Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 137
Attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso dalle gru a torre
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992 in vigore dal 20 febbraio 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/405/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida ammessi per le gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri industriali ed edili.
Articolo 2
Definizione
1. Ai sensi del presente decreto si intende per gru a torre un apparecchio di sollevamento azionato da un proprio motore, e:
a) costituito, in condizioni di funzionamento, da una torre verticale munita di un braccio nella parte superiore;
b) dotato di mezzi di sollevamento e di discesa di carichi sospesi e di un dispositivo per la traslazione orizzontale di detti carichi mediante variazione dello sbraccio dei carichi sollevati e/o mediante orientamento e/o con la traslazione dell'intero apparecchio;
c) concepito per essere smontato al termine del lavoro per il quale è stato installato.
Articolo 3
Condizioni per la vendita, l'immissione in servizio e l'utilizzazione delle gru a torre
1. E' consentita l'immissione sul mercato, la libera circolazione e l'utilizzazione delle gru a torre, per quanto attiene i livelli di potenza acustica, purché queste siano in possesso della certificazione di conformità del fabbricante di cui all'art. 5 nonché delle indicazioni e del simbolo di cui all'art. 6.
Articolo 4
Certificazione CEE
1. Gli organismi di cui all'art. 7 rilasciano un certificato CEE ad ogni tipo di gru a torre i cui livelli rispettivamente di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente e di pressione acustica ponderata misurata al posto di comando non superino i livelli di potenza acustica e di pressione acustica ponderata indicati nelle seguenti tabelle, in funzione della potenza netta installata:livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente, in dB (A) lp W
Ammesso fino al 25 giugno 1992 Ammesso dal 26 giugno 1992 Meccanismi di sollevamento 102 100 Generatore di energia Potenza elettrica Livello di potenza acustica autorizzato P <=2kVA 102 2kVA<P <= 8kVA
100 8kVA<P <= kVa 100 P>240 kVA 100 Insieme comprendente il meccanismo di sollevamento ed il generatore di energia
i valori più elevati dei due precedenti
Livello di pressione acustica ponderata misurata al posto di comando fissato sulla struttura della gru ed espressa in dB/20µ pA:
Ammessa fino al 25 giugno 1992
Dal 26 giugno 199285
80
2. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati I e I-bis.
3. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne il livello di potenza acustica ed il livello di pressione acustica ponderata ammessi, deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato II al presente decreto. Per ogni tipo di gru a torre conforme alle norme, l'organismo autorizzato rilascia un certificato CEE.
4. La validità dei certificati CEE è limitata a cinque anni; essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta almeno nei dodici mesi che precedono tale scadenza.
Articolo 5
Certificato di conformità
1. Il fabbricante, per ogni gru a torre costruita conformemente al tipo munito di certificato CEE, rilascia il certificato di conformità e vi precisa sotto la propria responsabilità, i dati identificativi del tipo, il livelli di potenza acustica e di pressione acustica ponderata nonché l'ubicazione delle targhette di cui al successivo art. 6.
2. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali in materia di livello di potenza acustica del rumore e di livello di pressione acustica ponderata le gru a torre provenienti da altri Stati membri e costruite secondo un tipo munito della certificazione CEE rilasciata in conformità alle norme nazionali che le riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
Articolo 6
Targhetta e controllo di conformità
1. Secondo il modello di cui all'allegato III del presente decreto, su ogni gru a torre costruita conformemente al tipo munito di certificato CEE, deve essere indicato in modo visibile e durevole il livello di potenza sonora espresso in dB (A)/1 pW ed il livello della pressione sonora espressa in dB (A)/µ 20 pA al posto di guida garantiti dal fabbricante e determinati alle condizioni di cui all'allegato I del presente decreto.
2. Le indicazioni di cui al comma precedente sono garantite dal costruttore sotto la propria responsabilità.
3. Il controllo di conformità della fabbricazione al tipo munito di certificato CEE è eseguito, se possibile, per sondaggio.
Articolo 7
Organismi autorizzati alla certificazione CEE
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli sulle gru a torre.
2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 restano ferme le autorizzazioni rilasciate agli organismi già abilitati ad effettuare la misurazione del livello di potenza acustica delle gru a torre ed alla conseguente certificazione del tipo.
3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione vigila sull'attività degli organismi autorizzati e può procedere a verifiche e ispezioni nei loro confronti al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti.
4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato IV, l'autorizzazione è revocata.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, dà comunicazione alla Commissione CEE dell'elenco degli organismi autorizzati, nonché delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione.
6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.
7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi.
8. Le revoche dei certificati CEE di cui all'art. 4 da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e all'autorità di cui al comma 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informerà gli Stati membri e la Commissione CEE.
Articolo 8
Rumore al posto di guida
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con apposito decreto, limitare il livello di rumore percepito al posto di guida delle gru a torre purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le macchine stesse a specificazioni di emissioni diverse da quanto previsto dal presente decreto.
Articolo 9
Adeguamento alle disposizioni comunitarie
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, saranno adottate le modificazioni al presente decreto ed ai suoi allegati per conformarlo alle norme comunitarie che verranno emanate in materia di livelli di potenza acustica, nonché di pressione acustica al posto di guida, ammissibili per le gru a torre.
2. Gli allegati I, I-bis, II e III al presente decreto contengono, per quanto riguarda le gru a torre, il testo integrato degli allegati di cui alle direttive 79/113/CEE, 81/1051/ CEE, 85/405/CEE e 84/534/CEE già aventi forza di legge ai sensi dell'art. 24 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché alla direttiva n. 87/405/CEE.
Articolo 10
Vigilanza e sanzioni
1. Ferme le competenze delle province e delle unità sanitarie locali in materia di inquinamento acustico, la vigilanza sull'applicazioni delle disposizioni di cui al presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche a mezzo dei propri uffici periferici nonché attraverso gli organismi di cui all'art. 4.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente decreto, nonché quelle emanate ai sensi dell'art. 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati omessi