Decreto Ministeriale 20 novembre 1968
Riconoscimento dell'efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dal decreto medesimo;
Visto l'art. 314 del citato decreto presidenziale n. 547, concernente il collegamento elettrico a terra degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua;
Ritenuto che con l'adozione di un isolamento elettrico speciale completo avente caratteristiche tecnico-costruttive determinate, gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili sopra considerati presentino requisiti di sicurezza omologhi a quelli raggiungibili mediante l'adozione del sistema indicato nella disposizione dell'articolo 314 già citato;
Considerato che le indicazioni tecniche desumibili dalle norme di buona tecnica adottate dai competenti organismi nazionali ed internazionali consentono di ben individuare tale tipo di isolamento elettrico;
Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento dell'efficacia di tale nuovo sistema di sicurezza, la cui adozione consente di derogare al prescritto collegamento elettrico a terra degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili, così come indicato nel più volte citato art. 314;
Sentito il comitato speciale per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Decreta:
Articolo 1
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli utensili ed agli apparecchi azionati da motore elettrico incorporato oppure da movimento magnetico che durante l'uso sono sostenuti o guidati dall'operatore, quali trapani, lucidatrici e simili.
Le presenti disposizioni si applicano, altresì, agli utensili di cui al precedente comma, analogamente azionati che possano essere montati su supporti che li rendano simili agli utensili fissi.
Articolo 2
Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per gli utensili e gli apparecchi di cui al precedente art. 1 che rispondano alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, è ammessa deroga all'applicazione dell'art. 314 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547, relativo al collegamento elettrico a terra.
Articolo 3
Gli utensili e gli apparecchi elettrici considerati al precedente art. 1 devono essere costruiti in ogni particolare a regola d'arte secondo quanto è prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo corrispondenti alla definizione contenuta nell'allegato al presente decreto.
Gli utensili e gli apparecchi di cui al comma precedente devono possedere un isolamento speciale completo rispondente ai requisiti di resistenza, di isolamento e rigidità dielettrica, verificabili mediante le prove indicate nell'allegato al presente decreto. Devono altresì possedere tutti gli altri requisiti di costruzione, funzionamento e di efficienza sia per le parti meccaniche che per quelle elettriche indicati dalle norme di buona tecnica per ciascun tipo di utensile od apparecchio, analogamente verificabili mediante l'esecuzione di apposite prove.
Articolo 4
I prototipi di produzione di serie e non di serie degli utensili e degli apparecchi elettrici indicati nell'art. 1, devono essere sottoposti al preventivo esame dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, o dell'Istituto italiano del marchio di qualità, ovvero di altri istituti o laboratori riconosciuti idonei dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, ovvero l'Istituto italiano del marchio di qualità o gli altri istituti e laboratori indicati nel comma precedente, provvederanno ad attestare la rispondenza degli utensili e degli apparecchi alle prescrizioni indicate al precedente art. 3 mediante il rilascio di certificato di prova.
Sull'involucro degli utensili e degli apparecchi considerati nelle precedenti disposizioni, devono essere riportati in maniera indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica, il numero del certificato di prova ed il marchio dell'Ente nazionale prevenzione infortuni ovvero dell'Istituto italiano del marchio di qualità o degli altri istituti o laboratori riconosciuti, nonché il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a mm. 5 riducibile a mm. 3 per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm.
Articolo 5
E' approvato e vistato nel testo annesso l'allegato tecnico che fa parte integrante del presente decreto.
Articolo 6
Fermo restando l'osservanza delle norme di buona tecnica sulla fabbricazione degli utensili e degli apparecchi considerati al precedente art. 1, ai fini del presente decreto sono equiparati al certificato di prova previsto al precedente art. 4, i marchi ovvero i certificati rilasciati dai seguenti organismi degli altri Stati membri della Comunità economica europea:
V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker) per la Repubblica Federale Tedesca;
C.E.B.E.C. (Le Comité Elettrotechnique Belge) per il Belgio;
U.T.E. (Union Technique de l'Electricité) per la Francia;
K.E.M.A. (Naamloze Vennootschap tot Keuring van Electrotechnische Materialen) per i Paesi Bassi.
Sono altresì equiparati al certificato di prova di cui al precedente art. 4, i marchi o i certificati rilasciati da organismi competenti di altri Stati con i quali sussista o venga adottato un regime di reciprocità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegati omessi