Circolare 10 maggio 1983 n. 54
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
D.M. 2-4-81. Riconoscimento di efficacia di sistemi di sicurezza, relativi ad elevatori trasferibili
Continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimento su problemi sorti in sede di pratica applicazione del D.M. 2 aprile 1981 concernente gli elevatori trasferibili.
Premesso che questo Ministero, con la circolare n. 38, del 29 aprile 1981, ha già impartito istruzioni sull'argomento, sembra opportuno fornire ulteriori delucidazioni e puntualizzazioni.
Campo di applicazione
Al fine di eliminare qualsiasi residua perplessità - anche relativamente a pareri espressi da altri organi - circa le caratteristiche che gli apparecchi di cui trattasi devono possedere per non ricadere nell'ambito di applicazione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successivi decreti attuativi, e rientrare invece nella normativa generale di prevenzione infortuni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, si chiarisce che nella legge speciale citata rientrano soltanto gli elevatori fissi definiti dall'art. 3 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.
A parere di questo Ministero per fisso deve intendersi un impianto staticamente dipendente dalle strutture dell'edificio ove è installato.
Ne deriva che un elevatore, per poter essere considerato trasferibile, deve essere costituito, invece, da una struttura autoportante e quindi staticamente indipendente.
Inoltre, qualora sia destinato al servizio di più piani attraverso aperture nei solai, per la trasferibilità è richiesta anche la presenza di accorgimenti costruttivi tali da rendere agevole lo smontaggio ed il rimontaggio degli elementi che ne ostacolino l'eventuale spostamento.
In altri termini l'impianto deve essere di tipo componibile, per cui le varie parti vengono collegate mediante sistemi quali bulloni, viti, innesti, spine e simili.
Alla luce delle precisazioni sopra fornite risulta chiaro che l'eventuale presenza di opere perimetrali fisse contornanti la struttura portante dell'elevatore è ininfluente ai fini del permanere delle caratteristiche di trasferibilità, così come la presenza di ancoraggi purché questi ultimi posseggano le particolarità ed i requisiti previsti dal punto 1.3 dell'allegato tecnico al decreto in oggetto.
Da quanto precede deriva che la trasferibilità deve costituire una caratteristica intrinseca dell'impianto la cui peculiarità consiste proprio nel poter essere installato in luoghi diversi senza che sia necessario predisporre apposite strutture di sostegno, ulteriori rispetto a quelle che fanno parte costruttivamente dell'impianto stesso.Verifica di prima utilizzazione
Il D.M. 23 dicembre 1982 ha individuato le attività omologative già di competenza degli ex ENPI ed ANCC che devono essere attribuite all'ISPESL a termini del D.L. 20 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597, senza nulla stabilire per quanto concerne le attività dello stesso tipo svolte dalle Amministrazioni dello Stato che, quindi, devono continuare ad esercitarle fino a quando non intervenga analogo provvedimento regolamentare.
Poiché la verifica di prima utilizzazione, come prevista dal D.M. in oggetto, è da ritenersi funzione omologativa alla luce della normativa soprarichiamata, ne consegue che la relativa competenza in materia resta attribuita agli Ispettorati del Lavoro che continueranno pertanto a dar corso alle verifiche.
Gli elevatori, di nuova fabbricazione o preesistenti, per i quali l'utente o il costruttore non ritengano di avvalersi del riconoscimento di efficacia previsto dal D.M. in argomento, non vengono, ovviamente, sottoposti a verifica di prima utilizzazione, né devono essere muniti di autocertificazione e ad essi si applica, sempre che presentino i requisiti di trasferibilità sopra esplicitati, la disciplina generale del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
La vigilanza su tali impianti, rientrando però nelle materie trasferite ai sensi della legge 833/1978, è affidato alle USL territorialmente competenti.
Documentazione
I documenti di cui ogni apparecchio deve essere corredato sono previsti negli allegati al decreto in oggetto: non sembra pertanto opportuno richiedere che ogni impianto sia accompagnato dal progetto costruttivo e dai relativi calcoli.
Rimane in ogni caso fermo il principio che la responsabilità circa la rispondenza dell'apparecchio alle norme del decreto stesso è attribuita al costruttore e/o all'importatore, nonché al tecnico abilitato, che sottoscrivono il certificato di cui al punto 35.1.
Al riguardo sembra opportuno precisare che per "tecnico abilitato" deve intendersi, ovviamente, un tecnico iscritto all'albo professionale ed abilitato alla redazione del progetto costruttivo e dei calcoli ai sensi delle norme che regolano l'esercizio della professione.
Ispezioni periodiche e straordinarie
Devono essere effettuate dal manutentore secondo le norme contenute al punto 33 del decreto ed in conformità alle istruzioni predisposte dal costruttore. In sede di prima verifica, o di verifica straordinaria richiesta a seguito di modifiche apportate all'impianto, il funzionario incaricato potrà rilasciare prescrizioni integrative relativamente a particolari interventi di manutenzione: dette prescrizioni dovranno essere riportate sul verbale di verifica.
Attività soggette
Alcune perplessità sono sorte in relazione alla determinazione dei luoghi di lavoro ove gli elevatori trasferibili in argomento possono essere installati; ciò in quanto al punto 1.2 delle prescrizioni tecniche allegate al decreto in oggetto viene riportata una elencazione di aziende che non comprende alcune attività, alle quali non sembrerebbe quindi possibile l'applicazione del decreto stesso.
Al riguardo occorre considerare che, dal momento che il decreto trova la sua legittimazione nel D.P.R. 547/1955, il suo campo di applicazione coinciderà con quello previsto dal Capo I del medesimo D.P.R.; l'elencazione sopra richiamata non può avere, pertanto, che valore di esemplificazione e non tassativo.