D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
 
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 12 luglio 1955
modificato dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dal D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 e dal D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 e dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359, e dal D.Lgs 462/2001.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Attività soggette
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.
Articolo 2
Attività escluse
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
Articolo 3
Definizione di lavoratore subordinato
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) ai soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
capo II
Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
Articolo 4
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Articolo 5
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare.
Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.
Articolo 6
Doveri dei lavoratori
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
CAPO III
OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEICOMMERCIANTI
Articolo 7
Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. (1)
TITOLO II
AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO
capo I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 8 (2)
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo, in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati".
Articolo 9
Solai
I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.
I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
Articolo 10
Aperture nel suolo e nelle pareti
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
Articolo 11 (3)
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono esser soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere".
Articolo 12
Schermi paraschegge
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
Articolo 13 (4)
Vie e uscite di emergenza
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)  via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b)  uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c)   luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m. 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
Articolo 14 (5)
Porte e portoni
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di cinque lavoratori, almeno una porta ogni cinque lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo e avere larghezza minima di m. 1,20
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2), la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a venticinque, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra ventisei e cinquanta, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra cinquantuno e cento, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a cento, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni cinquanta lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra dieci e cinquanta calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a cento.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13 comma 5 coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5.
7. Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
Articolo 15
Spazio destinato al lavoratore
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
Capo II
Scale fisse
Articolo 16

Scale fisse a gradini
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Articolo 17
Scale fisse a pioli
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
capo III
Scale e ponti sospesi
Articolo 18
Scale semplici portatili
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
Articolo 19
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Articolo 20
Scale ad elementi innestati
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Articolo 21
Scale doppie
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Articolo 22
Scale aeree e ponti mobili sviluppabili
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per la elevazione massima e minima della volata, nonché di calzatoie o di altri dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.
Articolo 23
Ponti e sedie sospesi
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per le modalità di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
Articolo 24
Utensili a mano
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
Articolo 25
Verifiche
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza.
 
 
capo IV
Parapetti
Articolo 26
Parapetto normale
Agli effetti del presente decreto è considerato normale un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
E' considerato parapetto normale con arresto al piede il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustrata, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
Articolo 27
Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso l'esterno.
capo V
Illuminazione
Articolo 28
Illuminazione generale
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
Articolo 29
Illuminazione particolare
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
Articolo 30
Deroghe per esigenze tecniche
Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati negli articoli 28 e 29, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
Articolo 31
Illuminazione sussidiaria
Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
Articolo 32
Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
capo VI
Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche
Articolo 33
Difesa contro gli incendi
In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio.
Articolo 34
Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Articolo 35
L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.
Articolo 36
Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco
Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori;
sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.
Articolo 37
I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei Vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto Presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo 38
Scariche atmosferiche
Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'art. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo.
Articolo 39
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Articolo  40 (6)
titolo III
Norme generali di protezione delle macchine
capo I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 41
Protezione e sicurezza delle macchine
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
Articolo 42
Parti salienti degli organi delle macchine
Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine, non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
Articolo 43
Manovellismi
Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.
La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo- vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.
Articolo 44
Tratti terminali sporgenti degli alberi
I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento.
Articolo 45
Protezione in caso di rottura di macchine
Le macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adottate altre idonee misure di sicurezza.
Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono ammessi.
Articolo 46
Scuotimenti e vibrazioni delle macchine
Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o cautele, affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.
Articolo 47
Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
Articolo 48
Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto
E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito del presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Articolo 49
Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto
E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
capo II
motori
Articolo 50
Segregazione dei motori
Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili, devono essere protetti in conformità delle disposizioni del Capo III del presente Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.
Articolo 51
Regolatore automatico di velocità
I motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.
Articolo 52
Messa in moto e arresto dei motori
Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza (7).
Articolo 53
Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili, per poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.
Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore(8).
Articolo 54
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico.
Un cartello indicatore, richiamante l'obbligo stabilito del presente articolo e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
CAPO III
TRASMISSIONI E INGRANAGGI
Articolo 55
Organi ed elementi per la trasmissione del moto
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo.
Articolo 56
Alberi, cinghie e funi di trasmissione
Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a m. 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sino a tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché:
a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocità inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso, può costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in relazione alla velocità ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni pericolo.
Articolo 57
Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di rottura.
Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia minore di 80.
Articolo 58
Quando le cinghie o le funi di trasmissione, aventi notevoli dimensioni o velocità, sovrastano o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
Articolo 59
Ingranaggi
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.
Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.
In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi, lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la corona dentata.
Articolo 60
Coni e cilindri di frizione
Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m. 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che non siano in posizione inaccessibile.
Articolo 61
Catene di trasmissione
Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa.
Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può esere limitata alle ruote dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.
Articolo 62
Montaggio e smontaggio delle cinghie
Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a personale esperto.
è consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi montacinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al secondo sia non minore di 80.
Articolo 63
Ganci portacinghie
Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di trasmissione, né trovarsi a contatto con elementi in moto, ma devono essere appese a ganci portacinghie predisposti in prossimità delle pulegge.
Articolo 64
Giunzione delle cinghie
Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da non presentare sporgenze o elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o che la cinghia non sia completamente protetta.
Articolo 65
Coppie di pulegge fissa e folle
Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costituite e mantenute in modo che:
a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto l'albero su cui è montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e viceversa sia eseguito per mezzo di apposito spostacinghia meccanico, munito di dispositivo di fermo che assicuri la posizione di disinnesto del sistema contro spostamenti accidentali della cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione di folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.
Articolo 66
Disinnesti di sezionamento nelle trasmissioni estese
Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero esteso a più ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra, provvisti di dispositivo di fermo, per impedire l'accidentale trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento degli alberi che, anche nell'ambito di uno stesso locale, muovono masse rotanti di entità tale da rendere difficile il loro rapido arresto.
Articolo 67
Preavviso di avviamento di trasmissioni
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissione inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
CAPO IV
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
Articolo 68
Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione della macchina
Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.
Articolo 69
Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
Articolo 70
Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolosi delle macchine, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.
Articolo 71
Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.
 
