Circolare 24 febbraio 1982 n. 24

Ministeriale Ministero del Lavoro

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili

E' stato posto quesito alla scrivente se i ponteggi metallici realizzati con elementi componibili - ad esempio trabattelli che possono essere innestati uno sull'altro - debbano essere muniti di autorizzazione ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall'art. 25 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ovvero ancora sotto le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. in oggetto.
E' noto infatti che esistono situazioni similari e che, pertanto, può risultare difficoltoso stabilire l'applicabilità dell'uno o dell'altro articolo.
In proposito, occorre anzitutto chiarire che presupposto fondamentale per il richiamo dell'art. 25 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è la presenza di un elemento sviluppabile (con esclusione però delle piattaforme mobili su cremagliera - ancorché installate su carro - per ragioni di uniformità con quelle disciplinate dalla circolare n. 39/1980 di questo Ministero).
In ordine alla scelta fra il disposto degli altri due articoli (30 e 52 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164), si rende noto che la Commissione consultiva permanente ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 52 succitato sia subordinata al fatto che la stabilità della attrezzatura sia assicurata contemporaneamente alla mobilità o - ciò che è lo stesso - che non sia necessario disattivare le ruote, ivi compreso quindi anche il caso dell'impiego di stabilizzatori, per garantire l'equilibrio.
Tanto premesso, si può concludere che i trabattelli non sono soggetti ad autorizzazione se operanti costantemente su ruote e se previsti dal costruttore per essere impiegati - nel caso vengano innestati uno sull'altro - senza l'adozione di stabilizzatori fino all'altezza e per gli usi cui sono effettivamente adibiti.
Pertanto, se l'impiego è tra quelli previsti dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, non potranno essere previsti carichi inferiori a quelli indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione o manutenzione.

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