Circolare 3 febbraio 1959 n. 537
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Art. 403 del D.P.R. 27/4/55 n. 547 - Registro infortuni - Quesiti
A seguito delle disposizioni che hanno reso obbligatoria l'istituzione del Registro degli infortuni in tutte le attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati, soggette al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sono stati formulati alcuni quesiti in merito ai quali si comunicano le seguenti istruzioni e chiarimenti.
1. Tenuta del Registro sul luogo di lavoro
Secondo il disposto dell'art. 403 del citato D.P.R., il Registro infortuni deve essere tenuto sul luogo di lavoro.
Nessun dubbio può sorgere in merito all'applicazione della norma per le aziende con sedi stabili, costituite da un unico complesso obiettivo raggruppato e con propri uffici amministrativi. L'osservanza letterale della norma può invece presentare alcuni dubbi nelle attività che non sono così caratterizzate e fra le quali sono da citare:
- i cantieri edili e stradali ed i lavori all'aperto in genere;
- le imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione dei combustibili, dei carburanti, ecc.);
- le aziende del credito e delle assicurazioni.
Per attività di tal genere oltre alla materiale difficoltà della tenuta del Registro in ogni singolo posto di lavoro, nello stretto senso letterale, si pone la necessità di evitare un eccessivo frazionamento delle registrazioni che toglierebbe alle stesse ogni pratico valore in dipendenza del limitato campo di osservazione.
Pertanto, quando si tratti di lavori di breve durata, caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi dove operano pochi lavoratori e sprovviste di adeguata attrezzatura amministrativa, situazioni queste che frequentemente ricorrono nelle attività sopra citate, la norma dell'art. 403 va intesa nel senso che il Registro degli infortuni deve essere tenuto nella sede della direzione dell'impresa, tenendo comunque presente che la validità del Registro non deve andare oltre l'ambito provinciale nel quale ogni Ispettorato è chiamato alla vidimazione e al controllo di detto documento. Può costituire eccezione a quest'ultima norma il caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla installazione di impianti o le Imprese stradali i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe e altri casi del genere nei quali il Registro potrà essere tenuto nella sede dell'azienda ancorché questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori. In base ai suddetti criteri generali gli Ispettorati del lavoro valuteranno i criteri di applicazione della norma dell'art. 403, adeguandola alle concrete esigenze che, caso per caso, potranno presentarsi.
2. Malattie professionali
Come risulta dal contenuto dell'art. 403 del D.P.R. n. 547, sul Registro infortuni non debbono essere registrati i casi di malattie professionali.
3. Compilazione del Registro
Da parte di aziende che hanno stabilimenti o cantieri in più province è stato richiesto se il Registro possa essere confezionato con l'aggiunta di fogli intercalari che non seguono la numerazione ordinaria del Registro e con margine perforato, sui quali, con il sistema ricalco, possa essere effettuata la copia di ciascun foglio del Registro infortuni da trasmettere alla sede centrale dell'azienda.
Questo Ministero ritiene che tale sistema possa essere ammesso in quanto non è in contrasto con le disposizioni che disciplinano la istituzione del Registro e risponde alla finalità di conoscenza del fenomeno infortunistico da parte delle aziende.
4. Attività diverse coesistenti nello stabilimento
E' stata prospettata l'ipotesi di aziende che in uno stesso stabilimento esercitano due o più attività (caso tipico: molino o pastificio) per conoscere se debbono tenere un solo Registro o un Registro per ciascuna attività. In merito, tenuto presente che il posto di lavoro è unico, dette aziende potranno tenere un unico Registro nel quale per facilitarne la consultazione e le rilevazioni statistiche, potrà essere richiesto di precisare, nella colonna 6, prima dell'indicazione del reparto, l'attività cui è addetto il lavoratore infortunato.
5. Aziende agricole
In attesa delle disposizioni che saranno contenute nelle norme speciali di sicurezza e igiene del lavoro per il settore agricolo, in corso di stadio presso questo Ministero, la registrazione degli infortuni agricoli con conseguenza di invalidità temporanea potrà essere limitata agli infortuni seguiti da inabilità temporanea superiore a sei giorni corrispondenti al periodo di carenza per gli infortuni agricoli stabilito con il R.D.L. 11 febbraio 1923, n. 432.
6. Registrazione delle conseguenze dell'infortunio
Come chiarito con precedente circolare in data 29 settembre 1958, n. 534, gli eventi da registrare sono quelli per i quali si verificano le conseguenze di infortunio previste dalle norme sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Si precisa al riguardo che nella colonna 10 vanno registrati soltanto i giorni di assenza per i casi che si chiudono con inabilità permanente. Nessuna registrazione deve essere effettuata in detta colonna per i giorni di inabilità temporanea che precede la permanente in quanto per tali eventi la gravità è convenzionalmente rappresentata dal grado percentuale di inabilità registrata nella colonna 11.
7. Richieste di esonero della tenuta del Registro degli infortuni
Sono pervenute a questo Ministero richieste di esonero dalla tenuta di Registro degli infortuni interessanti soprattutto piccole aziende e aziende in genere non soggette all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Nel mentre si richiamano le istruzioni di cui alla precedente in data 29 settembre 1958, n. 534, con la quale gli Ispettorati del lavoro, nella prima attuazione del provvedimento, venivano invitati a valutare l'opportunità di non procedere coattivamente nei riguardi delle piccole aziende, da ravvisare in quelle con meno di 10 addetti non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, questo Ministero non può che confermare l'obbligo della tenuta del Registro per tutte le attività nelle quali sono occupati i lavoratori subordinati con la sola esclusione di quelle previste dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
L'adempimento del Registro degli infortuni comporta scritturazioni di facile esecuzione e una spesa irrilevante; peraltro esso corrisponde ad esigenze conoscitive e finalità psicologiche alle quali si attribuisce notevole importanza e che hanno giustificato la relativa disposizione che ha carattere inderogabile per tutti i destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.