Circolare 8 gennaio 2001 n. 3 prot. 2029/rla.sq
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VIIArt. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 - Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro
Oggetto: Art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 - Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro
In relazione ai numerosi quesiti ed alle richieste di chiarimento avanzate sulla materia in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
In via preliminare occorre tenere presente che nella legislazione vigente sono, da tempo, presenti disposizioni di carattere generale concernenti controlli dello stato di efficienza e conservazione, a fini di sicurezza, delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori (si vedano l'art. 374, ultimo comma del D.P.R. n. 547/55 e l'art. 35, comma 4, lett. c) del D.l.vo n. 626/94). I soggetti destinatari di dette disposizioni sono i datori di lavoro alla cui autonoma discrezionalità organizzativa ed operativa è rimessa la loro concreta gestione.
In aggiunta alle suddette prescrizioni generali, il legislatore ha poi previsto particolari regimi di controllo per determinate attrezzature individuate in relazione a loro specifiche caratteristiche. Si tratta, in pratica, di quelle attrezzature che, a causa dell'elevato livello dei rischi intrinseci o per le particolari modalità di installazione e di impiego, o della necessita di subire frequenti montaggi e smontaggi, presentano la tendenza ad un più rapido deterioramento delle proprie caratteristiche di sicurezza.
Per queste specifiche attrezzature la legge indica:
- i soggetti destinatari dell'obbligo giuridico, nella massima parte dei casi si tratta del datore di lavoro o dell'esercente l'attrezzatura,
- la periodicità e le modalità dei controlli,
- i soggetti titolati ad effettuarli in concreto.
Al riguardo si veda anche la tabella in appendice - compilata per quelle di più frequente impiego - che riporta, tra l'altro, la fonte normativa.
In questo quadro regolamentare, la prescrizione di cui all'art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 (che aggiunge un comma 4 quater all'art. 35 del D.l.vo n. 626/94) rappresenta l'esplicita, formale e sistematica attuazione della corrispondente disposizione della direttiva 95/63/CE - di cui il D.l.vo n. 359/99 costituisce l'atto di recepimento.
Con tale prescrizione, in pratica, viene ribadito quanto già stabilito dalla vigente legislazione, e si dispone, da una parte, che il datore di lavoro provveda affinché le attrezzature considerate nell'allegato XIV del D.l.vo n. 626/94 siano sottoposte alle azioni di controllo ivi indicate e dall'altra si precisa che ciò deve avvenire "sulla base della normativa vigente".
Il riferimento all'allegato XIV individua le famiglie di attrezzature interessate alla sorveglianza, mentre l'obbligo giuridico di metterla in atto è stato mantenuto in capo al datore di lavoro, ovvero all'esercente quando sia anche datore di lavoro.
Il rinvio alla normativa vigente ha come diretta conseguenza di lasciare immutato il regime dei controlli in questione. Dal che ulteriormente discende che, rimanendo immutate le modalità in esso previste, alle singole attrezzature di lavoro considerate nel citato allegato continua ad applicarsi quanto già previsto nella corrispondente regolamentazione, relativamente, ad es., al tipo ed alla periodicità dell'intervento o al soggetto che concretamente è titolato ad eseguirlo.
Il decreto in argomento integra le precedenti disposizioni nel momento in cui pone ai datori di lavoro l'obbligo di provvedere alla registrazione dell'esito delle azioni di controllo di cui sopra, per tutte le attrezzature di lavoro considerate nell'Allegato XIV. E' noto infatti che per alcune di esse - in genere quelle il cui controllo viene effettuato da soggetti pubblici - la redazione di documenti riguardanti l'esito dell'azione condotta è già prevista dalle corrispondenti procedure. Il decreto precisa, altresì, che detta documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'autorità di vigilanza per un tempo predeterminato.
Da tutto quanto precede deriva che l'art. 2 in questione non attribuisce al datore di lavoro alcuna ulteriore discrezionalità nella individuazione dei soggetti cui affidare il compito dell'esecuzione delle prescritte azioni di controllo, atteso che gli stessi sono già stati individuati dal legislatore.
Nel precisare quanto sopra, si invitano le Organizzazioni rappresentative in indirizzo a voler dare la massima diffusione della presente ai destinatari delle prescrizioni di cui all'oggetto.
ALLEGATO
PROSPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E VERIFICA
SU TALUNE ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PIÙ DIFFUSO IMPIEGO
Attrezzatura Intervento/ periodicità Soggetto obbligato Personale incaricato Fonte
normativa Art. Scale aeree ad inclinazione variabile verifica
periodica annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 25 ponti mobili
sviluppabili
su carro verifica
periodica
annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 25 ponti sospesi
muniti
di argano verifica
periodica
annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 25 idroestrattori centrifughi
(con diametro esterno del paniere > 50 cm) verifica
periodica
annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 131
funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento e di trazione verifica
trimestrale datore di lavoro personale specializzato DPR 547/55 179 gru e apparecchi di sollevamento di portata >200 kg verifica
periodica
annuale datore di lavoro A.S.L. DPR 547/55 194 organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati verifica
mensile datore di lavoro non specificato DPR 547/55 220 macchine
e attrezzature per la lavorazione di esplosivi
revisioni e pulizie
periodiche secondo disposizioni aziendali datore di lavoro non specificato DPR 302/56 11 elementi
di ponteggio revisione prima del reimpiego datore di lavoro non specificato DPR 164/56 7 ponteggi metallici fissi verifica
periodica ed
occasionale datore di lavoro responsabile di cantiere DPR 164/56 37 argani
dei ponti
sospesi verifica
biennale datore di lavoro A.S.L. DPR 164/56 50 funi dei ponti
sospesi verifica
trimestrale datore di lavoro personale specializzato D.M. 12.9.59 11 armature
degli scavi sorveglianza particolare controllo giornaliero datore di lavoro non specificato DPR 320/56 17 freni dei
locomotori controllo continuo datore di lavoro non specificato DPR 320/56 25 micce -
velocità di combustione controllo periodico datore
di lavoro non specificato DPR 320/56 46
materiali recuperati
da costruzioni sceniche revisione datore
di lavoro personale pratico DPR 322/56 8
opere
sceniche revisione accurata datore
di lavoro personale pratico DPR 322/56 9 riflettori e batterie di accumulatori mobili verifica
sistematica datore
di lavoro personale
esperto DPR 322/56 16
teleferiche private collaudo di primo impianto visita tecnica periodica almeno quinquennale datore
di lavoro esercente/ datore di lavoro professionista iscritto in albo Min. Trasporti D. I. 6.5.72 9 elevatori
trasferibiliverifica
periodica trimestrale/ annuale
costruttore- utilizzatore- datore
di lavoro personale
abilitato D.M. 2.4.81 Allegato A 33 ponteggi sospesi
motorizzati verifica periodica biennale utilizzatore - datore
di lavoro Direzione prov.le lavoro D.M. 4.3.82 2 funi dei ponteggi sospesi motorizzati verifica
trimestrale utilizzatore - datore di lavoro personale
specializzato D.M. 4.3.82 3ascensori
e montacarichi in servizio privato
collaudo
di primo impianto
(fino al 30.6.2001, per impianti non marcati CE) proprietario quelli di cui all'art. 19.3 DPR 162/99 DPR 162/99 19 verifica
periodica proprietarioquelli di cui all'art. 13.1 DPR 162/99
DPR 162/99
13 verifica
straordinaria proprietario quelli di cui all'art 13.1 DPR 162/99
DPR 162/99 14 manutenzione proprietario manutentore
DPR 162/99 15