Decreto Ministeriale 5 marzo 1973
Riconoscimento di efficacia dei dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa adottati nei paranchi elettrici.
NB: deroga all'art. 176, primo comma, lettera a) del D.P.R. N. 547
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dall'anzidetto decreto;
Visto l'art. 176, primo comma, del citato decreto n. 547 concernente gli organi di avvolgimento delle funi o catene, il quale stabilisce che gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizioni, come pure gli apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano: a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni di uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa)";
Ritenuto che le tecniche di costruzione dei paranchi elettrici affidano la funzione dell'anzidetto dispositivo di arresto automatico di fine corsa a particolari dispositivi a frizione;
Ritenuto, altresì, che dispositivi a frizione adottati in singoli paranchi sono stati già riconosciuti efficaci a norma dello anzidetto art. 395;
Ritenuta l'opportunità di emanare un decreto che consenta l'utilizzazione generalizzata, nei paranchi elettrici, di tali dispositivi a frizione, dopo che è stata accertata la loro efficienza;
Sentito il comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Decreta:
Articolo 1
E' riconosciuta l'efficacia, a norma dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa, adottati nei paranchi elettrici.
Articolo 2
E' ammessa l'adozione dei dispositivi di cui all'art. 1, in luogo di quanto previsto dall'art. 176, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, alle seguenti condizioni:
a) i paranchi siano progettati e costruiti in modo da rispettare le disposizioni di sicurezza nelle condizioni di funzionamento dei dispositivi;
b) i prototipi di serie e non di serie dei paranchi siano preventivamente sottoposti sperimentazione e collaudo da parte dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ed abbiano superato, con esito positivo, le prove relative all'efficienza dei dispositivi. Il possesso di questi requisiti è comprovato dallo apposito certificato rilasciato dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;
c) siano riportate sui paranchi, in maniera indelebile e visibile, le indicazioni comprendenti il numero del certificato, relative alle prove di cui alla lettera b).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.