Lettera circolare 31 luglio 1981 n. 22131
Lettera Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Sicurezza elevatori a cavalletto
In esito alle riunioni relative all'esame della problematica in oggetto, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni applicative delle vigenti norme, al fine di uniformare la produzione dei mezzi in questione sotto il profilo della sicurezza.
I costruttori, responsabili ai sensi dell'art. 7 del DPR 27 aprile 1955 n. 547, dovranno perciò assicurare che gli elevatori dagli stessi prodotti, fermo restando l'obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge, rispondano alle seguenti prescrizioni.
1. Zavorraggi
1.1. Il cavalletto deve essere corredato di due contenitori di zavorra e predisposto in modo da poterli applicare alla parte posteriore della struttura portante.
1.2. I contenitori devono avere una capienza adeguata alla portata prevista per ogni tipo di elevatore.
1.3. Il volume del contenitore deve essere calcolato per materiale con peso specifico non superiore a 1300 Kg./mc.
1.4. Lo zavoraggio con liquidi è vietato. Onde evitare manomissioni alla zavorra, i contenitori dovranno essere muniti di apposito coperchio con gancio che permetta l'applicazione di un lucchetto.
2. Ancoraggi
2.1. Nel caso che l'utilizzatore voglia usare l'elevatore senza zavorra, deve provvedere, in proprio, ad un adeguato ancoraggio della macchina con le modalità indicategli da un tecnico abilitato a norma di legge.
2.2. Il libretto di istruzioni dovrà comunque indicare le reazioni per gli ancoraggi previsti dal costruttore.
3. Cavalletti
3.1. Il materiale impiegato per la costruzione dei cavalletti deve offrire le necessarie garanzie per l'uso dell'elevatore a seconda della portata per la quale è previsto.
3.2. Allo scopo di evitare il movimento a lombrico", le basi dell'elemento, o arco posteriore, devono essere collegate con due traverse metalliche di rinforzo adeguata- mente calcolate e vincolate mediante imbullonatura, incastro a baionetta o altro sistema equivalente.
3.3. La rotaia entro la quale scorre l'elevatore deve essere provvista alle due estremità di dispositivo di arresto di fine corsa ad azione ammortizzante.
4. Sabilità dei carichi
4.1. Occorre garantire la stabilità del carico e la frenatura anche qualora non si adottino dispositivi che impediscano l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi all'infuori ed oltre le posizioni prestabilite ai fini di sicurezza; nel qual caso occorrerà, comunque, garantire, anche attraverso previsioni di calcolo ed idonea frenatura, la eliminazione delle cause di pericolo.
4.2. Occorre, inoltre, assicurare la posizione di fermo del carico e del mezzo, bloccando, ad esempio, l'argano sulle vie di corsa con sblocco manuale da parte dell'operatore.
5. Funi e ganci
5.1. La fune di acciaio deve avere sezioni e caratteristiche adeguate a sopportare le portate alle quali è destinata.
5.2. Il carico di rottura della fune deve essere pari ad almeno otto volte la portata.
5.3. Sono vietati i ganci con dispositivo di chiusura a gravità dell'imbocco.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza
6.1. Essi devono essere conformi alle norme CEI.
7. Pulsantiee
7.1. Esse devono rispondere alle norme CEI e vi è l'obbligo di interrompere tutte le fasi di linea allo scopo di evitare le fasi dirette al motore.
8. Telecomandi
8.1. Questo accessorio deve necessariamente essere conforme alle norme CEI e deve essere provvisto di pulsanti per qualsiasi emergenza.
8.2. In caso di telecomando è richiesta la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 24 Volt.
9. Protezione del motore
9.1. Il motore elettrico deve essere del tipo IP 44 di cui alle norme CEI.
10. Cavi elettrici
10.1. I cavi elettrici devono essere di sezioni adeguate allo scopo ed al lavoro che devono espletare.
11. Targhette e marchi
11.1. Gli apparecchi devono essere corredati di tutte le targhette che indichino le portate, il grado di protezione del motore ed i corretti voltaggi, in modo indelebile.
11.2. L'argano e le vie di corsa devono essere marchiati dal costruttore allo scopo di identificazione.
12. Certificazioni obbligatorie
12.1. Verbale della verifica per le macchine di portata superiore a Kg 200.
12.2. Autocertificazione del costruttore di rispetto della presente norma.
12.3. Identificazione del singolo mezzo.
13. Norme di calcolo
13.1. Le strutture devono essere calcolate in conformità alla circolare 77/1976 del Ministero del lavoro con le seguenti precisazioni:
13.1.1. Per la verifica al ribaltamento occorre che la zavorra non risulti, in ogni caso, inferiore a quella ottenuta applicando le norme C.N.R. UNI 10021.
13.1.2. I meccanismi devono essere calcolati secondo le norme FEM o UNI 7670.
14. Libretto di istruzioni
14.1. Il libretto deve contenere:
14.1.1. Tutte le istruzioni per la corretta installazione ed uso delle macchine, notizie ed illustrazioni riguardanti gli organi di comando ed i meccanismi, indicazioni delle azioni che si scaricano sui piedritti del cavalletto, nonché modalità di zavorraggio, periodicità della manutenzione ed eventuali limitazioni di uso.
14.1.2. Schemi elettrici e meccanici.
14.1.3. Caratteristiche dei contenitori e delle zavorre.
14.1.4. Individuazione dei punti di aggancio per gli ancoraggi.
14.1.5. Indicazione delle reazioni dei vincoli dei piedritti, ancoraggi e di quelle sulle ruote del carrello.
14.1.6. Notifica all'utente dell'obbligo di provvedere, in proprio, a tutti gli adempimenti per cautelarsi contro i rischi di caduta di cui al D.P.R. 164/1956.
14.1.7. Obbligo di controllo della costante efficienza frenante attraverso una adeguata regolazione del freno ad intervalli al massimo di un mese.