Circolare 22 novembre 1985 n. 149
Ministero del Lavoro
DPR 27 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della costruzione
e dell'impiego dei ponteggi
Sono pervenuti a questo Ministero diversi quesiti concernenti questioni
connesse all'utilizzazione dei ponteggi metallici fissi; poiché tali
problematiche rivestono carattere di generalità lo scrivente, al
fine di pervenire a soluzioni univoche sul piano operativo, ha predisposto
le seguenti istruzioni, in conformità al parere espresso al riguardo
dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro.
1. Premessa
L'impiego dei ponteggi metallici fissi è subordinato alla osservanza
delle norme contenute nel capo V del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e delle
istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio, che costituiscono
parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro
ai sensi dell'art. 30 del suddetto decreto.
Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di riscontro della rispondenza
della struttura e dei singoli elementi alle norme di cui al citato capo
V e successivi decreti ministeriali di riconoscimento di efficacia, sulla
base quindi, di una potenziale idoneità del ponteggio ad un impiego
generalizzato nel rispetto sempre degli schemi autorizzati.
Pertanto, ove non espressamente previsto dal costruttore nella richiesta
di autorizzazione, non vengono prese in considerazione specifiche misure
di sicurezza relative a casi ed utilizzazioni particolari.
La disciplina prevista dal legislatore per la costruzione e l'impiego dei
ponteggi metallici fissi influisce, per vari aspetti, nella attività
di vigilanza sull'impiego di queste opere provvisionali.
Infatti, mentre nel caso di accertamenti su ponteggi ed impalcature in legname
ogni apprezzamento è demandato agli organi di vigilanza sulla scorta
delle disposizioni di legge - che in via generale sono espresse dall'art.
7 ed in particolare da tutti gli articoli del Capo IV del D.P.R. n. 164/1956
- quando trattasi di ponteggi metallici fissi, la vigilanza si raccorda,
per così dire, su un controllo di merito già effettuato a
suo tempo dal Ministero del lavoro che ha rilasciato la relativa autorizzazione
all'impiego.
E' del tutto evidente che non è compito connesso alla vigilanza sull'impiego
dei ponteggi metallici entrare nel merito delle caratteristiche di resistenza
dei materiali, delle sollecitazioni, dei coefficienti di sicurezza, ecc.
poiché tali aspetti sono già stati esaminati, a suo tempo,
dal Ministero che ha concesso l'autorizzazione; rientra, invece, tra i predetti
compiti accertare, in primo luogo, se nel cantiere dove il ponteggio è
impiegato, è tenuto il "libretto" contenente copia della
documentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 164/1956
e copia del disegno esecutivo dal quale risultino tutti i dati, così
come è stabilito dall'articolo 33 sempre del D.P.R. n. 164/ 1956,
che dispone, tra l'altro l'obbligo della tenuta di questi documenti e della
loro esibizione agli incaricati della vigilanza.
Quanto sopra soltanto qualora si tratti di opere provvisionali "normali"
di altezza inferiore ai 20 metri; per ponteggi più alti o di notevole
importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni o ai sovraccarichi,
trova applicazione l'art. 32 che fa obbligo di erigere il ponteggio sulla
base di un progetto specifico redatto e firmato da un professionista abilitato;
in tal caso presso il cantiere deve essere tenuta, oltre alla documentazione
indicata in precedenza, anche copia del progetto e dei disegni esecutivi.
E' opportuno precisare, in proposito, che sia la progettazione sia i calcoli
devono essere eseguiti secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione
ministeriale - istruzioni che devono essere fornite dal fabbricante e rese
disponibili in cantiere - (art. 32 punto 1 D.P.R. n. 164/1956) ed in ogni
caso nel rispetto di tutte le norme relative alle caratteristiche costruttive
previste dalle varie norme del già citato Capo V del D.P.R. n.164/1956
nonché, ovviamente, delle norme di buona tecnica.
