Circolare 28 novembre 1968 n. 118
Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Utensili ed apparecchi elettrici mobili con isolamento speciale completo - Riconoscimento di efficacia
Con provvedimento ministeriale in data 20 novembre 1968 è stato effettuato il riconoscimento dell'efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo sugli utensili e gli apparecchi elettrici mobili, la cui adozione consente di derogare alla prescrizione contenuta nell'art. 314 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, relativa al collegamento elettrico a terra.
E' noto che, sulla base della disciplina legislativa in vigore, l'utilizzazione degli utensili e degli apparecchi azionati da motore elettrico incorporato oppure da movimento magnetico, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, ed a 50 Volta verso terra, se continua, comporta il collegamento elettrico a terra dell'involucro metallico dei predetti utensili o apparecchi. Detta misura di sicurezza, integrativa e coordinata con quella prevista nel successivo art. 315, sull'isolamento supplementare degli utensili e degli apparecchi elettrici, determina il sistema di protezione dalla legge prescelto contro le tensioni di contatto.
In detto campo, l'evoluzione degli orientamenti tecnici nonché delle conoscenze sulle caratteristiche e sul comportamento degli isolamenti, ha portato, nel corso di questi ultimi anni, al consolidamento di esperienze che hanno consentito agli Organismi tecnici internazionali e nazionali riconosciuti (C.E.I.L., C.E.I.) di predisporre un'apposita normativa tecnica.
Praticamente si è venuta delineando una classificazione degli utensili e degli apparecchi in tre classi. Essa si basa sulla differenziazione degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili a seconda dei limiti della tensione di alimentazione nonché sulle caratteristiche proprie dell'isolamento elettrico.
La definizione precisa delle correlazioni tra le predette caratteristiche e dei limiti di tensione consentiti per le differenti classi sono reperibili nei documenti predisposti dagli Organismi tecnici sopraindicati. Parzialmente, ossia per l'oggetto che interessa il campo del provvedimento ministeriale adottato, la definizione degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili di classe II°, è stata riportata nell'allegato tecnico al provvedimento in oggetto.
La diffusione degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili della classe individuata, ha posto problemi di compatibilità con le norme di legge sopra richiamate e in particolare con quella relativa all'obbligo di collegare a terra gli utensili e gli apparecchi medesimi quali che siano le loro intrinseche caratteristiche. Di contro, è noto che gli utensili e gli apparecchi di classe II° sono predisposti per non essere collegati a terra.
Sul piano strettamente tecnico è da osservare che gli utensili e gli apparecchi mobili in questione, costruiti cioè secondo le prescrizioni delle norme tecniche sulla classe II°, consentono obiettivamente di raggiungere livelli di sicurezza analoghi a quelli realizzati secondo i criteri indicati dalle norme di legge, contenute nel D.P.R. n. 547/ 1955 già citato, e, inoltre, permettono di migliorare la situazione là dove sia impossibile ovvero difficoltoso realizzare un'efficiente messa a terra.
La diversità di indirizzo tecnico, per quanto attiene alle misure di sicurezza contro le tensioni di contatto, tra la fonte legislativa sopra richiamata e le norme tecniche predisposte dagli Organismi specializzati riconosciuti, ha determinato la ricerca di una soluzione che consentisse, sul piano giuridico formale e amministrativo, l'ammissibilità degli utensili e degli apparecchi in oggetto.
Da qui l'opportunità del ricorso alla facoltà attribuita al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 395 del più volte citato D.P.R. n. 547/1955, di riconoscere - sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro - l'efficacia, dal punto di vista della sicurezza, dei requisiti di isolamento che gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili di II° classe possiedono fin dall'origine, ossia per costruzione.
Siffatto orientamento è stato possibile assumere in quanto si è considerato che l'isolamento speciale di cui questi ultimi utensili e apparecchi debbono essere dotati si presenta come innovativo e comunque diverso dalle prescrizioni di sicurezza indicate nel D.P.R. n. 547/1955 citato.