 
Articolo 72
Blocco degli apparecchi di protezione
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di chiusura.
Articolo 73
Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine
Le aperture di alimentazione e di scarico della macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramoggie e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi.
La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici, ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.
Articolo 74
Fissaggio degli organi lavoratori a velocità elevate
Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati agli alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio e, in ogni caso, la loro proiezione e la loro fuoriuscita.
Articolo 75
Protezione contro le proiezioni di materiali
Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti.
Articolo 76
Organi di comando per la messa in moto delle macchine
Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.
Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi in seguito ad intempestivo movimento di questa.
Articolo 77
I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.
Articolo 78
Comando a pedale della macchine
I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono esser protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale.
Articolo 79
Innesto e disinnesto delle macchine comandate da trasmissione
Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi di innesto, spostacinghie o simili, che consentano di azionare e di arrestare la macchina indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre macchine da questa azionate.
Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma precedente per i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purché l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un punto situato in posizione tale che chi compie la manovra possa vedere distintamente tutte le macchine.
Articolo 80
Preavviso di avviamento di macchine complesse
Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto.
Articolo 81
Comando con dispositivo di blocco multiplo
Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani o altre parti del corpo fra organi che con l'avviamento della macchina entrano in movimento, le macchine stesse devono essere provviste di un sistema di comando con dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito il proprio dispositivo di blocco particolare.
 
 
Articolo 82
Blocco della posizione di fermo della macchina
Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni. Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da altri.
Articolo 83
Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi a movimento alternativo
Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento alternativo devono essere installate in modo che fra l'estremità di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm. 50, nel senso del movimento alternativo. Qualora sia minore di cm 50 esso deve essere reso inaccessibile mediante chiusura.
titolo IV
Norme particolari di protezione
per determinate macchine
capo I
mole abrasive
Articolo 84
Collaudo - Velocità di uso - Coefficiente di sicurezza
Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono risultare già, a cura dello stesso costruttore, collaudate ad una velocità superiore di almeno il 40% a quella di uso.
Per le mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo di velocità deve essere effettuato per ogni singola mola.
Ogni mola deve portare una etichetta con l'indicazione del tipo, della qualità, del diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo - velocità angolare - riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo - velocità periferica - nonché il nome e la sede del costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere esclusivamente indicata con la dizione velocità massima di uso. E' vietato far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto alla velocità limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5.
Articolo 85
Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocità superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocità d'uso per minuto secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche.
Articolo 86
Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.
Articolo 87
Molatrici a più velocità
Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.
Articolo 88
Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico non fragile e di caratteristiche adatte, aventi diametro uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto dall'art. 90. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.
Articolo 89
Cuffie di protezione
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
In deroga a quanto disposto al secondo comma dell'articolo 45, le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
Articolo 90
La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, può, per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di cm. 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli sporti della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
Articolo 91
Poggiapezzi
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
Articolo 92
Protezione contro le schegge
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.
Articolo 93
Mole naturali
Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1, e non devono funzionare ad una velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.
 
