D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777
Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 28 ottobre 1982) (1).
Art. 1
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute allart.
11, L. 30 aprile 1962, n. 283, modificato dallart. 8, L. 26 febbraio
1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.
Le norme del presente decreto non si applicano:
a) agli impianti fissi che servono per la distribuzione dellacqua;
b) agli oggetti di antiquariato o ad altri oggetti artistici manifestamente
non destinati ad uso alimentare;
c) ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare
personalmente dallutilizzatore.
Per i materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti
e possono essere consumati con i medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera
g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Art. 2
2. È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od
usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati
a venire a contatto con le sostanze alimentari o con lacqua destinata
al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:
a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;
b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche
degli alimenti.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed
oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con lacqua
durante la lavorazione o preparazione delle stesse.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori
alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 (2);
i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.746 a euro
46.481 (1) (3).
(1) Questo comma è stato così sostituito dallart. 1
del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
(2) Sanzione depenalizzata dallart. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999,
n. 507. Limporto della sanzione amministrativa pecuniaria è
stato così determinato dallart. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo
30 dicembre 1999, n. 507.
(3) Sanzione depenalizzata dallart. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999,
n. 507. Limporto della sanzione amministrativa pecuniaria è
stato così determinato dallart. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo
30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 2 bis
2 bis. (1) È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio
o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati
a venire a contatto con le sostanze alimentari o con lacqua destinata
al consumo umano, che siano:
a) di piombo, [di zinco] (2) o di leghe contenenti più del 10 per
cento di piombo;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell1
per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati
che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all1 per cento
di acido acetico, cedano, piombo alla temperatura ordinaria;
d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di
tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.
Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano
fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti
ministeriali di cui al primo comma dellarticolo 3.
I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 (3).
(1) Questo articolo è stato aggiunto dallart. 2 del D.L.vo
25 gennaio 1992, n. 108.
(2) Le parole «di zinco» sono state soppresse dallart.
7, comma 2, del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155.
(3) Sanzione depenalizzata dallart. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999,
n. 507. Limporto della sanzione amministrativa pecuniaria è
stato così determinato dallart. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo
30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 3
3. (1) Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti,
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui allallegato
I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro
produzione e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione
alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare
lidoneità alluso cui sono destinati nonché le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di
contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti
dal contatto orale.
Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa
rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di
banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute
nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975,
18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile
1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,
procede allaggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti
di cui ai commi 1 e 2.
Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli
o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari,
in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e
2, è punito per ciò solo con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 7.746 a euro 46.481 (2).
(1) Questo articolo è stato così sostituito dallart.
3 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
(2) Sanzione depenalizzata dallart. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999,
n. 507. Limporto della sanzione amministrativa pecuniaria è
stato così determinato dallart. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo
30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 4
4. (1) 1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti
alimentari devono riportare, allatto della loro immissione in commercio,
le seguenti indicazioni:
a) la dicitura «per alimenti» ovvero «può venire
a contatto con gli alimenti» oppure una menzione specifica circa il
loro uso, quale «macchina per caffè», «bottiglia
per vino», «cucchiaio per minestra» oppure il simbolo
di cui allallegato 2;
b) le condizioni particolari che devono essee osservate al momento del loro
impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie;
c) (2) il nome e la ragione sociale e lindirizzo o la sede sociale
oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un
venditore stabilito nella Comunità.
2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben
visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:
a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli
oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini,
chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali
e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lett. c) del comma 1 possono
essere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di
fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere
apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta;
b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore
finale: sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli
imballaggi, oppure sui materiali e sugli oggetti stessi.
3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per
i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate
ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione
di cui allart. 2, primo comma, nonchè a quelli indicati nel
comma 2 dellart. 3.
5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari devono essere accompagati, nelle fasi diverse dalla vendita al
consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità
alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la dichiarazione di
conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate
in lingua italiana a meno che linformazione dellacquirente non
sia altrimenti garantita.
8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono essere riportate, oltre che
in lingua italiana, anche in altre lingue.
8 bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia
plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3).
9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.549 a euro 7.746.
(1) Articolo così sostituito dallart. 4 del D.L.vo 25 gennaio
1992, n. 108.
(2) Lettera così modificata dallart. 48 della L. 22 febbraio
1994, n. 146.
(3) Comma aggiunto dallart. 48 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.
Art. 5
5. Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dallart.
21, L. 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali
di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonchè
particolari metodiche relative al prelievo dei campioni.
Art. 5 bis
5 bis. (1) 1. Lutilizzazione in sede industriale o commerciale dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari è subordinata allaccertamento della loro conformità
alle norme del presente decreto nonchè della idoneità tecnologica
allo scopo cui sono destinati.
2. Limpresa deve essere fornita della dichiarazione di conformità
di cui allart. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire
ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore
dei materiali o degli oggetti impiegati.
3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro
7.746.
(1) Articolo aggiunto dallart. 5 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
Art. 5 ter
5 ter. (1) 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità, può essere autorizzato nel territorio
italiano luso di una sostanza non prevista negli elenchi positivi
delle sostanze autorizzate dalle Comunità europee, a condizione che
sia accertato che, in condizioni di impiego normale e prevedibile, i materiali
e gli oggetti fabbricati con la sostanza medesima non cedano ai prodotti
alimentari costituenti in quantità tale da rappresentare un pericolo
per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione
dei prodotti alimentari o una alterazione dei loro caratteri organolettici.
2. Lautorizzazione ha durata biennale.
3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la sostanza autorizzata ai
sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto in materia
di controlli e di etichettatura. I materiali e gli oggetti così fabbricati
non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono altresì
riportare, allatto della loro immissione in commercio, le indicazioni
specifiche prescritte nellautorizzazione.
4. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di decorrenza,
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità
europee il testo di ogni autorizzazione rilasciata, e può chiedere,
prima della scadenza del biennio di validità dellautorizzazione,
alla Commissione delle Comunità europee la iscrizione della sostanza
medesima nellelenco di quelle di cui è consentito limpiego.
(1) Articolo aggiunto dallart. 5 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
Art. 6
6. 1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo 2, la produzione
di materiali ed oggetti destinati allesportazione con caratteristiche
difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui allarticolo
3 è subordinata allobbligo della comunicazione preventiva allautorità
sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.
2. I contravventori dellobbligo previsto dal precedente comma sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.
Art. 7
7. Per ladeguamento ai nuovi oneri di etichettatura previsti nei decreti
del Ministro della sanità 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981, cui devono
uniformarsi tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
con gli alimenti, sono concessi sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 8
8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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