Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio 21 dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale
pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1992
Modificato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997 n. 10
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Omissis
Articolo 1
Campo di applicazione e definizione
1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione
individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che
hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque
li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
3. Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore,
destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente
destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con
sé;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente
quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati
contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati
per l'intero periodo di esposizione a rischio.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati
nell'allegato I.
Articolo 2
Norme armonizzate e norme nazionali
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le
disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione
europei su incarico della Commissione CEE.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
le norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'allegato II del presente decreto.
4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate,
consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma
2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza specificati
nell'allegato II.
Articolo 3
Requisiti essenziali di sicurezza
1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono
ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i
DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta,
la documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente
ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di
cui all'articolo 7.
3. È consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non
muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri
DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili
per il buon funzionamento del DPI.
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI
che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché
un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non
conformità degli stessi e l'impossibilità di acquistarli
prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono
essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione
delle persone.
Articolo 4
Categorie di DPI
1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice
destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve
entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il
DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire,
prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti
lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione
di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate
da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non
espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre
due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa
destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI
non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione
istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol
solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati
all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni
chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad
una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni
infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad
una temperatura d'aria non superiore a -50°C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività
che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti
per alte tensioni elettriche.
Articolo 5
Procedure di certificazione CE
1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria,
il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario
deve richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui
all'art. 7.
2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore
o un suo rappresentante residente nella Comunità europea deve preparare
la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche
al fine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione
di vigilanza.
3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità
CE di cui all'art. 11.
4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli
8, 9 e 10.
Articolo 6
Organismi di controllo
1. Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate
da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi
di cui all'allegato V e degli altri requisiti stabiliti, unitamente al
contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
3. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ispettorato tecnico
dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico
del costruttore o del suo rappresentante stabilito nella Comunità
europea.
6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività
degli organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di procedere,
anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche
per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il regolare
svolgimento delle procedure previste dal presente decreto.
7. Qualora l'organismo di controllo non soddisfi più i requisiti
di cui al comma 1, l'autorizzazione è revocata con decreto interministeriale
nelle stesse forme di cui al c. 4.
8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite
il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e
agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al
comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei
relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione
loro attribuito dalla Commissione europea.
Articolo 7
Attestato di certificazione CE
1. L'attestato di certificazione CE è l'atto con il quale un organismo
di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato
realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore
o da un suo rappresentante residente nella Comunità europea, ad
un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI.
3. Nella domanda sono compresi:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente,
nonché la ditta e la sede dell'impresa, se il costruttore è
un imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la
sede principale, se trattasi di società;
b) il luogo di produzione del DPI;
c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell'allegato III.
4. La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello
per cui si chiede la certificazione.
5. L'organismo di controllo verifica la conformità della documentazione
tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate di cui all'art. 2.
6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia
applicate o le abbia applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo
verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione
ai requisiti essenziali di cui all'allegato II e, successivamente, la
conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle specifiche
tecniche.
7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello
sia stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione
e che sia adoperabile in sicurezza secondo l'impiego previsto, l'organismo
di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la
rispondenza del modello alle norme armonizzate di cui all'art. 2.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle
specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato
II, l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie
per stabilire la rispondenza del modello a dette specifiche.
9. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l'organismo
di controllo rilascia al richiedente l'attestato di certificazione CE.
Nell'attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli
effettuati, nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare
il modello oggetto di certificazione.
10. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'organismo di controllo
comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento della domanda
di certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di
controllo.
11. Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione
allo stesso o ad altro organismo di controllo se non abbia apportato al
modello le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione di cui
al comma 10 e, comunque, quelle necessarie a renderlo conforme alle norme
armonizzate di cui all'art. 2 o ai requisiti essenziali di cui all'allegato
II.
12. Nelle forme di cui al comma 8 dell'art. 6, si dà notizia alla
Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei provvedimenti di revoca
degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi di controllo.
13. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione
di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del DPI.
Articolo 8
Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria
1. I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore,
ad uno dei sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli articoli
9 e 10.
Articolo 9
Controllo del prodotto finito
1. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il
sistema di fabbricazione, ivi comprese l'ispezione finale dei DPI e le
prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la corrispondenza
dei DPI con il modello descritto nell'attestato di certificazione CE.
2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un
organismo di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli
di almeno un anno.