Per le situazioni che necessariamente richiedono l'uso di ponteggi strutturati
in parziale difformità dagli schemi autorizzati (costruzione o manutenzione
di manufatti di forma peculiare: ad es. serbatoi a fungo, costruzioni con
notevoli aggetti ecc.), dovrà essere redatto un progetto, firmato
da un professionista abilitato, seguendo i criteri esposti al punto 7.1
dell'allegato 1 alla presente circolare che riassume i principali riferimenti
per le verifiche di stabilità.
Si deve inoltre tener presente che - fatta eccezione dei casi in cui ciò
sia previsto dalle relative autorizzazioni - non è consentito utilizzare
elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorché
trattisi di elementi di ponteggi autorizzati, a meno che ciò non
sia previsto da uno specifico progetto, redatto secondo i già citati
criteri del punto 7 dell'allegato 1.
Al di fuori di tali particolari circostanze si configurerebbe la violazione
dell'art. 30, ultimo comma, in quanto il ponteggio è stato eretto
in difformità dagli schemi autorizzati. D'altronde dall'assemblaggio
di parti di per sè giudicate idonee in sede di autorizzazione non
necessariamente deriva l'idoneità dell'opera presa nel suo complesso,
a maggiore ragione ove si considerino i problemi di incompatibilità
dimensionale tra i vari elementi (basti pensare, ad esempio, alle diagonali
dei telai prefabbricati ed alle differenze dei valori di scorrimento tra
i vari tipi di giunti e di tubi).
2. Problemi di instabilità strutturale connessi con il numero degli
impalcati
I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari multipiani
caratterizzate da una notevole snellezza delle aste e quindi comportanti
rischi di crollo improvviso o fenomeni di instabilità locale e d'insieme,
difficilmente valutabili in relazione ai giochi esistenti fra le parti costituenti
il ponteggio, al numero - necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed
alla indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali
di facciata, di stilata e nei piani orizzontali (in pianta).
Per risolvere le indeterminazioni di calcolo i prototipi dei ponteggi vengono
sottoposti a prove sperimentali di collasso che ne caratterizzano, per gli
schemi previsti dal fabbricante, i limiti di impiego.
In relazione a tali limiti le autorizzazioni alla costruzione ed all'impiego
fissano in modo univoco il numero massimo di impalcati carichi e scarichi
che possono essere montati sulla stessa verticale.
L'aumento di impalcati, rispetto a quelli massimi previsti dagli schemi-tipo
autorizzati, comporta una progressiva riduzione del grado di sicurezza della
struttura, con rischio tanto più grave in quanto il collasso si manifesta
in modo improvviso, al raggiungimento del carico critico e senza alcuna
manifestazione di fenomeni di deformazione; conseguentemente la semplice
esistenza di impalcati supplementari oltre quelli consentiti potrebbe determinare
- soprattutto nel caso di ponteggi di rilevante sviluppo verticale già
di per sè ai limiti dei valori ammissibili di sicurezza - rischi
di crollo, a prescindere dai sovraccarichi potenziali.
Tale rischio non può essere, ovviamente, giustificato da altre esigenze,
seppure di carattere antinfortunistico, che comunque possono essere soddisfatte
da misure che non inficiano la stabilità dell'opera. Infatti, nei
ponteggi da costruzione l'accesso agli impalcati - ancorché posti
in alto - può avvenire dai solai già gettati, a mezzo di apposite
andatoie, ed il rischio di caduta dai piani non muniti di impalcati viene
evitato - ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 164/1956 - mediante sbarramento
delle aperture. In quelli di manutenzione, non sussistendo il secondo tipo
di rischio, occorre far si che l'accesso avvenga in modo agevole e sicuro.
Particolari soluzioni che si volessero prevedere nello schema costruttivo
del ponteggio dovranno essere comprese nell'autorizzazione.