Il provvedimento conseguentemente adottato costituisce quindi il corollario alla suddetta procedura e comporta:
a) l'ammissibilità, ai fini dell'utilizzazione, degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili di classe II°, dotati, cioè, di un isolamento speciale completo, così come definito nell'allegato tecnico al provvedimento in oggetto e le cui caratteristiche, sui prototipi, siano state comprovate da prove eseguite secondo criteri e modalità conformi a quelli prescritti;
b) la predetta possibilità di utilizzare utensili ed apparecchi di classe II°, ossia senza collegamento elettrico a terra, costituisce un'alternativa non preclusiva per l'utilizzazione degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili che risultino costruiti in conformità alle prescrizioni indicate dal D.P.R. n. 547/1955.
Tanto premesso e agli scopi di rendere efficiente sul piano operativo il riconoscimento di efficacia effettuato, si ritiene di dover aggiungere quanto segue.
I costruttori degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili di classe II° devono, secondo quanto previsto, chiedere all'ENPI - Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni o all'Istituto italiano del marchio di qualità, ovvero agli altri Istituti o Laboratori che siano stati nel frattempo riconosciuti idonei da questo Ministero, il certificato di prova attestante la rispondenza dei propri prodotti alle prescrizioni sulla resistenza, isolamento e rigidità dielettrica per quanto si attiene all'isolamento speciale completo di cui gli utensili e gli apparecchi di propria produzione devono essere dotati. Il medesimo certificato di prova dovrà altresì attestare il possesso di tutti gli altri requisiti di costruzione, funzionamento e di efficienza sia per le parti meccaniche, sia per quelle elettriche, indicati dalle norme di buona tecnica (cfr. norme C.E.EL., e C.E.I.) per i vari tipi di utensili od apparecchi.
In considerazione della possibilità concreta di difficoltà nella effettuazione tempestiva delle prove predette, difficoltà apprezzabile per la contestualità delle richieste che saranno effettuate dai costruttori agli Istituti e Laboratori sopra indicati, si ritiene di dover raccomandare in ogni caso la massima sollecitudine nell'esplicazione delle procedure.
Gli Ispettorati del lavoro effettueranno un'azione di stimolo presso i costruttori interessati, e adotteranno i provvedimenti necessari nei casi di evidente comprovata mancanza di buona volontà. L'azione ispettiva non avrà più le remore predette a partire da sei mesi dalla data della presente circolare.
I costruttori, per le loro scorte e per quelle depositate presso i commercianti, dovranno provvedere, una volta ottenuto il certificato di prova prescritto, ad applicare o fare applicare, sui modelli degli utensili e degli apparecchi conformi ai prototipi di serie e non di serie sottoposti agli accertamenti di laboratorio, le indicazioni di cui all'art. 4, ultimo comma del decreto ministeriale in oggetto.
Gli Ispettorati del lavoro nei confronti dei commercianti, terranno conto delle difficoltà che potranno incontrare per l'adeguamento alle prescrizioni sopra indicate; concederanno a questi ultimi comunque non più di 90 giorni, oltre il termine innanzi indicato per gli adempimenti riguardanti i costruttori.
Gli Istituti e i Laboratori interessati all'effettuazione delle prescritte prove, vorranno segnalare a questo Ministero periodicamente, mediante apposito elenco, le ditte e i rispettivi prodotti che hanno richiesto e ottenuto il rilascio di certificati di prova secondo le modalità indicate nel provvedimento in oggetto, nonché i relativi simboli adottati e gli estremi per l'individuazione dei certificati rilasciati.
Si confida che alla applicazione del provvedimento di riconoscimento dell'efficacia degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili dotati di isolamento speciale completo secondo le prescrizioni delle norme tecniche relative alla classe II°, non manchi la collaborazione e la sollecitudine necessaria per il raggiungimento di un obiettivo sostanziale di sicurezza.