Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 07 giugno 2000
Visto l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata
con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Contenuto del capitolato generale
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato,
contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni
aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate
nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali
clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente
disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento
di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Articolo 2
Domicilio dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio
di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve
eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista,
o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore
dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente
agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui
che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate
presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Articolo 3
Indicazione delle persone che possono riscuotere
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative
modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della
stazione appaltante;
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere
e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante;
gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate
a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula
del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità
del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità
può' attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone
non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Articolo 4
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici
e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti
alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Articolo 5
Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò'
a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri,
con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e
simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore
dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio
o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere
a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento
di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo
n. 626/ 1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano
richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei
lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può' mantenere sorveglianti in tutti i
cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Articolo 6
Disciplina e buon ordine dei cantieri
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale
le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa
o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente
coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Articolo 7
Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori
è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette
di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che
ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli
enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
del responsabile del procedimento.
Articolo 8
Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di
quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere
all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo
della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla
dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti
minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia
apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni
fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Articolo 9
Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei
lavori
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal
contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa
della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento,
l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo
112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute
e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali,
calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo
fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni,
0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto
integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese
del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e
depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto
è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti
dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei
lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza
di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1,
debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento
dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti
a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva
da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilità con le modalità
di cui all'articolo 165 del regolamento.
Articolo 10
Variazione al progetto appaltato
1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai
lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.
La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del
procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese
i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli puo'
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge,
la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto puo' ordinare una
variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto,
e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione
dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il
responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore
che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione
la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni.
Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile
del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la
variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo
degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e
dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso
di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della
legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto
alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia,
ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto
dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore
puo' chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla
natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino,
nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento
ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche
tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è
riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo
dell'appalto.
Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la
variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto
della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che
supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in
contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo
il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore
richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore,
e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore
stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori
spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale
e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Articolo 11
Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa
appaltatrice, durante il corso dei lavori puo' proporre al direttore dei
lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo
comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino
una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare
gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono
inalterate il tempo diesecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza
dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso
specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata
anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore
dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento
unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi
trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie
motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito
atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in
modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei
lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi
del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante
e l'appaltatore.
Articolo 12
Diminuzione dei lavori
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge,
la stazione appaltante puo' sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel
limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo
di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere
tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento
del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Articolo 13
Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile
del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli
non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante
puo' pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore
in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati
dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore,
il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e
delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
per i necessari accertamenti.
Articolo 14
Danni
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali,
e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi,
a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione
dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII
del regolamento.
Articolo 15
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del
capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere
messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in
caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo
dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo' rifiutare in qualunque
tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore
deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante puo' provvedervi direttamente
a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere
o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti
da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione
appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte
nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza
da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi
qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata
una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie,
ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti
dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa
a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo
del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori
prove ed analisi ancorchè non prescritte dal capitolato speciale
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali
o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Articolo 16
Provvista dei materiali
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore
è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari
alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche
di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri,
né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore
dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali
aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di
avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee
o per i danni arrecati.
Articolo 17
Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali,
il direttore dei lavori puo' prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni
di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza
in piu' o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa
luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e
137 del regolamento 3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano
indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non puo' cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica
l'articolo 16, comma 2.
Articolo 18
Difetti di costruzione
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il
direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione
è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore
non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario
per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione,
puo' ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio
con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese
delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore
ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo
o compenso.
Articolo 19
Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per
vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di
lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Articolo 20
Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi
devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro
il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari
per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto,
con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è
tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non puo' sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato
sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate,
quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base
alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando
la misurazione, l'appaltatore puo' dare la dimostrazione dei lavori eseguiti
con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Articolo 21
Tempo per la ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso
di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo
dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né
ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del
regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo
è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto
al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del
regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere
i lavori.
Articolo 22
Penali
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto
oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare
stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti
dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie
lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in
piu' parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della
penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla
base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. è ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o
parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo
non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale
è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi
o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Articolo 23
Premio di accelerazione
1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto,
il contratto puo' prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio
per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri
stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale,
sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Articolo 24
Sospensione e ripresa dei lavori
1. è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei
lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte
dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a),
b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti
non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario
a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione
dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di
variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza
delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo' diffidare per iscritto
il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida
ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualoral'appaltatore intenda
far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile
del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni
di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere
i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, durino
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino
sei mesi complessivi, l'appaltatore puo' richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore
alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato
dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma
7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresi'
il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale
dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori
redatto dall'impresa.
Articolo 25
Sospensione illegittima
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante
per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate
illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento
dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da
sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti
criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella
misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura
pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34,
comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta
coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura
pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati
sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni
inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti
in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore
dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento
avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento
ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla
sospensione dei lavori.
Articolo 26
Proroghe
1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto
dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata
a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal
suo ricevimento.
Articolo 27
Durata giornaliera dei lavori
1. L'appaltatore puo' ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il
normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali
di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori puo' vietare l'esercizio di tale facoltà qualora
ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni
caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se
il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati
ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione
del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore,
il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro
del maggior onere.
Articolo 28
Valutazione dei lavori in corso d'opera
1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione
e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore
è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali
possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro
accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura
non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta
la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati
ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati
dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio
e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore
dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Articolo 29
Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque
giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori
a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento
degli importi dovuti in base al certificato non puo' superare i trenta giorni
a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non puo' superare i novanta giorni dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia
preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Articolo 30
Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso
entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile
alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto
certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi
moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il
termine stabilito ai sensi dell'artico-lo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti
gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito
dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti
gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine
stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è
fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo
1224, secondo comma, del codice civile.
Articolo 31
Forma e contenuto delle riserve
1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione
del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione
delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione
e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza,
entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3,
del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.
Articolo 32
Definizione delle riserve al termine dei lavori
1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o
del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo
bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate
dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli
atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge
senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che
sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore
puo' chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste
notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi
entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante
deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte
dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono
gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già
oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Articolo 33
Tempo del giudizio
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio
ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza
di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista
dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei
termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad
oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo,
la controversia arbitrale non puo' svolgersi prima che siano decorsi i termini
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte piu' domande di arbitrato
in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise
in un unico giudizio ai sensi del comma 2.
Articolo 34
Controversie
1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria,
la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di
appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile,
al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal
contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo
all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio
arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo
le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge
secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo
32 della legge.
Articolo 35
Proprietà degli oggetti trovati
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge,
appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati
per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione
e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al
fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico
deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore
non puo' demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli
senza autorizzazione della stazione appaltante.
Articolo 36
Proprietà dei materiali di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà
dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo
stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio' compensato coi prezzi
degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali
all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
già fatta nella determinazione dei prezzi.
Articolo 37
Collaudo
1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni
di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate
a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di
diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30,
comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo
carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa
necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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