Omissis
CAPO II
Estinzione delle contravvenzioni
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Articolo 19 (*)
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende
per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle
norme indicate nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze
previste da altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti
previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo
comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli
articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.
(*) Per una migliore interpretazione dell'articolo vedi: Circolare 23/1/1996
n. 3.
Articolo 20 (*)
Prescrizione
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55
del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita
prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile
a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o
per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso
può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze
non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione,
il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a
richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente
al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante
legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche
misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei
lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico
ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art.
347 del codice di procedura penale.
(*) Per una migliore interpretazione dell'articolo vedi: Circolare 23/1/1996
n. 3; L. 23/ 05/97 n. 135.
Articolo 21 (*)
Verifica dell'adempimento
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è
stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla
prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita
per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza
del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al
pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale
pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
(*) Per una migliore interpretazione dell'articolo vedi: Circolare 23/1/1996
n. 3; L. 23/ 05/97 n. 135.
Articolo 22 (*)
Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati
di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata
comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla
prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico
ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data
in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
(*) Per una migliore interpretazione dell'articolo vedi: Circolare 23/1/1996
n. 3.
Articolo 23 (*)
Sospensione del procedimento penale
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione
della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il
suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che
non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette
di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti
alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi
il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento
rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione.
Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio,
né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro
preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura
penale.
(*) Per una migliore interpretazione dell'articolo vedi: Circolare 23/1/1996
n. 3.
Articolo 24 (*)
Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione
impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al
pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. ll pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione
è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione,
ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità
diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma
da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita
per la contravvenzione commessa.
(*) Per una migliore interpretazione dell'articolo vedi: Circolare 23/1/1996
n. 3.
Articolo 25
Norme di coordinamento e transitorie
1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida
e di disposizione.
2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
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