Decreto Ministeriale 6 ottobre 1988
n.451
Deroga alla normativa in vigore relativamente ai ponteggi di servizio a
piani di lavoro autosollevanti
Articolo 1
Le norme deI presente decreto riguardano deroghe di carattere generale -
disposte ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto presidenziale
n. 547 del 27 aprile 1955 - a talune disposizioni di seguito citate del
decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, limitatamente alla fabbricazione
ed all'impiego di ponteggi metallici a piani di lavoro autosollevanti, a
condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia
ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli articoli seguenti.
Articolo 2
E' ammessa deroga alla disposizione di cui all'art. 27, primo comma, del
decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, a condizione che il piano
di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza
tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia
superiore a cm. 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga
almeno su tre traversi metallici.
Articolo 3
E' ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei montanti
di cui all'art. 36, secondo comma, del decreto presidenziale n. 164 del
7 gennaio 1956, a condizione che risulti da apposito calcolo che la maggiore
distanza tra i montanti (colonne) rispetto a quella di m. 1,80 prevista
dall'art. 36 garantisca almeno identiche condizioni di sicurezza.
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