Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 626


 
Attuazione della direttiva 93/68/CE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
 
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2191 alla Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 14 dicembre 1996


Articolo 1
Marcatura CE
1. L'articolo 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 – 1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'articolo 7, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente legge.
2. In caso di contestazione sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante può produrre una relazione elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8.
3. Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.
4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa le disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico».
Omissis

 
 

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