 
 
 
Articolo 94
Pulitrici e levigatrici
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nella operazione, protetta contro il contatto accidentale.
capo II
Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
Articolo 95
Bottali e macchine simili
Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione alla esistenza di elementi sporgenti dalle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.
Articolo 96
I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.
Articolo 97
Impastatrici, gramolatrici e simili
Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
Articolo 98
Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa è inferiore a 6 centimetri.
 
capo III
Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
Articolo 99
Blocco della testa portastampo
Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
Articolo 100
Schermi di difesa
Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi la possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
capo IV
Macchine utensili per metalli
Articolo 101
Torni
Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
Articolo 102
I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.
Articolo 103
Piallatrici
I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.
 
Articolo 104
Trapani
I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
Articolo 105
Seghe per metalli
Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto disposto nell'art. 108.
Articolo 106
Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
capo V
Macchine utensili per legno e materiali affini
Articolo 107
Seghe alternative
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida protezione della biella atta a trattanerne i pezzi in caso di rottura, nonché di un robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla parte opposta, il telaio sfuggente.
Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite di un dispositivo che assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di avanzamento nella sua posizione più alta.
Articolo 108
Seghe a nastro
Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
Articolo 109
Seghe circolari
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
Articolo 110
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo tirante.
Articolo 111
Pialle a filo
Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per la eliminazione dei trucioli.
La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.
Articolo 112
Pialle a spessore
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
Articolo 113
Fresatrici da legno
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza guida.
Articolo 114
Lavorazione di piccoli pezzi
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
 
capo VI
Presse e cesoie
Articolo 115
Dispositivi per le presse in genere
Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettano il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore.
I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi-automatici di alimentazione.
Articolo 116
Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni, qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati nell'articolo precedente o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile, i lavoratori, per le operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di addetti attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
Articolo 117
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto stabilisce l'art. 115, può essere omessa per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto o indiretto di motori, nonché per le presse comunque azionate, a movimento lento, purché le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.
Articolo 118
Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo antiripetitore del colpo.
 
 
 