3. L'organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti
essenziali di cui all'allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la
loro corrispondenza con il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone
un numero sufficiente di esemplari ed effettuando le prove previste dalle
norme armonizzate e quelle comunque necessarie.
4. Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità,
l'organismo di controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l'attestato
di certificazione CE, può assumere da quest'ultimo tutte le informazioni
ed i chiarimenti necessari.
5. L'organismo di controllo redige un resoconto delle attività
svolte e ne dà copia al costruttore.
6. Qualora l'organismo di controllo accerti che la produzione non è
omogenea o che i DPI esaminati non corrispondano al modello descritto
nell'attestato CE e non siano conformi ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a quanto
verificato e ne informa immediatamente il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per gli eventuali provvedimenti di cui all'art.
13.
Articolo 10
Controllo del sistema di qualità
1. Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione
del proprio sistema di qualità.
2. Nell'ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun
DPI gli esami e le prove di cui al comma 3 dell'art. 9 per verificare
la rispondenza dei DPI ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
3. La domanda di cui al comma 1, comprende:
a) tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa,
se necessaria, la documentazione inerente al modello oggetto di certificazione
CE;
b) la documentazione sul sistema di qualità;
c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità.
4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:
a) degli obiettivi del sistema di qualità, dell'organigramma con
l'indicazione per ciascun dipendente dei loro poteri e delle loro responsabilità;
b) dei controlli e delle prove previste sui DPI prodotti;
c) dei mezzi di controllo dell'efficienza del sistema di qualità.
5. L'organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura
del sistema di qualità e ne accerta la capacità di rispettare
quanto previsto dal comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza
tra DPI prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.
6. La decisione dell'organismo di controllo è comunicata al richiedente.
Nella comunicazione sono riportati i risultati dei controlli effettuati
e la motivazione della decisione.
7. Il costruttore informa l'organismo di controllo che ha approvato il
sistema di qualità di ogni progetto di modifica del sistema.
8. L'organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione
nelle forme di cui al comma 6.
9. All'organismo di controllo è demandata la sorveglianza sul sistema
di qualità.
10. L'organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli
accertamenti per verificare che il costruttore mantenga gli impegni assunti
relativamente al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto
a far accedere l'organismo di controllo nei locali di ispezione, prova
ed immagazzinamento dei DPI e fornisce ogni informazione necessaria e,
in particolare, la documentazione sul sistema di qualità e la documentazione
tecnica. L'organismo di controllo redige una relazione e ne dà
copia al costruttore.
11. L'organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi
senza preavviso presso il costruttore al quale viene data copia del resoconto
dell'accesso.
Articolo 11
Dichiarazione di conformità CE
1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario,
prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di
conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello,
secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale attesta
che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del
presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo
12.
Articolo 12
Marcatura CE
1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato IV,
è costituita dalla sigla CE.
2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo
della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo
numero di identificazione.
3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile
ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia
se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto,
la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.
4. È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore
i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.
Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio
purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità
della marcatura CE.
Articolo 12-bis
Disposizioni comuni per la marcatura CE
1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti
diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima
indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso
in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che
gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante;
in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione
che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme
comunitarie applicate.
2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità
nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati
in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione
delle domande respinte.
4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi di
cui all'articolo 6, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni
vigilanti che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone
l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
Articolo 13
Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato
1. Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'allegato II dei DPI in commercio è operato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento
permanente tra loro.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti
di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato.
3. Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti
istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'allegato II, ne danno immediata comunicazione
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia
di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina
il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche
in via immediata.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa
la Commissione CEE dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se
l'accertamento riguardi:
a) la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
II;
b) una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2;
c) una lacuna delle norme di cui all'art. 2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
CEE, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente
confermati, modificati o revocati.
7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere
stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di
conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi
sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito
nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione
un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione
o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso
Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta
tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato
8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati
e notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo
sono a carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI.
Articolo 14
Sanzioni e disposizioni penali
1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone
in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di
cui all'allegato II del presente decreto è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi
o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a
tre anni.
2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria
prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione
CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore
di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui
agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che
omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre
il marchio CE di cui all'art. 12.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone
in commercio DPI privi della marcatura CE di cui all'art. 12 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.
5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi
4 e 7 dell'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività
previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo
autorizzati di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.
Articolo 14-bis
Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie
1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie
in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI.
Articolo 15
Norme finali e transitorie
1. I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente
decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi
della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla
data del 31 dicembre 1994.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono
l'attività di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti
in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività
fino al termine del periodo transitorio di cui al primo comma.
Si omettono gli allegati
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