circolare 29 novembre 1982 n. 130

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Omologazione e collaudi delle piattaforme di lavoro

E' stato segnalato alla scrivente un infortunio plurimo dovuto al crollo di una piattaforma di lavoro causato dal cedimento delle sue strutture portanti.
Detta attrezzatura risultava collaudata il 5 agosto 1982 presso la Usl 1-23 di Torino.
Al fine di chiarire gli aspetti giuridici connessi alla sicurezza di tali macchine, si ritiene di dover precisare che, al momento, le piattaforme in questione sono assoggettabili o ad approvazione ai sensi del punto 9 del D.M. del 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi di sicurezza e, in alternativa, al collaudo macchina per macchina a monte delle norme generali prevenzione infortuni.
Nel primo caso le specifiche tecniche a quanto necessario per le integrazioni nei casi speciali, sono già state emanate in allegato al decreto sopra menzionato e nella circolare n. 30/82 di questo Ministero; nel secondo caso, invece, il giudizio tecnico circa il grado di sicurezza è rimesso alla responsabile discrezionalità del collaudatore.
La scrivente, in considerazione della difformità di indirizzo delle varie UU.SS.LL. consegnate al secondo modo di operare e - soprattutto - dell'urgenza di garantire i requisiti minimi di sicurezza anche per le macchine non sottoposte ad approvazione di tipo, ha già proposto ai Dicasteri in indirizzo ed all'ISPESL le specifiche tecniche per l'omologazione dei ponti sviluppabili su carro, analoghe a quelle previste per l'approvazione di tipo, affinché vengano emanati i decreti interministeriali di cui alla legge n. 597/1982.
Comunque, in considerazione del fatto che, in attesa che i suddetti organismi provvedano a quanto di competenza, tuttora vengono effettuati collaudi di piattaforma di lavoro, da parte delle Usl, secondo criteri a suo tempo adottati dall'ENPI per piccoli ponti su carro - a giudizio della scrivente inadeguati ai fini della sicurezza di complesse macchine genericamente definite "ponti sviluppabili" - si rappresenta l'opportunità di attenersi alle prescrizioni tecniche relative alle approvazioni di tipo anche nei collaudi di singole macchine.

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