Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 135
Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/ 514/CEE della Commissione del 2 agosto 1989, concernenti la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente;
Emanail seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prorogato nell'ambiente ed al livello di pressione acustica del rumore al posto di guida degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici e caricatori-escavatori, di seguito denominati "macchine di movimento-terra", impiegati per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili e di lavori pubblici.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) Escavatore idraulico e a funi: macchina costituita da un carro semovente e da una sovrastruttura in grado di effettuare una rotazione di oltre 360°. La macchina scava, issa o solleva e scarica materiali mediante il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio (cucchiaio frontale, cucchiaio rovescio) o mediante il movimento della benna, azionata da un argano (dragline, benna mordente).
b) Apripiste: macchina semovente, gommata o cingolata, munita frontalmente da una lama che consente in particolare di spostare o di spargere materiali.
c) Pala caricatrice: macchina semovente, gommata o cingolata, munita frontalmente di un cucchiaio. La macchina carica, solleva, trasporta e scarica materiali, grazie ai movimenti del cucchiaio e della macchina stessa.
d) Caricatore-escavatore: macchina semovente, gommata o cingolata, concepita per portare sin dall'origine una pala caricatrice nella parte anteriore e un braccio escavatore nella parte posteriore. La pala caricatrice carica, solleva, trasporta e scarica materiali, grazie ai movimenti del cucchiaio e della macchina stessa.
La benna scava, solleva e scarica materiali mediante il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio.
Articolo 3
Condizioni per la vendita, l'immissione in servizio e l'utilizzazione
1. La vendita, l'immissione in servizio e l'utilizzazione secondo la destinazione delle macchine di movimento-terra di cui all'articolo 2 sono subordinate al possesso della certificazione di conformità del fabbricante, nonché all'apposizione sull'attrezzatura delle indicazioni e del simbolo di cui all'allegato V, con l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
Articolo 4
Certificazione CEE
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle effettuazioni dei controlli sulle macchine di movimento-terra, nonché per l'estensione, con riguardo alle macchine stesse, delle autorizzazioni già rilasciate agli organismi di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592.
2. Sino all'acquisizione dell'autorizzazione in estensione di cui al comma 1, gli organismi già autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 588, espletano i compiti ivi indicati e rilasciano le certificazioni CEE anche con riguardo alle macchine di movimento-terra.
3. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla istruttoria delle istanze autorizzatorie. La pronuncia sulle istanze autorizzatorie deve intervenire entro centottanta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tramite il Ministero affari esteri alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire prove ed ogni successiva modifica.
4. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 rilasciano un certificato CEE ad ogni tipo di macchina di movimento terra il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all'aperto non supera i livelli di potenza acustica indicati nella seguente tabella, in funzione della potenza netta installata:
Potenza netta installata in KW (come precisato al punto 6.2.1. dellallegato 1)
Livello di potenza acustica ammissibile in db (A) 1pW
<70 106 >=70<160 108 >=160<=350 Escavatori idraulici e a funi:112 >350 Altre macchine di movimento terra:113,118
5. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati I, II e III al presente decreto.
6. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato IV al presente decreto. Per ogni tipo di macchina di movimento terra conforme alle norme, l'organismo autorizzato rilascia un certificato CEE.
7. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali in materia di livello di potenza acustica del rumore aereo le macchine di movimento terra provenienti da altri Stati membri e costruite secondo un tipo munito della certificazione CEE rilasciata in conformità alle norme armonizzate comunitarie.
Articolo 5
Certificato di conformità
1. Il fabbricante, per ogni macchina di movimento-terra costruita conformemente al tipo munito di certificato CEE rilascia il certificato di conformità secondo le prescrizioni del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 588, completo in ogni sua parte e vi precisa il valore della potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente.
Articolo 6
Targhetta e controllo di conformità
1. Secondo il modello di cui all'allegato V del presente decreto, su ogni macchina di movimento-terra costruita conformemente al tipo munito di certificato CEE, deve essere indicato in modo visibile e durevole il livello di potenza sonora espresso in dB(A)/1 pW ed il livello della pressione sonora espressa in dB(A) 20µPa al posto di guida garantiti dal fabbricante e determinati alle condizioni di cui agli allegati del presente decreto.
2. Il controllo di conformità della fabbricazione al tipo munito di certificato CEE è eseguito, se possibile, per sondaggio, secondo le modalità tecniche indicate nell'allegato VI del presente decreto. Le spese connesse all'esecuzione delle prove, relative ai singoli controlli, sono a carico del fabbricante.
Articolo 7
Rumore al posto di guida
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente, può essere limitato il livello di rumore percepito al posto di guida delle macchine per movimento terra, purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le macchine stesse a specificazioni di emissioni diverse da quanto previsto all'allegato I del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 588, completato dall'allegato I del presente decreto.
Articolo 8
Adeguamento al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e della previdenza sociale, le disposizioni del presente decreto ed i suoi allegati saranno adeguati al progresso tecnico in conformità a specifiche prescrizioni della Comunità europea.
Articolo 9
Sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente decreto, nonché quelle emanate ai sensi dell'art. 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati omessi