Circolare 29 giugno 1981 n. 70
Prevenzione infortuni nei cantieri - Betoniere
Si fa seguito alla circolare n. 103/1980 con la quale sono state diramate prescrizioni tecniche concernenti le betoniere denominate a bicchiere e ad inversione di marcia, e le autobetoniere.
Dopo la prima fase applicativa delle suddette prescrizioni si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti relativi al punto 5 dell'allegato A (stabilità dell'apparecchio) della circolare medesima.A) Betoniere ad inversione di marcia
Vengono adottate le ipotesi di calcolo seguenti:
- betoniera poggiante su un piano inclinato di 5° rispetto al piano orizzontale;
- betoniera scarica con benna in posizione di massima elevazione;
- betoniera con benna carica in posizione orizzontale;
- azione del vento con valori massimi relativi alla zona 4 indicata nelle norme CNR 10012;
- azione esercitata dalla benna carica in funzione;
- azione relativa al funzionamento della pala raschiante, in corrispondenza della max coppia erogabile dal motore della pala stessa.
Nella verifica di stabilità della betoniera vengono considerate le ipotesi che risultano più critiche, in relazione al verificarsi della loro concomitanza di azione.B) Betoniere a bicchiere
Le macchine in oggetto possono essere utilizzate finché la velocità del vento rimane inferiore a 72 km/h (come prescritto per gli apparecchi di sollevamento).
Qualora si voglia utilizzare la macchina con velocità del vento superiore a 72 km/h, occorre che questa sia ancorata seguendo quanto previsto dal costruttore della betoniera e indicato nel libretto di istruzioni.
Le betoniere a bicchiere per costruzione offrono momento stabilizzante doppio di quello ribaltante nelle meno favorevoli condizioni di impiego ed esposte a vento avente velocità massima inferiore a 72 km/h.Per tutti i tipi di betoniere
I calcoli dei momenti devono essere effettuati seguendo i dettami delle normali regole della scienza delle costruzioni tenute presenti le norme CNR 10011-10012-10021.
Viene precisato che la relazione di calcolo relativa alla stabilità al ribaltamento non costituisce di per se stessa attestato di ottemperanza a quanto previsto dalla legge.