Articolo 119
Presse a bilanciere azionate a mano
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse stesse.
Articolo 120
Cesoie a ghigliottina
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.
Articolo 121
Grandi cesoie a ghigliottina
Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.
Articolo 122
Cesoie a coltelli circolari
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante il banco di lavoro ed estendentesi quanto più vicino possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco debbono essere protette.
Articolo 123
Cesoie a tamburo portacoltelli e simili
Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.
capo VII
Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
Articolo 124
Protezione degli organi lavoratori
Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali non siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
Articolo 125
Molini a palle e macchine simili
I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.
Articolo 126
Frantoi, disintegratori e macchine simili
Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, non possano essere provviste di protezioni fisse complete in conformità a quanto stabilito nell'art. 73, possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata la esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
Articolo 127
Molazze
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi mobili della macchina.
Articolo 128
Berte a caduta libera
Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.
La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
capo VIII
Macchine per centrifugare e simili
Articolo 129
Limiti di velocità e di carico
Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
Articolo 130
Coperchio e freno
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del paniere.
Articolo 131
Verifiche periodiche
Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri.
capo IX
Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
Articolo 132
Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo comma.
Articolo 133
Disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto pericolosi
I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
Articolo 134
Laminatoi siderurgici e simili
Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
capo X
Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici,
pettinatrici e macchine simili
Articolo 135
Protezione degli organi lavoratori dal contatto accidentale
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.
Articolo 136
Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate all'articolo precedente e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
Articolo 137
Aperture di carico e scarico
Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma dell'art. 135 devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
Articolo 138
Zona di imbocco dei cilindri alimentatori
La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma dell'art. 135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente, estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
capo XI
Macchine per filare e simili
Articolo 139
Ingranaggi delle macchine per filare in genere
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi, dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, nonché gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro esterno della macchina, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72, qualora debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
Articolo 140
Imbocco dei tamburi di comando dei fusi
L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando dei fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello, ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due estremità, mediante schermo e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
Articolo 141
Montaggio delle funicelle sui tamburi di comando dei fusi
Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
E' tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo, a condizione che all'operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.
Articolo 142
Filatoi automatici intermittenti
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non risultino già inaccessibili, atte ad impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e l'albero della controbacchetta.
Articolo 143
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile ed il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi fra il carro mobile ed il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
capo XII
Telai meccanici di tessitura
Articolo 144
Difesa contro il salto della navetta
I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoriuscita della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando l'applicazione del guidanavetta può riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di fabbricazione di tessuti molto leggeri e con ordito molto debole, o quando la velocità della navetta è molto limitata, l'apparecchio guidanavetta può essere sostituito da reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoriuscita.
Articolo 145
Apparecchi guidanavetta
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione di tessuti leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta è facoltativa;
b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o aventi una luce- pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
Articolo 146
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'art. 144, deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di protezione) non appena il telaio è messo in moto;
b) le sue estremità laterali non distino dalla scatola delle navette più di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.
Articolo 147
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica barra avente un diametro inferiore a:
a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza superiore a 75 centimetri;
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza superiore a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidità corrispondenti.
Articolo 148
Reti paranavetta
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 141, devono avere le seguenti dimensioni minime:
a) cm. 50x50 per telai fino a m. 1,20 di luce-pettine;
b) cm. 60x60 per telai con luce-pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
c) cm. 70x70 per telai con luce-pettine superiore a m. 1,60.
Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicenti pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.
Articolo 149
Trattenuta dei pesi del subbio
I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio dell'ordito devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.
 
 
Articolo 150
Montaggio e smontaggio dei subbi
Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
Articolo 151
Telai per tele e tessuti metallici o di materie diverse
Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie.
capo XIII
Macchine diverse
Articolo 152
Ammorbidatrici e distenditrici
Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dall'imbocco stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore possano essere prese dai cilindri.
Articolo 153
Macchine per la rottura delle mannelle di canapa e juta
Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta, alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.
Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto e di facile azionamento.
Articolo 154
Macchine cordatrici
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoriuscita delle bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la protezione può essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.
Articolo 155
Macchine per cucire con filo
Le macchine a motore per cucire con filo devono, essere provviste, compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
Articolo 156
Macchine per cucire con graffe
Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo che impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
Articolo 157
Macchine per trafilare fili metallici
Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto immediato della macchina in caso di necessità.
Articolo 158
Macchine con cilindro a lame elicoidali
Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto il tratto strettamente necessario per la lavorazione. Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Articolo 159
Trebbiatrici
Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il vano d'imbocco del battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che abbia, nella parte posteriore, un dispositivo di arresto che limiti l'ampiezza dell'apertura nella misura strettamente necessaria per la normale introduzione del covone.
Articolo 160
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto l'imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.
Articolo 161
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.
Articolo 162
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità durante il lavoro.
 
 
Articolo 163
Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il personale addetto alla trebbiatrice.
Articolo 164
Macchine per imbottigliare liquidi sotto pressione
Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di scoppio.
Articolo 165
Macchine tipografiche a platina e macchine simili
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare l'arresto automatico della macchina per semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
Articolo 166
Fustelle
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani.
La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria quando la applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione è effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.
Articolo 167
Compressori
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio.
 
 
titolo V
Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto
e di immagazzinamento
capo I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 168
Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni di impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche.
Articolo 169
Stabilità del mezzo e del carico
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.
Articolo 170
Operazioni di carico e scarico
Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento e di trasporto quando non possono essere eseguite a braccia o a mano devono essere effettuate con l'ausilio di attrezzature o dispositivi idonei.
Articolo 171
Indicazione della portata
Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'indicazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.
Articolo 172
Ganci
I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa.
Articolo 173
Freno
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
Articolo 174
Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.
Articolo 175
Dispositivi di segnalazione
I mezzi di sollevamento e di trasporto, quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.
Articolo 176
Organo di avvolgimento delle funi o catene
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni di uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali, in relazione alle loro dimensioni, potenza, volocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.
 
