Deceto Legislativo 19 novembre 1999 n. 528

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. (GU n. 13 del 18-1-2000)

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali;

Emana

Omissis

Articolo 22
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
Nota all'art. 22
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.
- L'art. 12 del succitato decreto legislativo, così recita:
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento).
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all'art. 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all'art. 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio".
- L'art. 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), così recita: "Art. 31. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento".


Articolo 23
1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.
Note all'art. 23:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del 1994 si veda in note alle premesse.
- L'art. 26 del succitato decreto legislativo, recante: "Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro", sostituisce l'art. 393
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
- L'allegato V del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, reca: "Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile".
- Per quanto riguarda l'art. 10, comma 1, del succitato decreto legislativo si veda nelle note all'art. 9.

Articolo 24
1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è abrogato.
Nota all'art. 24:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Articolo 25
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento
dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.
Omissis

inizio documento

sommario