Da quanto sopra esposto discende che, in sede di vigilanza, si dovranno
tenere presenti le seguenti indicazioni:
a) Ponteggi a telaio prefabbricato: presentano la stessa struttura portante
sia per i tipi da costruzione che per quelli da manutenzione; varia però,
generalmente, il numero massimo degli impalcati ammissibili e dei carichi
di esercizio considerati, per ciascuno di essi, nell'autorizzazione. Si
dovrà quindi accertare, nei singoli casi di specie, che il numero
di impalcati non sia superiore a quello della autorizzazione e che l'attività
lavorativa non si svolga contemporaneamente su un numero di impalcati superiore
a quelli per i quali sono stati considerati i carichi di servizio nella
autorizzazione stessa.
b) Ponteggi a tubi e giunti: gli schemi da costruzione e da manutenzione
sono differenti; si dovrà esigere sempre il rigoroso rispetto dell'autorizzazione
nei ponteggi da costruzione (e cioè che il numero di impalcati non
sia superiore a quello autorizzato e che l'attività lavorativa non
si svolga contemporaneamente su un numero di impalcati superiore a quelli
considerati carichi nell'autorizzazione).
Per i ponteggi da manutenzione, invece, si potrà accettare un aumento
del numero degli impalcati alle seguenti condizioni:
1) la struttura portante dovrà essere integrata in modo da riprodurre
lo schema da costruzione;
2) il numero complessivo degli impalcati da considerare carichi ed i carichi
di servizio,
devono risultare tali da mantenere il carico globale, al piede della stilata,
entro i limiti di quello previsto per il ponteggio da costruzione.
Inoltre:
- il numero complessivo degli impalcati;
- il numero degli impalcati carichi;
- i carichi di servizio
devono essere riportati in calce al disegno esecutivo, firmato dal responsabile
del cantiere, ai sensi dell'art. 33 del citato D.P.R. n. 164.
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo che, ogni qualvolta si deroghi dagli
schemi tipo e dalle condizioni di carico previste nell'autorizzazione, il
ponteggio venga eretto in base ad un progetto redatto da un professionista
abilitato, ferma restando la schematizzazione strutturale prevista nelle
prove (diagonali e correnti).
Al fine di assicurare un corretto uso del ponteggio e di evitare la possibilità
che venga sovraccaricato oltre i limiti ammissibili, emerge l'opportunità
- anche in relazione al disposto dell'art. 4 lettera b) del D.P.R. n. 547/1955
- che, a cura dell'utente, venga esposto in cantiere, in modo chiaramente
visibile, un cartello riportante le caratteristiche essenziali dei ponteggi
e, più precisamente:
1) natura (da costruzione o da manutenzione);
2) numero complessivo degli impalcati;
3) numero degli impalcati su cui è consentita l'attività lavorativa
e carichi ammissibili.
3. Protezione contro la caduta di materiali dall'alto
Le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio dei ponteggi contenute
nelle autorizzazioni ministeriali, prevedono (punto 6.3.1.) la messa in
opera di uno o più "parasassi", capaci di intercettare
la caduta di materiali, fissandone altresì le caratteristiche costruttive.
La chiusura frontale del ponteggio mediante teli - recentemente diffusasi
nei cantieri - non realizza le stesse garanzie di sicurezza dei "parasassi"
predetti e, conseguentemente, non può essere ritenuta sostitutiva
delle anzidette protezioni.
Trattasi, comunque, di una misura di sicurezza aggiuntiva - peraltro non
prevista specificatamente da alcuna norma del D.P.R. n. 164/1956 - che può
essere adottata a condizione che non venga modificata la funzione protettiva
del "parasassi".
Inoltre la presenza di teli così come di affissi pubblicitari sul
fronte del ponteggio aumenta la superficie esposta al vento, il carico dovuto
al proprio peso e, conseguentemente, la sollecitazione indotta da questo
fattore sulla struttura, rispetto ai valori presi in considerazione nei
calcoli presentati ai fini dell'autorizzazione.
Pertanto, non essendo accettabile una valutazione in astratto delle condizioni
di sicurezza senza una apposita verifica di calcolo che tenga conto delle
maggiori sollecitazioni, incombe all'utilizzatore l'obbligo di far predisporre
la predetta verifica, a cura di un professionista abilitato e di tenere
copia presso il cantiere.
4. Controlli dimensionali
Ai fini del rispetto, da parte dei fabbricanti, delle dimensioni (e relative
tolleranze ammissibili) degli elementi di ponteggio, con particolare riferimento
soprattutto agli spessori dei tubi e dei profilati, gli Ispettorati del
lavoro procederanno ad accertamenti sistematici a campione presso gli stabilimenti
di produzione od i depositi dei fabbricanti e dei loro rivenditori.
