Circolare 29 aprile 1981 n. 38
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Prevenzione infortuni - D.M. 2 aprile 1981 di riconoscimento d'efficacia di nuovi sistemi di sicurezza per elevatori trasferibili
Con D.M. 2 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1981, è stata riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, di nuovi sistemi di sicurezza per elevatori trasferibili, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 195 e seguenti, a seguito di richiesta in tal senso avanzata dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA-.
Al fine di una uniforme applicazione delle suddette norme, si ritiene opportuno impartire contestualmente alla loro entrata in vigore le istruzioni e i chiarimenti di carattere generale che seguono.
Campo di applicazione
Si fa innanzi tutto rilevare che la nuova disciplina, da considerare "globalmente" in quanto è stata riconosciuta l'efficacia almeno pari dell'intero sistema da essa previsto a quello, alternativo, del D.P.R. 547 - si applica agli elevatori del tipo ad argano impegnato, a frizione o anche idraulico, adibiti al trasporto di solo materiale, con esclusione di altri con caratteristiche del tutto peculiari (come, ad esempio, quelli a vite o a cremagliera o azionati ad aria compressa), per i quali, pertanto, continuano a trovare applicazione le sole norme del D.P.R. 547 o altre normative specifiche. Si sottolinea, pertanto, che la normativa si riferisce esclusivamente ad impianti c.d. trasferibili, che non siano cioè installati stabilmente; a tale proposito è da considerare che obiettivo preliminare della normativa è proprio quello di fissare le caratteristiche essenziali che un elevatore deve possedere per essere classificato trasferibile, per ricadere, cioè, sostanzialmente, nella disciplina del D.P.R. 547/55 e non in quella sugli ascensori e montacarichi fissi (L. 1415/1942).
Trattasi, peraltro, di requisiti contenuti nella definizione di cui al punto 1, astrattamente descritti, che vanno poi in concreto vagliati e che devono essere mantenuti sia in sede di installazione che durante l'esercizio.
Per ovviare a difformità applicative, comunque, si dovrà evitare di adottare criteri integrativi, non definibili oggettivamente e tecnicamente, quali, ad esempio, l'elemento "tempo", inteso come durata dell'esercizio dell'impianto in una stessa localizzazione.
Verifica di prima utilizzazione
La problematica inerente alla classificazione degli elevatori - identificabili in quelli disciplinati dagli artt. 195 e seguenti del DPR 547 - è stata affrontata in sede di elaborazione della normativa, con la previsione di determinati adempimenti finalizzati all'effettuazione di un controllo degli impianti in argomento di sistematicità.
E' fatto carico agli utilizzatori, infatti, (nel caso che non vi abbiano già provveduto il costruttore o l'installatore) per mettere in funzione l'apparecchio, di richiedere all'Ispettorato territorilamente competente una verifica c.d. di prima installazione, finalizzata pregiudizialmente proprio all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti di trasferibilità e di corretta utilizzazione, la mancanza dei quali esclude automaticamente l'applicazione del D.P.R. 547 e quindi del decreto in questione.
Tenuto conto, peraltro, della gravosità dei compiti istituzionali di codesti Ispettorati, nel disciplinare detta prima verifica, si è ritenuto di non dover indicare un termine, per la sua effettuazione, perentorio; tuttavia, considerato che trascorsi 40 giorni dalla presentazione della domanda, è consentito all'utente, per evitare un prolungato fermo dell'impianto, di metterlo in esercizio sotto la propria responabilità, ove difficoltà di carattere organizzativo non consentissero il rispetto del predetto termine, si dovrà provvedere da parte di codesti Uffici non appena ciò sia operativamente possibile.
Si ritiene peraltro di dover chiarire che, nel caso di una verifica tardiva, con impianto, cioè già in esercizio, dovrà riscontrarsi, tra l'altro, anche l'avvenuta annotazione sul libretto di manutenzione, da parte del manutentore, delle verifiche periodiche venute in scadenza, dall'inizio dell'esercizio stesso, nonché di ogni riparazione o lavoro, che, implicando smontaggio di parti, richiedano la presenza del manutentore, per il ripristino di dispositivi di sicurezza.
Libretto di manutenzione
Per quanto riguarda il libretto di manutenzione di cui al punto 37, si fa presente che il modello allegato al decreto costituisce un semplice fac-simile, riportando le caratteristiche funzionali basilari di un impianto tipo; pertanto, data la diversità degli apparecchi, potranno essere richiesti adattamenti od integrazioni, utilizzando le voci già indicate o quella finale "altri dati tecnici".
Disposizioni transitorie
Nella prima fase di applicazione del provvedimento è prevedibile che possano sorgere difficoltà legate agli adempimenti connessi alla richiesta di prima verifica.
Codesti Ispettorati, pertanto, valuteranno l'opportunità di concedere, in caso di riscontrata non perfetta aderenza alla normativa, sempre che naturalmente sussisteranno i requisiti di trasferibilità, tempi tecnici per l'adeguamento.
Per quanto riguarda, poi, gli elevatori costruiti e già in uso prima dell'entrata in vigore del decreto in questione, al fine di stabilirne la trasferibilità o meno nel corso della normale attività ispettiva, potranno essere convenientemente utilizzati i criteri indicati al punto 1 della normativa.
In relazione alle norme su particolari dispositivi di sicurezza, è da rappresentare che, pur dovendosi considerare, come già evidenziato, i nuovi sistemi di sicurezza in alternativa, nel loro complesso, a quelli previsti dal D.P.R. 547, l'adeguamento ai nuovi sistemi potrà essere attuato, eccezionalmente anche con carattere di parzialità, rimanendo naturalmente fermo, per le parti non adeguate al nuovo D.M., il rispetto delle corrispondenti norme del citato D.P.R 547.
A titolo esemplificativo, sempre limitatamente agli impianti già in uso, lo spazio libero al fondo del vano di corsa potrà essere realizzato nel rispetto dell'art. 201 del DPR 547 ovvero adattando gli arresti automatici previsti al punto 16/1 della nuova normativa.