.
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
Costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari
di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di legificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge,
il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art.
4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici
delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma
4, lettera c) anche attraverso le necessarie modifiche internazionali o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17
del presente articolo".
- Si riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997,
n. 59:
"11. - Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi: decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40,336
e 338; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577; legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;".
- Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca: "Attribuzione
dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni
relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme
di prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi,
a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
CAPO II
IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Articolo 2
Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può
essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia
la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore
di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL
o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico
per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è
presentata allo stesso.
Articolo 3
Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le
relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa
con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche
ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Articolo 4
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni,
ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso
medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali
la periodicità e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL
o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
CAPO III
IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Articolo 5
Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione
non puo' essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata
al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto,
il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore
di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio,
che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa
vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico
per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e'
presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Articolo 6
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL
o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Articolo 7
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla
base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Articolo 8
Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per
territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio
la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il
trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 9
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale in data 12 settembre 1959, nonché' i modelli A, B e C allegati
al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi
si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla
data della sua entrata in vigore.
Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
inizio
documento
sommario