 
Articolo 177
Sedi di avvolgimento delle funi o catene
I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'articolo 176 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggior sollecitazione a cui possono essere sottoposte.
Articolo 178
Rapporto tra i diametri delle funi e quelli dei tamburi
e delle pulegge di avvolgimento
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nell'articolo 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
Articolo 179
Coefficienti di sicurezza per funi e catene
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.
Articolo 180
Attacchi ed estremità libere delle funi
Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
Articolo 181
Imbracatura dei carichi
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio.
Articolo 182
Posti di manovra
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.
Articolo 183

Organi di comando
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale.
Articolo 184 (9)
Sollevamento e trasporto persone
"1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo."
Articolo 185
Avvisi per le modalità delle manovre
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
capo II
Gru, argani, paranchi e simili
Articolo 186
Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi
Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.
Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.
Articolo 187
Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa del carico, deve essere delimitato con barriere e ove ciò, per ragioni di spazio non sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo 188
Piani di scorrimento delle gru a ponte
I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani, e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.
Articolo 189
Stabilità e ancoraggio delle gru
La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate all'aperto devono essere assicurati con mezzi adeguati tenuto conto sia delle sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione del vento.
Articolo 190
Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale
Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
Articolo 191
Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa.
Articolo 192
Divieto della discesa libera dei carichi
Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa.
Articolo 193
Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire ilavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta delcarico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delleaperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per lecaratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimocaso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barrieramobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediantechiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusaquando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
Articolo 194
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiorea 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti aspeciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una voltaall'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai finidella sicurezza dei lavoratori.
capo III
Ascensori e montacarichi
Articolo 195
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori emontacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali.
Articolo 196
Difesa del vano
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o lepiattaforme degli ascensori e dei montacarichi, devono essere segregatimediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili menodi 70 centimetri.
Dette difese devono avere un'altezza minima di m. 1,70 a partiredal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini edessere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie nonabbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distinomeno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobilidistino 4 o più centimetri.
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale simuove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protettoin conformità alle disposizioni dei commi precedenti.
 
 
Articolo 197
Accessi al vano
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devonoessere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo lepareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile allepersone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questo èinferiore a m. 1,80.
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglieo traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro sela cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina èmunita di una propria porta e la distanza della soglie della cabina dalla portaal vano non è inferiore a 5 centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le astecostituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12millimetri.
Articolo 198
Porte di accesso al vano
Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devonoessere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabinanon si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento dellacabina se tutte le porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per imontacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idoneemisure di sicurezza.
Articolo 199
Installazioni particolari
Le protezioni ed i dispositivi di cui agli articoli 196, 197 e198, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma nonsupera i m. 2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli dischiacciamento, di cesoiamento o di caduta del vano.
Articolo 200
Pareti e porte della cabina
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di coseaccompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m. 1,80 eporte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza nonminore di m. 1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avereaperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso nondevono presentare fra le aste costituenti le porte stesse, luci di larghezzasuperiore a 12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essereomesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma èlimitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche oda reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una aperturasuperiore a 1 centimetro, purché queste difese non presentino sporgenzepericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia della cabina odella piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico.
Per i montacarichi per trasporto di sole cose è sufficiente che lecabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire lafuoriuscita o la sporgenza del carico.
Articolo 201
Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi superamq 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri dialtezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante allacabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, inogni caso, la cabina non scenda al disotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm. 50, deve esseregarantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo piùalto livello di corsa.
Articolo 202
Posizione dei comandi
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandidi manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da nonpoter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
Articolo 203
Apparecchi paracadute
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto di cose accompagnateda persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibileper le operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina nonaccessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata noninferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene equando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti diun apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso dirottura delle funi o delle catene di sospensione.
Per i montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchioparacadute non è richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto,l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
Articolo 204
Arresti automatici di fine corsa
Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelliazionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arrestoautomatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore esuperiore della corsa.
Articolo 205
Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche ilmovimento di discesa deve avvenire a motore inserito.
 
