Decreto Ministeriale 3 dicembre 1992 n. 554
 

Regolamento recante norme sulla modalità di collaudo, i tipi di imballaggio ed i limiti di impiego delle mole abrasive, il sistema di incollaggio delle parti in cartone, nonché sugli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti e sulle modalità per l'assunzione del relativo onere
 
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO


Vista la legge 5 novembre 1990, n. 320, e, in particolare l'art. 4 il quale prevede che, mediante decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme regolamentari intese a stabilire le modalità di collaudo, i tipi d'imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'incollaggio delle parti in cartone; gli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti; le modalità per l'assunzione del relativo onere;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 16876/II 2-4 del 25 giugno 1992);
 
Adotta il seguente regolamento:


Note alle premesse:
- La legge n. 320/1990 reca norme concernenti le mole abrasive.
Si trascrive il testo del relativo art. 4:
“Art. 4. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:
a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mote abrasive;
b) i limiti di imballaggio delle mole abrasive;
c) i limiti di impiego di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'art. 5;
f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 6."
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 1
Campo di applicazione e collaudo
1. Ogni tipo di mola abrasiva individuata dalla legge 5 novembre 1990, n. 320, deve essere sottoposto a collaudo preventivo alla sua prima immissione sul mercato.
2. Per immissione sul mercato si intende il momento della cessione da parte del fabbricante, dell'importatore o del suo mandatario all'interno della CEE.
3. Le regole tecniche relative al collaudo sono individuate nell'allegato al presente decreto. Sono altresì assimilate alle norme di cui all'allegato al presente decreto le norme in vigore negli altri Stati membri della Comunità europea che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Il produttore, l'importatore o il suo mandatario all'interno della Comunità europea può eseguire il collaudo sia direttamente sia per il tramite di istituti, enti o laboratori all'uopo autorizzati secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente decreto.
5. La documentazione relativa al collaudo ed alle prove effettuate deve essere conservata dal produttore, dall'importatore o dal suo mandatario e tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 5 e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'applicazione delle discipline sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 320/1990 si veda in nota alle premesse
Articolo 2
Imballaggi
1. Gli imballaggi delle mole abrasive possono consistere in scatole di cartone, casse di legno o altri materiali, contenitori pallettizzabili e sistemi equivalenti, idonei, comunque, a proteggere le mole, durante il trasporto, da danni o deterioramenti che possano pregiudicarne le caratteristiche accertate in sede di collaudo.
2. Le confezioni devono recare indicazioni ben visibili, dell'eventuale fragilità del loro contenuto, ed, ove occorrano, le prescrizioni per la manipolazione e l'uso.
Articolo 3
Limiti d'impiego ed indicazioni da riportare sulle mole
1. In luogo del nominativo del fabbricato, sulla mola si potrà indicare quello del suo mandatario nella CEE ovvero quello dell'importatore. Il marchio depositato, previsto in alternativa al nome del fabbricante dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge, dovrà essere tale da permettere di risalire univocamente al fabbricante o al suo mandatario. Se il marchio non appartiene al fabbricante, dovrà contenere un elemento che ne permetta l'identificazione.
2. Alle indicazioni prescritte dall'art. 3 della legge, andrà aggiunta quella relativa al diametro esterno della mola, espresso in millimetri (mm).
3. Per le mole abrasive a legante organico, il termine di validità, nei limiti previsti, dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge, potrà essere espresso in cifre o in lettere, a mezzo stampa, sovrastampa o fustellatura, in uno dei seguenti modi:
a) scadenza (abbreviato: scad.): mese, anno;
b) validità (abbreviato: val.): mese, anno.
4. Per le indicazioni relative al tipo di abrasivo ed al tipo di legante, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, della legge, è ammesso l'uso di denominazioni abbreviate o sigle conformi e alla pratica del commercio, quando il produttore sia in grado, a richiesta, di fornire le corrispondenti denominazioni chimico-fisiche.
5. E' vietato l'impiego di mole abrasive in modi non conformi alle velocità ed alle condizioni d'uso indicate dal fabbricante, riportate su ciascuna mola ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge. Le velocità massime potranno essere espresse in uno dei seguenti modi:
a) valore che esprime le rotazioni in radianti al minuto (“rad. p.m.”);
b) valore che esprime le rotazioni per minuto (“r.p.m.”, oppure “l/mn”);
c) valore che esprime la velocità periferica in metri al secondo (“m/s”).
Note all'art. 3:
- L'art. 3 della legge n. 320/1990 è così formulato:
“Art. 3. - 1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:
a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
b) il tipo di abrasivo;
c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
d) i limiti di impiego
2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia”.
Articolo 4
Sistemi di incollaggio
1. Qualora il fabbricante applichi etichette in cartone, l'incollaggio deve essere eseguito in modo uniforme per evitare differenze di spessore.
Articolo 5
Vigilanza ed oneri relativi
1. L'autorizzazione ad effettuare le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 5 della legge sarà concessa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, agli enti e laboratori specializzati, in possesso dei necessari requisiti, che presentino apposita istanza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 161565 dell'11 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 stesso mese.
2. Le tariffe orarie relative alle prestazioni degli organismi autorizzati ai sensi del precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo criteri analoghi a quelli cui sono ispirate le tariffe praticate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 320/1190 è il seguente:
“Art. 5. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati”.
Allegato
Collaudo delle mole abrasive
 
Norme relative ai coefficienti di sicurezza e alle prove
 
Norma UNI 9872 - Edizione maggio 1991
Norma ISO 525 - Prodotti abrasivi agglomerati - Generalità-Designazione, marcatura, gamma di diametri esterni e tolleranze
Norma ISO 6103 - Prodotti abrasivi agglomerati - Equilibratura statica delle mole - Controllo
 
Le suddette norme sono disponibili presso:
UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) - Via Battistotti Sassi, 11 - 20133 Milano - Telefax 02/7015992.
UNI - Ente nazionale italiano di unificazione
ISO - International Standard Organization
 
Note alle premesse:
- La legge n. 320/1990 reca norme concernenti le mole abrasive.
Si trascrive il testo del relativo art. 4:
“Art. 4. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:
a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mote abrasive;
b) i limiti di imballaggio delle mole abrasive;
c) i limiti di impiego di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'art. 5;
f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 6."
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 

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