Determinazione 10 gennaio 2001 n. 2
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Vista la relazione del servizio a cura dell'ufficio affari giuridici appresso
riportata Considerato in fatto.
Sono pervenuti a questa Autorità numerosi quesiti riguardanti la
corretta interpretazione della Determinazione n. 37/2000 sugli oneri di
sicurezza.
In particolare, si rappresentano le seguenti questioni maggiormente ricorrenti:
1. le modalità con cui è possibile effettuare la stima delle
spese complessive di sicurezza di cui alla citata determinazione;
2. se nella stima dei costi di sicurezza debbono essere incluse le voci
dell'utile d'impresa e dell'IVA.
Considerato in diritto relativamente ai punti:
1. La determinazione n. 37/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, e' finalizzata principalmente al calcolo dell'incidenza
del costo della mano d'opera per ognuna delle categorie generali e specializzate
di cui si compone l'intervento.
Tale calcolo risulta di estrema utilità per valutare la congruità
delle offerte. Infatti, mentre sono facilmente determinabili i prezzi unitari
dei materiali, dei noli e dei trasporti, il costo della mano d'opera è
legato alla produttività che, tuttavia, non puo' essere oggetto di
forti variazioni da offerta a offerta.
Nel calcolare l'incidenza del costo della mano d'opera e' necessario anche
determinare gli oneri legati alla sicurezza.
La menzionata determinazione illustra un modo per il calcolo del costo della
mano d'opera.
È previsto lo scorporo dal prezzo indicato nei prezziari ufficiali
dell'ammontare dell'utile, delle spese generali e degli oneri della sicurezza.
Questi sono determinati sulla base di una percentuale calcolata come rapporto
tra la stima complessiva delle spese di sicurezza, indicate con SCS, ed
il costo complessivo indicato con C.
La stima complessiva delle spese di sicurezza si compone di due parti, una
parte compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni [Decreto del
Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, art. 5, comma
1, lettera i)] ed una parte di spese c.d. speciali non incluse nei prezzi
[Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, art.
5, comma 1, lettera a)]. La loro somma rappresenta il costo della sicurezza
non soggetto a ribasso. Sia la parte degli oneri di sicurezza inclusa nei
prezzi che quella afferente agli oneri c.d. speciali (la presenza in cantiere
dell'ambulanza e del medico, le riunioni mensili degli operai, ecc.) deve
essere determinata dal progettista. Nel caso degli oneri inclusi nei prezzi,
il progettista determina analiticamente la quota di detti oneri. Nel caso
di oneri c.d. speciali, il progettista procede ad un computo metrico degli
stessi. La somma degli oneri di sicurezza "speciali" e di quelli
inclusi nei prezzi, porta alla determinazione delle spese complessive della
sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS (incidenza media della sicurezza).
2. Le voci dell'IVA e degli utili non rientrano nella stima delle spese
complessive della sicurezza. In particolare, essendo tali spese non soggette
a ribasso, non avrebbe senso assoggettare alla stessa disciplina anche la
parte di utili che invece può costituire un elemento di concorrenza
tra diversi esecutori.
In base a quanto sopra considerato;
Delibera:
1. la determinazione dell'Autorità n. 37/2000, che prevede l'impiego
dell'incidenza media della sicurezza IS, deve essere interpretata nel senso
che per determinare IS occorre:
- determinare la parte degli oneri direttamente ricavabili dal prezziario
ufficiale e dalle relative quantità previste in progetto;
- determinare con computo metrico la parte degli oneri di sicurezza c.d.
speciali;
- sommare gli oneri di sicurezza ricavabili dal prezziario con quelli speciali;
- dividere la suddetta somma per il costo di costruzione dell'intervento
al fine di ottenere l'incidenza media della sicurezza;
2. gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara non sono comprensivi
ne' di IVA ne' degli utili;
3. le indicazioni esposte possono applicarsi fino alla entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 31 della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni.
Roma, 10 gennaio 2001
Il presidente: Garri
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