Decreto Ministeriale 6 ottobre 1988
n.451  

Deroga alla normativa in vigore relativamente ai ponteggi di servizio a piani di lavoro autosollevanti

 
Articolo 1
Le norme deI presente decreto riguardano deroghe di carattere generale - disposte ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto presidenziale n. 547 del 27 aprile 1955 - a talune disposizioni di seguito citate del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, limitatamente alla fabbricazione ed all'impiego di ponteggi metallici a piani di lavoro autosollevanti, a condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli articoli seguenti.
Articolo 2
E' ammessa deroga alla disposizione di cui all'art. 27, primo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, a condizione che il piano di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm. 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici.
Articolo 3
E' ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei montanti di cui all'art. 36, secondo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, a condizione che risulti da apposito calcolo che la maggiore distanza tra i montanti (colonne) rispetto a quella di m. 1,80 prevista dall'art. 36 garantisca almeno identiche condizioni di sicurezza.

 

 

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