In caso di accertata non rispondenza delle dimensioni, nei limiti delle
tolleranze ammissibili rispetto a quelle nominali, si dovrà provvedere
a trasmettere rapporto allo scrivente Ministero, per l'adozione dei provvedimenti
previsti nella autorizzazione stessa.
Allegato
Criteri fondamentali per le verifiche di stabilità
dei ponteggi metallici fissi
1. I ponteggi metallici fissi da costruzione e da manutenzione sono opere
provvisionali a struttura reticolare, caratterizzata da una notevole snellezza
delle aste, staticamente non indipendenti in quanto la loro stabilità
dipende in misura essenziale dal numero, dalla distribuzione e dalle caratteristiche
degli ancoraggi che li vincolano all'edificio alla cui costruzione o manutenzione
i ponteggi consentono di provvedere.
2. Il cedimento dei ponteggi metallici sotto le sollecitazioni cui sono
assoggettati nel pratico impiego, cedimento che può assumere le caratteristiche
di un crollo improvviso, è essenzialmente dovuto a fenomeni di instabilità
locale e/o d'insieme che si manifestano quando le tensioni, nelle aste,
raggiungono i valori critici corrispondenti alle snellezze in gioco.
3. Per impostare le verifiche di stabilità dei ponteggi, in assenza
di riscontri sperimentali, occorre necessariamente ipotizzare a priori il
comportamento (che può risultare di tipo euleriano ovvero cinematico)
della struttura in prossimità delle condizioni critiche che preludono
il collasso.
Tale comportamento a parità d'ogni altra condizione (numero, caratteristiche
e distribuzione degli ancoraggi; numero e schemi delle controventature.),
dipende in misura essenziale dalla rigidezza dei nodi strutturali e dai
giochi inevitabilmente presenti negli accoppiamenti (o attacchi) i cui effetti
sinergici sulla stabilità della struttura sono, generalmente, di
difficile ed incerta valutazione a priori, partendo dai disegni costruttivi
quotati degli elementi componenti e dal loro schema d'assemblaggio.
4. Per superare le indeterminazioni di calcolo e consentire la impostazione
delle verifiche su basi oggettive, con criterio uniforme per tutti i ponteggi,
in Italia i prototipi dei ponteggi, montati, controventati ed ancorati secondo
gli schemi previsti dai fabbricati, vengono sottoposti, in laboratorio,
a prove di carico spinte fino ad ottenere il collasso della struttura.
Dai risultati delle prove si ricavano i parametri che consentono di affrontare,
senza indeterminazioni, con procedura semplificata, le verifiche di stabilità.
5. Chiaramente, se si variano gli schemi strutturali (se si varia ad es.
il tipo di controventatura o il numero delle controventature) variano, generalmente,
i carichi di collasso del ponteggio e quindi i parametri che ne caratterizzano
le condizioni di stabilità e ne definiscono, conseguentemente, i
limiti di un sicuro impiego.
6. Le autorizzazioni ministeriali alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi
garantiscono, in condizioni normali di impiego corretto, la stabilità.
delle strutture:
a) alte fino a 20 m. (misurati dal
piano d'appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più
alto);
b) realizzate conformemente agli schemi tipo riportati nei libretti contenenti,
oltre la copia dell'autorizzazione, le istruzioni per il montaggio, impiego
e smontaggio (per i quali schemi sono stati individuati sperimentalmente
i parametri);
c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello
riportato negli schemi tipo;
d) con gli ancoraggi distribuiti (almeno
un ancoraggio ogni 22 metri quadrati) e realizzati conformemente alle indicazioni
riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia;
e) con sovraccarico complessivo in
proiezione verticale non superiore a quello preso in considerazione nella
verifica di stabilità del ponteggio; la verifica è riportata
(cap. IV) nel libretto di istruzioni;
f) con una superficie esposta all'azione del vento non superiore, per ciascun
modulo (m. 1,80 x 1,80 per i ponteggi a tubi e giunti e m. 1,80 x 2 per
i ponteggi a telai prefabbricati), a quella presa in considerazione nella
verifica di stabilità del ponteggio; la verifica è riportata
(cap. IV) nel libretto di istruzioni;
g) con i collegamenti (attacchi) bloccati
mediante l'attivazione dei relativi dispositivi di sicurezza.
