Prevenzione infortuni - Mezzi personali di protezione
Dall'esame delle modalità degli infortuni sul lavoro che si verificano nei molteplici settori produttivi ed in particolare nell'edilizia, si può constatare che taluni infortuni si sarebbero potuti evitare o che le loro conseguenze sarebbero state notevolmente attenuate, qualora si fosse fatto uso di adeguati mezzi personali di protezione e di difesa, in conformità alle specifiche prescrizioni della legge (Titolo X del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 377 e segg.).
Come è noto, compete ai datori di lavoro l'obbligo di fornire ai lavoratori i mezzi personali di protezione; gli stessi datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze (art. 4), devono, fra l'altro, disporre ed esigere che detti mezzi siano usati dai lavoratori, i quali peraltro sono a ciò obbligati dalla legge (art. 6) che prevede anche a loro carico sanzioni penali per talune inadempienze (art. 392).
Nel mentre si pregano codesti Ispettorati di interessare - sul piano locale ed eventualmente in sede di Comitati di prevenzione degli infortuni sul lavoro - le Organizzazioni sindacali dei lavoratori perché svolgano adeguata e penetrante opera di persuasione e di convincimento verso i lavoratori al fine di indurli all'uso generale e costante dei mezzi personali di protezione (cinture di sicurezza, caschi, copricapo, guanti, occhiali, ecc.), si domanda a codesti Ispettorati medesimi di rivolgere - nell'esercizio della normale attività di vigilanza - particolare attenzione alla pratica applicazione dei richiamati precetti legislativi sui mezzi personali di protezione e di difesa indirizzando premure e sollecitazioni verso gli stessi lavoratori qualora questi si mostrino restii all'uso di detti mezzi o li ritengano - erroneamente - di ostacolo al normale adempimento delle mansioni loro affidate.
Nel quadro di tale azione prevenzionistica che - come si è detto dovrà presentare i caratteri dell'opera di divulgazione e di convincimento (a tale riguardo si ritengono utili appositi colloqui ed interventi presso le commissioni interne, i delegati di aziende, i capi cantiere, i capi squadra, ecc.) va inclusa, inoltre, per i cantieri edili, la possibilità di prescrivere a norma dell'art. 381 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, l'uso del copricapo, specie per i lavoratori (1° comma) esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi.
Tale protezione, prevista in modo particolare per i lavori in sotterraneo dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, può essere richiesta, a titolo esemplificativo, per i seguenti lavoratori dell'edilizia, per i quali ricorrono gli specifici pericoli di offesa al capo contemplati dal 1 comma dell'art. 381 citato:- addetti agli scavi di fondazione eseguiti manualmente;
- addetti agli scavi di trincee, cunicoli, pozzi e simili;
- addetti al carico e scarico di materiali in posti sottostanti l'opera in costruzione;
- addetti all'esercizio di macchine da cantiere;
- addetti all'imbrigamento e agganciamento dei carichi per gli apparecchi di sollevamento;
- addetti, nella costruzione di opera in struttura metallica o con parti prefabbricate, ai lavori di montaggio, di carpenteria, di saldatura e simili.