Decreto Ministeriale 20 novembre 1968
Riconoscimento dell'efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento
speciale completo cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi
elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi
mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dal decreto medesimo;
Visto l'art. 314 del citato decreto presidenziale n. 547, concernente il
collegamento elettrico a terra degli utensili e degli apparecchi elettrici
mobili alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se alternata,
ed a 50 Volta verso terra se continua;
Ritenuto che con l'adozione di un isolamento elettrico speciale completo
avente caratteristiche tecnico-costruttive determinate, gli utensili e gli
apparecchi elettrici mobili sopra considerati presentino requisiti di sicurezza
omologhi a quelli raggiungibili mediante l'adozione del sistema indicato
nella disposizione dell'articolo 314 già citato;
Considerato che le indicazioni tecniche desumibili dalle norme di buona
tecnica adottate dai competenti organismi nazionali ed internazionali consentono
di ben individuare tale tipo di isolamento elettrico;
Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento dell'efficacia
di tale nuovo sistema di sicurezza, la cui adozione consente di derogare
al prescritto collegamento elettrico a terra degli utensili e degli apparecchi
elettrici mobili, così come indicato nel più volte citato
art. 314;
Sentito il comitato speciale per l'attuazione delle norme costituito in
seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro;
Decreta:
Articolo 1
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli utensili ed agli
apparecchi azionati da motore elettrico incorporato oppure da movimento
magnetico che durante l'uso sono sostenuti o guidati dall'operatore, quali
trapani, lucidatrici e simili.
Le presenti disposizioni si applicano, altresì, agli utensili di
cui al precedente comma, analogamente azionati che possano essere montati
su supporti che li rendano simili agli utensili fissi.
Articolo 2
Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'art. 395, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per
gli utensili e gli apparecchi di cui al precedente art. 1 che rispondano
alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, è ammessa deroga all'applicazione
dell'art. 314 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547, relativo
al collegamento elettrico a terra.
Articolo 3
Gli utensili e gli apparecchi elettrici considerati al precedente art. 1
devono essere costruiti in ogni particolare a regola d'arte secondo quanto
è prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli
apparecchi di questo tipo corrispondenti alla definizione contenuta nell'allegato
al presente decreto.
Gli utensili e gli apparecchi di cui al comma precedente devono possedere
un isolamento speciale completo rispondente ai requisiti di resistenza,
di isolamento e rigidità dielettrica, verificabili mediante le prove
indicate nell'allegato al presente decreto. Devono altresì possedere
tutti gli altri requisiti di costruzione, funzionamento e di efficienza
sia per le parti meccaniche che per quelle elettriche indicati dalle norme
di buona tecnica per ciascun tipo di utensile od apparecchio, analogamente
verificabili mediante l'esecuzione di apposite prove.
Articolo 4
I prototipi di produzione di serie e non di serie degli utensili e degli
apparecchi elettrici indicati nell'art. 1, devono essere sottoposti al preventivo
esame dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, o dell'Istituto
italiano del marchio di qualità, ovvero di altri istituti o laboratori
riconosciuti idonei dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, ovvero l'Istituto italiano
del marchio di qualità o gli altri istituti e laboratori indicati
nel comma precedente, provvederanno ad attestare la rispondenza degli utensili
e degli apparecchi alle prescrizioni indicate al precedente art. 3 mediante
il rilascio di certificato di prova.
Sull'involucro degli utensili e degli apparecchi considerati nelle precedenti
disposizioni, devono essere riportati in maniera indelebile e facilmente
visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica,
il numero del certificato di prova ed il marchio dell'Ente nazionale prevenzione
infortuni ovvero dell'Istituto italiano del marchio di qualità o
degli altri istituti o laboratori riconosciuti, nonché il simbolo
consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non
inferiore a mm. 5 riducibile a mm. 3 per gli apparecchi la cui dimensione
massima non superi i 15 cm.
Articolo 5
E' approvato e vistato nel testo annesso l'allegato tecnico che fa parte
integrante del presente decreto.
Articolo 6
Fermo restando l'osservanza delle norme di buona tecnica sulla fabbricazione
degli utensili e degli apparecchi considerati al precedente art. 1, ai fini
del presente decreto sono equiparati al certificato di prova previsto al
precedente art. 4, i marchi ovvero i certificati rilasciati dai seguenti
organismi degli altri Stati membri della Comunità economica europea:
V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker) per la Repubblica Federale Tedesca;
C.E.B.E.C. (Le Comité Elettrotechnique Belge) per il Belgio;
U.T.E. (Union Technique de l'Electricité) per la Francia;
K.E.M.A. (Naamloze Vennootschap tot Keuring van Electrotechnische Materialen)
per i Paesi Bassi.
Sono altresì equiparati al certificato di prova di cui al precedente
art. 4, i marchi o i certificati rilasciati da organismi competenti di altri
Stati con i quali sussista o venga adottato un regime di reciprocità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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