Decreto Ministeriale 23 Marzo 2000
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di
mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di
scale portatili
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti
norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza;
Visti gli articoli 18, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, che fissano i requisiti cui devono soddisfare le
scale portatili;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, che fissa ulteriori requisiti delle scale portatili;
Vista la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a che specifica le dimensioni
funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati,
le caratteristiche generali di progettazione e requisiti ed i metodi di
prova per le scale portatili, con l'esclusione di quelle ad uso professionale
specifiche;
Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti
dagli articoli sopracitati esiste una norma tecnica specifica che garantisce
una analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di scale portatili;
Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità
alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione
e all'impiego di scale portatili;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE
relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e successive modifiche e integrazioni;
Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea
e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla
direttiva 94/10/CE;
Decreta:
Articolo 1
1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art.
28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dall'art. 14,del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle
scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI
EN 131 parte 1a e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica
di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi
della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità;
- laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
- una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione
dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste
dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma
tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.
Articolo 2
1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata
in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia
purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito
dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa
italiana in materia.
inizio
documento
sommario