Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 493
Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del
23 settembre 1996
Articolo 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attività
privati o pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo
19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, in seguito complessivamente indicati come decreto legislativo n.
626/94.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito
indicato come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad
un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce
una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute
sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale
gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe
far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse
da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica,
di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata,
la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello
del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato
determinato;
j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che
prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una
superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale
trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal
retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un
apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego
di voce umana o di sintesi vocale;
n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani
in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti
un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica
impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo
ed aereo.
4. Per i termini non espressamente definiti, valgono le definizioni di cui
al decreto legislativo n. 626/94, le cui disposizioni si applicano integralmente,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
Articolo 2
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità
all'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi
che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi
o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza,
secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso
o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni
relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente
decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale
di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa
o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica
prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato V.
Articolo 3
Requisiti della segnaletica
1. La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima volta a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto deve essere conforme alle
prescrizioni riportate negli allegati.
2. La segnaletica di sicurezza già impiegata sui luoghi di lavoro
alla data di cui al comma 1 deve essere resa conforme alle prescrizioni
riportate negli allegati entro 6 mesi da tale data.
Articolo 4
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da adottare
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa
ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori siano informati di
tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata
all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.
2. Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare,
sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente
il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa
implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generici
e specifici da seguire.
Articolo 5
Adeguamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede
agli adeguamenti di natura tecnica degli allegati al presente decreto adottati
in sede comunitaria, sentita eventualmente la Commissione consultiva di
cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e modificato dall'art. 13 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 6
Modifica della normativa già vigente
1. L'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente: "Articolo 355. Indicazioni
per i recipienti. - I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie
pericolosi o nocivi devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità
del loro contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per
ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina".
Articolo 7
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 524.
2. E' soppressa la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955 n. 547.
Articolo 8
Sanzioni
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 2, 3 e 4, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il preposto è punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli 2 e 3;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. Considerazioni preliminari
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici
che figurano negli allegati da II a IX.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse
utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali
sull'intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere
il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 1, comma 2.
2. Modi di segnalazione
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un
obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad
identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di
tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali
e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita
da cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto
nell'allegato III.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle
persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza
o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente
e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione
specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo
occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità
e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi,
acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio
o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali
gestuali o comunicazioni verbali.
3. Intercambiabilità e complementarità della segnaletica
3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una
azione specifica di informazione e formazione al riguardo, è ammessa
libertà di scelta fra:
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo
o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate
assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:
- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.
4. Colori di sicurezza
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni
per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.
Colore
Significato o scopo
Indicazioni e precisazioni
Rosso
Segnali di divieto
Atteggiamenti pericolosi
Pericolo-allarme
Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio
Identificazione e ubicazione
Giallo o giallo-arancio
Segnali di avvertimento
Attenzione, cautela verifica
Azzurro
Segnali di prescrizione
Comportamento o azione specifica-obbligo di portare un mezzo di sicurezza
personale
Verde
Segnali di salvataggio o di soccorso
Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Situazione di sicurezza
Ritorno alla normalità
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso
tipo che turbino la visibilità o l'udibilità; ciò comporta,
in particolare, la necessità di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini
gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano
confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione
luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo
intenso.
5.2. Cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale,
cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere
regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e,
se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà
intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare
è funzione dell'entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni
dell'area da coprire.
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve
essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità di
un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga
meno con l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di
un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari
a quella richiesta dall'azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo
ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una
verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe
in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità
uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione
personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi
notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con
un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II,
punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel
caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia
sufficiente a tale scopo.
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
1. Caratteristiche intrinseche
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3,
in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento,
di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione
dei particolari di difficile comprensione.
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure
riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di
particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso
equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile
resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei
cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e
comprensione.
1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula
A>L2 / 2000
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è
la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora
riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa
50 metri.
1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si
rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.
2. Condizione d'impiego
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad
un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale,
all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle
immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende
segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 626/94, in caso di cattiva illuminazione
naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali
riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione
che ne giustificava la presenza.
3. Cartelli da utilizzare
3.1. Cartelli di divieto
Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra
a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso
deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).3.5. Cartelli
per le attrezzature antincendio
Caratteristiche intrinseche:
- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50%
della superficie del cartello).
ALLEGATO III
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA
DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o
preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974 n. 256 e al Decreto
Ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti
utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi
nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare
dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma
o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro
per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente,
a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare
azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico
di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino
lo stesso pittogramma o simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della
sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti
sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il
trasporto di sostanze o preparati pericolosi.
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del
caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previste all'allegato
II, punto 1.4. e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti
i cartelli di segnalazione.
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatti
salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano
maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute
volte.
5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze
o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati
con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato
II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato III, punto
1, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente
a tale scopo, in funzione dell'allegato II punto 1.5 relativo alle dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi
può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo
generico".
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso,
nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale
di magazzinaggio.
ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA
AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE
DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
1. Premessa
Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva
alla lotta antincendio.
2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita
colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione
delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.
3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature è il rosso.
La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire
un'agevole identificazione.
4. I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono essere utilizzati
per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.
ALLEGATO V
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI
DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti
e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate
dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa
il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni
dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione
di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.
1.4. Esempio:
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per
la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere
chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente
bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze
di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò
che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni
e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti
segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che
non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.
ALLEGATO VI
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
1. Proprietà intrinseche
1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato
al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare
abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità
per intensità insufficiente.
1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di
colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati
dei colori riportata all'allegato I, punto 4.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovrà rispettare,
per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato II.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente,
il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a
quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore
urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale
luminoso andranno calcolate in modo
- da garantire una buona percezione del messaggio, e
- da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale
luminoso continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un
segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere
identico.
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile
in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada
ausiliaria.
ALLEGATO VII
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI
1. Proprietà intrinseche
1.1. Un segnale acustico deve:
a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo
da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata
degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi
nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai
rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico
con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà
impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello
più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o
dell'azione sollecitata o prescritta.
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
ALLEGATO VIII
PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
1. Proprietà intrinseche
1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore
e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi
di parole o di parole isolate, eventualmente in codice.
1.2. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici
e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive
di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione
verbale sicura.
1.3. La comunicazione verbale può essere diretta (impiego della voce
umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato
per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio
verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo
della sicurezza e della salute.
2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad
integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave,
come:
- via:
per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione
- alt:
per interrompere o terminare un movimento
- ferma:
per arrestare le operazioni
- solleva:
per far salire un carico
- abbassa:
per far scendere un carico
- avanti:
(se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali
corrispondenti)
- indietro:
- a destra:
- a sinistra:
- attenzione:
per ordinare un alt o un arresto d'urgenza
- presto:
per accelerare un movimento per motivi di sicurezza
ALLEGATO IX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI
1. Proprietà
Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire
e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.
L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico
e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno
variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle
figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione
siano per lo meno equivalenti.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce
per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario
dei segnali, detto "operatore".
2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la
totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di
esse.
2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente
al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano
nelle vicinanze.
2.4. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2., occorrerà
prevedere uno o più segnalatori ausiliari.
2.5. Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di
sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere
nuove istruzioni.
2.6. Accessori della segnalazione gestuale.
Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.
Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento
adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico,
e riservato esclusivamente al segnalatore.
3. Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica
la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili
a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino
le stesse manovre.
(grafici omessi)
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