Lettera circolare 18 aprile 1986

Ministero del Lavoro

Circolare 149/85 - DM 28 maggio 1985. Quesiti

Si fa riferimento alla nota in riscontro con la quale codesta Associazione ha proposto alla scrivente alcuni quesiti circa l'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare e nel D.M. riportati in oggetto.
A tale riguardo si precisa quanto segue:
1. Atteso che le autorizzazioni ministeriali per l'impiego di ponteggi metallici fissi si riferiscono, ciascuna, ad un complesso di componenti ben individuati il cui corretto impiego (secondo gli schemi approvati) è condizione indispensabile perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami e dalle prove effettuate sui prototipi, il divieto di utilizzazione promiscua di elementi di ponteggio facenti parte di attrezzature - ancorché autorizzate - di marca e/o tipo diverso non va riferito al caso in cui vengano erette facciate o sezioni composte ciascuna da elementi dello stesso tipo di ponteggio, purché tali facciate o sezioni siano staticamente indipendenti le une dalle altre.
2. La dichiarazione che il carico al piede della stilata è inferiore a quello corrispondente alle condizioni di impiego previste nell'autorizzazione deve essere certificata dal calcolo di un professionista. Pertanto è necessario ricorrere ad apposita calcolazione nei casi in cui, comunque, vengano cambiate le condizioni di carico.
3. Il punto 3 della circolare in argomento ha preso in considerazione il caso di parasassi realizzati con apposito impalcato di sicurezza (mantovana) perché trattasi di protezione la cui garanzia di efficacia è assicurata dalla semplice corretta realizzazione di schemi già approvati. Viceversa, l'impiego di graticci, teli, ecc., attesa la estrema diversità dei materiali disponibili, mal si presta a garantire in modo costante l'efficienza della protezione che così si realizza. Ciò nonostante, anche se con le dovute cautele da parte dell'imprenditore, si potrà ricorrere, solo nei casi in cui non sia possibile adottare il sistema del parasassi, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 28, D.P.R. n. 164/1956 a condizione che:
a) i materiali impiegati e le dimensioni delle maglie siano rispettivamente e sufficientemente robusti e di dimensioni tali da garantire la sicura intercettazione degli oggetti in caduta;
b) i tubi o graticci siano vincolati in corrispondenza ad ogni piano di ponteggio in modo da non lasciare spazi liberi tra quest'ultimo ed il telo o graticcio;
c) siano calcolate le azioni sul ponteggio derivanti dall'esposizione al vento di tali superfici, nonché dal peso proprio. Va da sé che tali calcoli di verifica debbono essere svolti da un professionista abilitato, e copia di essi deve essere tenuta in cantiere.
4. Le guide rigide di cui al punto b) dell'art. 2 del D.M. in oggetto devono possedere le caratteristiche ivi specificate e soddisfare alle prove previste nell'allegato al medesimo decreto.

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