Lettera circolare 9 agosto 1978 n. 21093
Ministero del Lavoro
Ascensori per cantieri - Applicabilità delle norme di prevenzione infortuni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Ditta ponteggi Dalmine
Si fa riferimento alla lettera sopra indicata, con la quale codesta Ditta ebbe a richiedere, in relazione agli ascensori per cantieri di propria produzione, con meccanismo a pignone e cremagliera, se dette apparecchiature dovessero essere soggette a procedimenti autorizzativi od omologativi e, in caso negativo, a sollecitare l'esame della relativa documentazione tecnica, ai fini dell'accertamento della rispondenza alle norme di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che sarebbe necessaria una procedura autorizzativa nell'ipotesi che le attrezzature in parola fossero assoggettabili alla normativa speciale sugli ascensori e montacarichi (legge 24 ottobre 1942, n. 1415), mentre in caso di assoggettabilità alla normativa generale di prevenzione infortuni (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547) non prevedendo questa alcuna specifica autorizzazione, la rispondenza delle apparecchiature alle norme è accertata, in sede di vigilanza, dagli Ispettorati del lavoro.
Ciò premesso, per quanto concerne l'individuazione delle disposizioni da osservare, si comunica che questo Ministero, su conforme avviso della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, ritiene che gli ascensori per cantiere prodotti da codesta Ditta, considerate le caratteristiche tecniche ed il prevalente utilizzo in cantieri edili - dove rivestono carattere accessorio alla costruzione, facendo parte dell'opera provvisionale - debbano considerarsi mobili e, pertanto, assoggettabili, in via aprioristica e di semplice presunzione, alla normativa generale di prevenzione infortuni di cui al citato D.P.R. n. 547/1955.
Ovviamente, qualora le attrezzature di che trattasi vengano utilizzate quelle impianto fisso, come nel caso specifico verificatosi presso le Acciaierie di Piombino e, in genere, nelle installazioni in stabilimenti industriali, le stesse sono soggette alla normativa speciale di cui alla già citata legge n. 1415/1942 e conseguentemente anche alla procedura autorizzativa ivi prevista.
Con l'occasione, avendo accertato, nel corso dell'esame della documentazione presentata da codesta Ditta, che in un depliant illustrativo degli ascensori per cantieri si afferma erroneamente che detti apparecchi "sono approvati dal Ministero del lavoro", s'invita perentoriamente codesta Ditta medesima a ritirare tempestivamente dalla circolazione gli opuscoli in questione.