D.M. 9 agosto 1960
Modalità per l'effettuazione delle prove di carico
relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12 settembre 1959
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto ministeriale 12 settembre1959, concernente l'attribuzione
dei compiti e la determinazione delle modalità e delle documentazioni
ralative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme
di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Considerata la necessità di procedere ad una modificazione del suddetto
decreto 12 settembre 1959 limitatamente alle modalità per l'effettuazione
delle prove di carico delle autogru, delle gru a torre ed apparecchi assimilabili,
onde assicurare una più adeguata efficienza di tali prove;
Sentito il parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro;
Decreta:
Articolo unico
Le modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla
prima verifica delle gru di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959
ed al modello allegato I sono sostituite dalle modalità di cui al
modello allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Allegato
Modalità per l'effettuazione delle prove di carico
1. - Le prove di carico devono essere eseguite disponendo la gru nelle posizioni
di prestazione massima in altezza e sbraccio.
Il carico di prova deve corrispondere a quello dichiarato dal costruttore,
per le diverse condizioni di impiego, aumentato del:
- 25% per le autogru;
- 20% per le gru a torre ed apparecchi assimilabili;
- 10% per tutti gli altri apparecchi.
Il carico di prova deve essere staticamente applicato per un tempo di 15
minuti primi.
2. - Frecce massime di deformazione elastica:
Il rilevamento della freccia massima di deformazione elastica è limitato
alle gru a ponte ed apparecchi assimilabili.
Sotto il carico di prova le frecce devono risultare contenute nei limiti
di seguito indicati:
- per travi ad anima piena laminate con argani
- per azionamento meccanico................................................
fa £ 1/750 luce
- per travi ad anima piena, composite,
- con argani ad azionamento meccanico
- con velocità di manovra<=25 m/min....................................
f £ 1/750 luce per travi ad anima piena, composite,
- conargani ad aziona mento meccanico
- con velocità di manovra > 25m/minf....................................
f £1/1000 luce
- per travi a struttura reticolare..............................................
f £ 1/1000 luce
Nel caso di travi a mensola si considera una luce teorica pari alla lunghezza
della mensola; nel caso di travi con aggetto (e simili) si assume come luce
teorica la lunghezza complessiva somma dell'aggetto e della distanza tra
i due punti di appoggio più vicini all'aggetto: la distanza maggiore
tra la trave inflessa e la linea retta passante per le due estremità
della trave rappresenterà la freccia da rilevare che dovrà
risultare compresa nei limiti precedentemente indicati.
3. - Per gli impianti in esercizio prima del 1 gennaio 1960 qualora manchi
l'indicaone della portata massima dichiarata dal costruttore, la prova di
carico deve essere effettuata applicando un carico di valore crescente,
a partire dal 50% della portata massima di uso dichiarata dall'utente e
fino alle maggiorazioni percentuali indicate al punto 1. La prova deve cessare
quando si manifestino irregolarità nella tenuta del carico e, comunque,
nel caso di gru a ponte ed apparecchi assimilabili, quando la freccia massima
di deformazione elastica raggiunge i valori indicati dal precedente punto
2.
4. - Per le gru in esercizio prima del 31 marzo 1960 e non sottoposte in
precedenza a verifiche dall'ENPI, la prova di carico della prima verifica
potrà essere omessa qualora l'utente presenti all'atto della denuncia
prescritta dall'art. 7 del decreto ministeriale 12 settembre 1959 all'ufficio
competente per territorio dell'ENPI, una relazione tecnica in doppio originale,
di prova di carico eseguita e firmata da un laureato in ingegneria abilitato,
a norma di legge, all'eserciziodella professione, effettuata secondo le
modalità stabilite dal presente modello con i relativi risultati
in data non anteriore ad un anno prima della denuncia.
Detta relazione tecnica deve rimanere allegata al libretto delle verifiche
formandone parte integrante.
5. - Le prove di carico effettuate nel corso della prima verifica devono
essere ripetute ogni qualvolta risultino sostanzialmente variate le caratteristiche
dimensioni, strutturali o di servizio delle gru.
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