 
Articolo 206
Carico e scarico dei montacarichi a gravità
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili aipiani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggiodurante le operazioni di carico.
Articolo 207
Regolazione della velocità dei montacarichi
I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essereprovvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che lacabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa.
capo IV
Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze,
a coclea, a nastro e simili
Articolo 208
Vani di corsa
I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e similidevono essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle soleaperture necessarie per il carico e lo scarico.
Articolo 209
Dispositivi di arresto
Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticalia piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arrestodell'apparecchio.
Articolo 210
Arresto per improvvisa mancanza di forza motrice
I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili,ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza,devono essere provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto delloapparecchio quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice si possaverificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.
Articolo 211
Condotti dei trasportatori a coclea
I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti dicopertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere efficacementeprotette.
Articolo 212
Aperture di carico e scarico dei trasportatori
Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in generedevono essere protette contro la caduta delle persone o contro il contatto conorgani pericolosi in moto.
Articolo 213
Apertura di carico e percorso dei piani inclinati (scivoli)
Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono esserecircondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del trattostrettamente necessario per l'introduzione del carico, purché il cigliosuperiore, di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm.50 dal piano del pavimento.
Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali perevitare la fuoriuscita del carico in movimento e di difese frontali terminaliper evitare la caduta del carico.
Articolo 214
Spazio sottostante ai trasportatori
Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinatideve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato edil tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali oper rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altremisure contro detti pericoli.
capo V
Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici
Articolo 215
Velocità e percorso
La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolatasecondo le caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilitàdi arresto del mezzo.
Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto alfine di ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione al tipo deiveicoli, allo spazio disponibile ed all'ubicazione delle altre vie di transitoe loro attraversamenti.
Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo diblocco.
Articolo 216
Difese terminali dei binari
Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza cheorizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitaredanni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoriuscite dei veicoli.
Articolo 217
Attacco e distacco dei mezzi di trasporto
I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devonoessere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza lemanovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità del collegamento.
E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distaccodei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositiviche rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.
 
 
Articolo 218
Blocco degli organi di comando dei motori elettrici azionanti imezzi di trasporto
I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere lamaniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure gliapparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devonoasportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave lacabina.
Articolo 219
Difese nei piani inclinati
I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'iniziodel percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici disbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso delpiano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono esserepredisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinatidurante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda, ai lati deibinari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transitopedonale senza pericolo.
Articolo 220
I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo disicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli incaso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando sianecessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, allavelocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunquequando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolaritàdell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo dicui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devonopresentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso èvietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure idispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
Articolo 221
Sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi ditrasporto
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressidestinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro eprotetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
Articolo 222
Maniglie per mezzi di trasporto meccanici
I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti dipercorso sono mossi direttamente dai lavoratori, devono essere provvisti diadatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
Articolo 223
Scarico mediante ribaltamento dei veicoli
I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamentodevono essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamentoaccidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.
Articolo 224
Barriere e segnalazioni nelle vie di transito
Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettonodirettamente ed immeditamente in una via di transito di mezzi meccanici devonoessere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando non siapossibile, adeguate segnalazioni.
Articolo 225
Illuminazione dei segnali
I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transitoe quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaiadevono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
Articolo 226
Lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito
Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzionein corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devonoessere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto ditransito.
Articolo 227
Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione sulinee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico nonè sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essereesclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogliai posti di lavoro.
Articolo 228
Cautele per spostamenti non controllabili
Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cuiconducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno diessi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancatida un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurarel'incolumità delle persone.
Articolo 229
Teleferiche
E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche odi altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose,salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempreche siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura disicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente,la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
Articolo 230
All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonettialle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari agrigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Taliripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano dimanovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
Articolo 231
Impianti funicolari a lungo percorso
Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibilecontrollare tutto il percorso devono avere in ogni stazione o, posto di caricoe scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per lemanovre dalla stazione principale.
Articolo 232
L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degliimpianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante apparecchioapplicato ad apposito carrello.
titolo VI
Impianti ed apparecchi vari
capo I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 233
Organi di comando o di manovra
Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra degli impiantied apparecchi in genere, come pure i relativi dispositivi accessori, devonoessere disposti in modo che:
a) riesca sicuro il loroazionamento;
b) siano accessibilisenza pericolo e difficoltà;
c) il personale addettopossa controllare per visione diretta il funzionamento dell'impianto o dellaparte di esso comandato, a meno che ciò non sia possibile in relazione alleparticolari condizioni dell'impianto, nel qual caso devono però adottarsi altremisure di sicurezza.
Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portarel'indicazione relativa al loro funzionamento, quali chiusura e apertura,direzione della manovra, comando graduale rispetto alle varie posizioni.
Articolo 234
Strumenti indicatori
Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri,indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le loroindicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all'impianto oall'apparecchio.
 