I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle condizioni precedentemente
indicate non garantiscono il livello di sicurezza che è presupposto
all'autorizzazione ministeriale.
Quando vengono adottate varianti rispetto anche ad una sola delle condizioni
di cui alle lettere a), b), c), e), f), la stabilità del ponteggio
deve essere accertata con una specifica verifica di calcolo firmata da un
ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione.
Copia del progetto, con i disegni esecutivi e la relazione di calcolo, deve
essere tenuta in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.
7. A proposito di dette verifiche di calcolo specifiche si ritiene opportuno
fornire le seguenti indicazioni.
7.1. Quando vengono adottati schemi di montaggio diversi dagli schemi tipo
autorizzati (ad es. quando si modificano o si riducono le controventature)
non è consentito effettuare le verifiche con la procedura semplificata
di calcolo riportata sul libretto di istruzioni contenente l'autorizzazione
ministeriale utilizzando i parametri beta, lambda e omega ivi considerati.
Se si vuole, anche in questo caso, adottare la citata procedura semplificata
di calcolo, occorre fare riferimento a nuovi parametri beta, lambda ed omega
la cui determinazione è vincolata all'esecuzione di nuove prove di
laboratorio effettuate sugli schemi che si intendono adottare.
E' ammessa deroga a questo criterio generale unicamente nel caso in cui
le modifiche che si apportano allo schema tipo risultano palesemente a vantaggio
della stabilità della struttura (tale risulterebbe, ad es., la sostituzione
delle diagonali prefabbricate con diagonali in tubo e giunto). In questo
caso è ancora consentito far riferimento ai parametri propri dello
schema tipo di base contenuti nel libretto di istruzioni.
7.2. Se si varia, in senso sfavorevole alla stabilità della struttura,
anche soltanto una delle condizioni di carico di cui alle lettere a), c),
e), f), ma si adotta uno schema di montaggio conforme ad uno schema tipo
autorizzato, riportato sul libretto di istruzioni, è ammesso effettuare
le specifiche verifiche di stabilità con la procedura semplificata
di calcolo utilizzando i parametri beta, lambda ed omega propri dello schema
tipo adottato, assumendo naturalmente le sollecitazioni assiali (N) e flessionali
(M) indotte dalle peculiari condizioni di carico considerate.
7.3. Si rileva, infine, che i ponteggi a telai prefabbricati realizzati
secondo un determinato schema di montaggio non presentano tutti la medesima
capacità di sovraccarico e quindi non si prestano tutti, in egual
misura, ad essere notevolmente sviluppati in altezza oltre i 20 metri, sia
in rapporto al maggior peso proprio della struttura, sia in rapporto alla
maggiore spinta esercitata sulla struttura dal vento che, per altezze maggiori
di 20 metri, si considera crescente con legge lineare a partire dal valore
costante che si assume per i primi 20 metri (V. CNR -UNI 10.012).
Per i ponteggi a telai prefabbricati il parametro cui deve farsi riferimento,
per un immediato giudizio in merito, è il valore sperimentale del
carico critico complessivo (relativo ad 8 montanti) del ponteggio montato
secondo lo schema adottato (valore riportato nel libretto delle istruzioni).
I ponteggi che presentano un carico critico complessivo prossimo a 20 tonnellate
(valore minimo accettabile) mal si presentano (quantomeno senza rinforzi
- ad es. con un maggior numero di controventature e/o di ancoraggi efficaci
-) a significativi sviluppi in altezza oltre i 20 metri.
Nota
In Italia esiste una vasta gamma di ponteggi a telai prefabbricati di produzione
nazionale, muniti di autorizzazione ministeriale, con una distribuzione
dei carichi critici complessivi (relativi ad 8 montanti) che va dalle 21
alle 40 tonnellate. Il carico critico più frequente si aggira sulle
28-30 tonnellate.
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