Circolare 1 febbraio 1979 n. 9
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Carrelli elevatori. Applicazione delle norme
di prevenzione infortuni sul lavoro
In tempi recenti sono sorte numerose questioni circa l'applicabilità e i limiti relativi delle norme di prevenzione agli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per l'uso negli ambienti di lavoro dei carrelli elevatori.
E' noto che tali mezzi, oltre a caratteristiche proprie, ne assumono anche alcune riguardanti gli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento, per cui l'applicazione a tali mezzi delle norme del Titolo V del D.P.R. 547 sopra citato (artt. 168-232) ha dato luogo a difformità di interpretazione da parte degli Uffici e degli Enti di vigilanza.
Al riguardo c'è da rappresentare che le norme di tale Titolo V, che hanno dato luogo a maggiori difficoltà interpretative, riguardano il posto di manovra dell'operatore (art. 182), gli organi di comando (art. 183), la discesa libera dei carichi (art. 192), l'arresto automatico in caso di mancanza di forza motrice (art. 174).
In particolare, alcuni Ispettorati, ritenendo determinati dispositivi non in linea col dettato normativo, hanno richiamato ditte costruttrici e utilizzatrici di carrelli elevatori alla puntuale osservanza delle norme, per cui si è instaurato un notevole contenzioso con le aziende produttrici ed utilizzatrici.
Si è ritenuto, quindi, di dover acquisire il parere della Commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni sia sulla questione più generale dell'applicabilità delle norme che sui punti oggetto di ricorsi.
Tale Organo consultivo, nel quale sono rappresentate le organizzazioni sia del settore produttivo che del settore dei lavoratori, dopo avere affermato l'assoggettabilità anche dei carrelli elevatori alle norme di prevenzione in forza dell'art. 7 dello stesso D.P.R. n. 547, ha ravvisato l'esigenza di una disciplina più specifica e compiuta delle norme tecniche per tali apparecchi e a tale scopo ha già definito un documento tecnico comprendente una serie di misure ritenute idonee a garantire, per ogni aspetto tecnico particolare, la sicurezza e l'affidabilità dei mezzi.
Considerato, però, che già da tempo è allo studio in sede comunitaria una proposta di direttiva in materia che, quindi, a causa dell'accordo sullo status quo fra gli Stati membri della CEE, non è possibile, nelle more, innovare la legislazione, si è ravvisata l'opportunità di limitare l'esegesi delle norme in vigore a quei punti controversi che maggiormente esigono, per le notevoli implicanze di sicurezza e oneri costruttivi, delle chiare posizioni interpretative.
In conformità, pertanto, del parere espresso dall'Organo consultivo di prevenzione infortuni, questo Ministero ritiene di richiamare l'attenzione degli Uffici e degli Enti in indirizzo, sulla necessità che, in sede di applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni di cui al già richiamato D.P.R. 547, attinente alla materia, siano seguite le istruzioni ed i criteri tecnici normativi che seguono.Articolo 174
Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motriceLa funzione di garantire l'arresto automatico del carico può essere svolta in termini adeguati, durante la fase di sollevamento, tramite una valvola di non ritorno applicata sul distributore e, nella fase di discesa, tramite una valvola parzializzatrice del flusso posta alla base del cilindro elevatore.
In caso di guasto del motore in fase di salita, infatti, il carico, per effetto della valvola di non ritorno, non può scendere mentre, in caso di guasto del motore in fase di discesa, il carico continua a scendere con velocità prossima a quella di esercizio.
Nel caso infine di distacco, rottura e fessurazione di un condotto del circuito idraulico, il carico non precipita, ma scende a velocità e traiettoria controllate.
In tutte e tre le fattispecie trattasi di un arresto automatico, che avviene, cioè, senza l'intervento diretto dell'uomo.
Comunque, per maggiore cautela, è ritenuto senz'altro consigliabile disporre l'azione di tubi flessibili di adduzione dell'olio conformi alle norme Sae e la loro sostituzione almeno ogni due anni.