 
Articolo 235
Aperture di entrata nei recipienti
Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni dicontrollo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendentidall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti diaperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametronon inferiore a cm. 40.
Articolo 236
Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili
nei quali possono esservi gas o vapori tossici od asfissianti
Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cuiall'art. 235, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno nonesistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi siapericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazioni o altre misure idonee.Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare levalvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, ea fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altrimezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o diisolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghipredetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esternopresso l'apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi inmodo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, ilavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza concorda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentirela normale respirazione.
Articolo 237
Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali
possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi
Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi lapresenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre allemisure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte adevitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiammelibere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzaturecon chiodi. Se necessario l'impiego di lampade, queste devono essere disicurezza.
Articolo 238
Accensione dei focolari e dei forni
Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nellecamere di combustione dei forni riscaldati con carburanti liquidi, con olii ogas combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore addetto allaoperazione deve:
a) provvedere ad una efficaceventilazione del focolare o della camera di combustione e, in ogni caso, adassicurarsi, con mezzi idonei, che in essi e nelle loro immediate vicinanze nonvi siano vapori, gas o miscele capaci di provocare esplosioni;
b) accertare che ilregistro del fumo sia aperto;
c) accertare che non viasia spandimento di carburante o di olio nel focolare o nella camera dicombustione attorno ai bruciatori o sul pavimento antistante;
d) usare, perl'accensione, una torcia o altro mezzo con una impugnatura sufficientementelunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma, salvo il caso che ilbruciatore sia munito di un dispositivo di accensione.
Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate daaltre istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere richiamatemediante avviso collocato in prossimità dei posti di accensione.
Articolo 239
Porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili
Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devonoessere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultinoagevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità dellaposizione di apertura.
Articolo 240
Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata
Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche,tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose pereffetto del calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno,devono essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante oprotette contro il contatto accidentale.
I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni, devono essereprovvisti e fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.
capo II
Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione
Articolo 241
Requisiti di resistenza e di idoneità
Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti ele tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali sianocomunque esclusi o esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezzapreviste dalle leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed irecipienti soggetti a pressione, devono possedere i necessari requisiti diresistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati.
capo III
Vasche, canalizzazioni, tubazioni,
serbatoi, recipienti, silos
Articolo 242
Disposizioni comuni
Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livelloo ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavorodevono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, sututti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete pienao con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi dellevasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impiantonon sia possibile applicare il parapetto di cui al comma precedente, leaperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture odi altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro diessi.
Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e deicantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzalidi lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico la difesa di cui alprimo comma deve avere altezza non minore di un metro.
Il presente articolo non si applica quando le vasche, lecanalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiorea metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che sianoadottate altre cautele.
Articolo 243
Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità dioltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo,qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo deisuddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provvistedi ganci di trattenuta.
Articolo 244
Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiatureaccessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
a) in caso di perdite diliquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derividanno ai lavoratori;
b) in caso di necessitàsia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.
Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidio gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiaturedevono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta direti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso notoai lavoratori mediante tabella esplicativa.
Articolo 245
Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono unarete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste didispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti adeffettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.
Articolo 246
Disposizioni speciali per serbatoi tipo silos contenenti materie
capaci di sviluppare gas o vapori infiammabili o nocivi
I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas ovapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori,essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, qualichiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
Articolo 247
Recipienti, serbatoi, vasche e canalizzazioni per liquidi
e materie tossiche, corrosive o comunque dannose
I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche,corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante,devono essere provvisti:
a) di chiusure che per iliquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altriliquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possanovenire a contatto con il contenuto;
b) di tubazioni discarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.
Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui alla letteraa) non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.
Articolo 248
Recipienti per il trasporto di liquidi o materie
infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose
I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materieinfiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
a) di idonee chiusureper impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) di accessori odispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento esvuotamento;
c) di accessori dipresa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole illoro impiego, in relazione al loro uso particolare;
d) di involucroprotettivo adeguato alla natura del contenuto.
Articolo 249
I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti già usati,devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione dipieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stessematerie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui medianteappropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.
In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiamo già contenutoliquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, omaterie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che sisia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con laeliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui oprodotti secondari di trasformazione.
 
