Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 626
Attuazione della direttiva 93/68/CE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2191 alla Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 14 dicembre 1996
Articolo 1
Marcatura CE
1. L'articolo 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è sostituito
dal seguente:
«Art. 6 1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale
elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista
dall'articolo 7, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni
della presente legge.
2. In caso di contestazione sulla conformità del materiale elettrico
alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante
può produrre una relazione elaborata da un organismo notificato conformemente
alla procedura prevista dall'articolo 8.
3. Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni relative
ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai
sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni
sopraindicate.
4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante
la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa
le disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle
corrispondenti direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che
accompagnano il materiale elettrico».
Omissis
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