Circolare 29 maggio 1978 n. 50

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Dispositivi di blocco per argani di automontaggio delle gru a torre e per il controllo delle gru a portata variabile (artt. 11, 173, 192, 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 - D.M. 12 settembre 1959. Libretto mod. I)

L'azionamento delle gru a torre per l'edilizia, di tipo automontante, ha determinato negli ultimi tempi e con frequenza insolita numerosi incidenti sul lavoro, quasi sempre mortali, in conseguenza di strutturazione tecnica delle stesse gru non in aderenza alle disposizioni di sicurezza dettate dall'ordinamento in atto per la prevenzione agli infortuni, come specificate negli artt. 11, 173, 192, 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e nel mod. I del D.M. 12 settembre 1959.
Le rilevate carenze applicative delle norme nella strutturazione tecnica degli apparecchi in discorso attengono principalmente:
a) ai dispositivi di blocco degli argani di automontaggio;
b) ai dispositivi di blocco del cartello azionato da funi.
Al riguardo occorre richiamare il contenuto delle norme, che, oltre a quella di carattere generale dell'art. 11 sulla difesa del posto di lavoro contro la caduta o investimento del materiale delle lavorazioni, più specificamente dispongono sulla sicurezza dei mezzi di sollevamento nei quali rientrano le gru:
1) Il combinato disposto degli artt. 173-192-194 del citato D.P.R. n. 547/55 con cui si fa obbligo di dotare i mezzi di sollevamento di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e, per gli elevatori a motore, di funzionamento a motore innestato anche per il carico in discesa, e si dispongono le visite periodiche di controllo ai fini di efficienza;
2) Il combinato disposto degli artt. 11 e 179 dello stesso D.P.R. 547/55, con i quali si tende a prevenire la caduta dalle gru di materiali o di parti meccaniche, stabilendo per le funi dei coefficienti di sicurezza in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile.
Le richiamate disposizioni, pur assumendo nella "ratio legis" valore inequivocabile e preciso, hanno trovato, nella pratica, difficoltà di interpretazione e contrasti applicativi sul piano tecnico, per cui questo Ministero - nell'intento di chiarire e adeguare, ai fini di sicurezza sul lavoro, il quadro di applicazione delle norme nell'uso delle apparecchiature in esame, con riguardo anche agli interventi del Magistrato penale, il quale è ripetutamente intervenuto con istruzioni di urgenza, e previa consultazione degli esperti tecnici in materia, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - ha ritenuto di dettare le disposizioni che seguono su conforme, favorevole, parere espresso in data 27.5.77 dal Comitato di attuazione costituito nell'ambito della Commissione Consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e la igiene del lavoro, confermato poi, in data 10.2.1978, dalla stessa Commissione in seduta plenaria.
Dispositivi di blocco per argani di automontaggio
Per quanto riguarda il blocco degli argani le soluzioni che, in ogni caso, offrono garanzie di sicurezza e che esimono gli utenti da ogni ulteriore incombenza, sono:
a) quella di argani costituiti da gruppi indipendenti motore-riduttore-tamburo;
b) quella con unico motore e diversi tamburi con freno autonomo per ogni tamburo
In alternativa a tali sicurezze, nel caso in cui un unico motore comandi più tamburi, è necessario che sia evitata la posizione di "folle" di ciascuno di essi ed assicurare l'arresto e la posizione di fermo di tutti i tamburi collegati direttamente al motore. Tali posizioni di arresto e fermo devono essere ottenuti automaticamente, tramite opportuno dispositivo, durante le operazioni di cambio. Inoltre, il motore non deve poter essere messo in funzione fino a quando i dispositivi di blocco e di sblocco non abbiano raggiunto una posizione tale da garantire il normale funzionamento.
Qualora venga adottata tale soluzione, l'utente è tenuto a presentare all'E.N.P.I. una documentazione tecnica, firmata da un ingegnere o perito meccanico, dipendente dalla azienda o iscritto al relativo albo professionale e abilitato a norma di legge, contenente, oltre al disegno di insieme del dispositivo di blocco, anche una relazione dettagliata e una nota di calcolo dalla quale risultino:
- le ipotesi di carico (comprensive delle eventuali azioni dinamiche);
- le caratteristiche dei materiali impiegati;
- le verifiche di resistenza effettuate e le tensioni riscontrate negli organi più sollecitati del dispositivo.
Copia di tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Ispettorato del Lavoro e dei tecnici dell'ENPI incaricati delle verifiche.
L'accertamento delle funzionalità del dispositivo viene effettuato dai tecnici dell'ENPI, nel corso delle normali verifiche, mediante le seguenti prove:
- prova di funzionamento a vuoto, con gancio posto all'altezza massima di un metro dal suolo;
- prova di funzionamento con carico pari alla massima portata dell'apparecchio, con carico posto a non oltre 50 cm. da terra;
Entrambe le prove debbono tendere, mediante le previste manovre manuali, a verificare l'impossibilità di movimento del dispositivo e/o la sua capacità di intervento tale da determinare l'arresto e la posizione di fermo del carico.
Per impianti preesistenti, ove non si provveda alla applicazione di uno dei dispositivi sopra indicati, dovrà essere realizzato il blocco stabile e permanente, almeno attraverso bullonature dell'organo di comando del cambio, in modo da impedire in modo assoluto posizioni di "folle" nelle usuali condizioni di lavoro della macchina.
Dispositivi di blocco dei carrelli
Per quanto attiene al dispositivo di blocco del carrello in caso di rottura della fune traente, che assicura la stabilità del mezzo e del carico ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. ora menzionato, si deve premettere che: a) il dispositivo è richiesto solo per gru a torre utilizzata a portata variabile; b) che lo sforzo sulla fune di trazione del carrello deve essere calcolato in funzione del carico massimo trascinato e della potenza nominale del motore; c) che, per la determinazione del coefficiente di sicurezza della fune, lo sforzo da considerare nel calcolo è il maggiore dei due precedentemente indicati.
In via generale, sono richieste, sempre per le sole gru a torre a portata variabile, una unica fune con coefficiente di sicurezza 10 o una doppia fune, con l'avvertenza che ciascuna di esse dovrà essere dimensionata, per lo sforzo totale, con il coefficiente di sicurezza previsto dall'art. 179 del D.P.R. 27.4.55 n. 547.
In alternativa, è ammessa la soluzione di carrelli muniti di dispositivo di blocco atto a realizzare automaticamente l'arresto e la posizione di fermo del carrello in caso di rottura della fune, per la quale fermo resta l'obbligo del coefficiente di sicurezza previsto dalle norme.
All'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è fatto invito a diramare - limitatamente a quanto va al di là delle verifiche di rito cui debbono attendere i propri tecnici - opportune istruzioni interne nell'intento di assicurare che i provvedimenti di competenza siano adottati con sollecitudine senza trascurare di valutare le esigenze dei tempi di adeguamento tecnico.
Gli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro, nell'espletamento della normale attività istituzionale di vigilanza, dovranno sovrintendere alla osservanza delle presenti istruzioni segnalando, se del caso, eventuali gravi difficoltà di carattere attuativo.

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