 
capo IV
Impianti ed operazioni disaldatura o taglio
ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili
Articolo 250
Lavori di saldatura in condizioni di pericolo
E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, alcannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubichiusi;
b) su recipienti o tubiaperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono darluogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubianche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o giustificandosisotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive.
E' altresì vietato di eseguire le operazioni di saldaturanell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacementeventilati.
Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma delpresente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso,con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso digas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e tagliopossono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stessoprimo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto edeffettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
Articolo 251
Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili
Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori egasometri di acetilene o costituire depositi di recipienti contenenti gascombustibili.
Articolo 252
Fra gli impianti di combustione e gli apparecchi a fiamma ed igeneratori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o gasometri sianoprotetti contro le scintille e l'irradiamento del calore o usati per lavoriall'esterno.
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere ocon corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori ogasometri di acetilene.
Articolo 253
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili dialimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvolaidraulica o altro dispositivo di sicurezza che risponda ai seguenti requisiti:
a) impedisca il ritornodi fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni del gascombustibile;
b) permetta in sicurocontrollo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;
c) sia costruito in mododa non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
Articolo 254
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavorodegli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuatomediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipientidei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissidi saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne lacaduta accidentale.
Articolo 255
Saldatura elettrica ed operazioni simili
Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni similidevono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario diderivazione della corrente elettrica.
Articolo 256
Quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuatacon saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietatoeffettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta dellacorrente dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di untrasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario.
Articolo 257
Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno direcipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cuiall'art. 250, devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze portaelettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso daipericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.
Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto lasorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno delrecipiente.
Articolo 258
Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio dei metallidevono essere osservate, per ciò che non è contemplato specificatamente nelpresente Capo, le disposizioni del Titolo VII.
Articolo 259
Mezzi di protezione individuali e collettivi
I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica esimili devono essere forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione peril viso e, quando sia necessario ai fini della sicurezza, di pedane o calzatureisolanti.
La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essereprotetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse,quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
 
 
capo V
Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
Articolo 260
Pavimenti, piattaforme, passarelle e scale dei forni
Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi speciedevono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessipavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui, in relazione al tipo diforno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.
Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra deiforni, nonché le relative scale e passarelle di accesso, devono esserecostruite con materiali incombustibili.
Articolo 261
Eccesso di temperatura dei posti di lavoro e di manovra dei forni
I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni,quando la temperatura può raggiungere limiti tali da costituire un pericolo,devono essere protetti con mezzi idonei contro le irradiazioni di calore. Oveil processo tecnologico non lo permetta i lavoratori devono essere provvisti dimezzi di protezione individuali.
Articolo 262
Bocche e aperture dei forni
Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti deiforni, quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono pericolonell'interno, devono essere provviste di solide difese.
Articolo 263
Spruzzi ed investimenti di materiale incandescente
I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli chepossono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materialiincandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
Articolo 264
Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosseo spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idoneedifese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con ilmateriale fuso, nonché per permettere il loro rapido allontanamento dalla zonadi pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
Articolo 265
Stufe di essiccamento o di maturazione
Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per leoperazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di porteapribili anche dall'interno.
Articolo 266
Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali, inrelazione al procedimento adottato o alla natura dei materiali o prodotti inlavorazione, possono svilupparsi gas, vapori o polveri esplosivi o nocivi,devono essere provviste di un efficace impianto o di mezzi per l'aspirazione ditali gas, vapori o polveri e per il loro convogliamento in un luogo in cui nonpossono costituire danno.
Titolo VII
Impianti macchine ed apparecchi elettrici
capo I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 267
Requisiti generali degli impianti elettrici
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devonoessere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoliderivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischidi incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichinonel loro esercizio.
Articolo 268
Definizione di alta e bassa tensione
Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico èritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenutoad alta tensione.
Articolo 269
Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degliapparecchi elettrici

 

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