D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 104 del 7 maggio 1998).
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
b) commissione: la commissione tecnico-consultiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56;
c) prodotto destinato ad una alimentazione particolare: i prodotti di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
Art. 2 (Produzione e importazione)
1. Lautorizzazione alla produzione e allimportazione a scopo di vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare previsti dallarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo deve essere richiesta dallimpresa al Ministero della sanità per ogni prodotto.
2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dellautorizzazione di cui al comma 1, deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dellimpresa;
b) il codice fiscale;
c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore stabilito nellUnione europea;
d) la denominazione di vendita del prodotto;
e) la classificazione proposta per il prodotto ai sensi dellallegato 1 del decreto legislativo;
f) la forma di presentazione del prodotto;
g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento;
h) il periodo di durabilità del prodotto espresso come termine minimo di conservazione o come data di scadenza ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
i) la composizione analitica centesimale media;
l) lelenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con la indicazione delle relative quantità;
m) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento;
n) il Paese di origine o di provenienza del prodotto, per i prodotti originari o provenienti da Paesi non appartenenti allUnione europea e non contraenti laccordo sullo spazio economico europeo.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata:
a) dalla attestazione relativa alla stabilità del prodotto sulla base di prove svolte, firmata dal responsabile legale oppure dal procuratore dellimpresa;
b) dalla documentazione sulle finalità, sulla valenza dietetica e sugli elementi particolari della composizione del prodotto;
c) dalle schede tecniche delle materie prime utilizzate;
d) dai metodi analitici ovvero da copia dellestratto in caso di metodi codificati pubblicati;
e) dalla certificazione della composizione analitica centesimale del prodotto;
f) dalla attestazione relativa alla conformità dei materiali di confezionamento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, firmata dal responsabile legale oppure dal procuratore dellimpresa;
g) da n. 3 copie della etichetta datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo;
h) da n. 3 copie dei fogli illustrativi eventualmente annessi alle confezioni, datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo;
i) da n. 1 marca da bollo;
l) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 1993, e successive modificazioni.
4. Se la domanda è fatta da impresa stabilita nel territorio di Paese terzo non contraente laccordo sullo spazio europeo, deve essere designata la persona incaricata di rappresentarla in Italia ed il suo domicilio.
5. Qualora il prodotto sia già legalmente commercializzato in un altro Stato membro dellUnione europea o in uno Stato contraente laccordo sullo spazio economico europeo, la domanda deve contenere le generalità dellimpresa richiedente, integrate dal codice fiscale qualora limpresa medesima risieda nel territorio della Repubblica.
6. Alla domanda di cui al comma 5, devono essere allegate:
a) una copia delletichetta usata in quello Stato;
b) una autocertificazione da cui risulti la conformità del prodotto alle norme vigenti in quello Stato;
c) un modello delletichetta utilizzata per la commercializzazione del prodotto nel territorio della Repubblica;
d) la ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, e successive modificazioni;
e) lelenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con lindicazione delle relative quantità;
f) la composizione analitica centesimale media e la durabilita del prodotto, qualora non risulti dalletichetta;
g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento.
7. Lautorizzazione viene rilasciata o negata dal Ministero della sanità, sentita la commissione, nei termini di cui allarticolo 5, informandone la regione nel cui territorio ha sede limpresa.
8. Il provvedimento di autorizzazione contiene:
a) il nome o la ragione sociale, la sede e, nei casi richiesti, il codice fiscale dellimpresa;
b) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento, integrata dal nome del fabbricante o del confezionatore qualora chi commercializza sia persona diversa dal fabbricante o dal confezionatore, limitatamente ai prodotti fabbricati o confezionati in Italia o in Paesi terzi non contraenti laccordo sullo spazio economico europeo;
c) la denominazione di vendita del prodotto, la sua natura e il gruppo di appartenenza da individuarsi tra quelli indicati nellallegato I al decreto legislativo;
d) lelenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con lindicazione delle relative quantità;
e) la composizione analitica centesimale media e la durabilità del prodotto;
f) il peso o la capacità delle confezioni, la forma di presentazione delle confezioni ed il materiale di confezionamento;
g) il numero di autorizzazione e la data del rilascio.
9. Al provvedimento di cui al comma 8 viene allegata letichetta approvata, con leventuale foglio illustrativo approvato, la quale deve essere conforme, per modalità di indicazioni riportate, a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
10. Il parere della commissione non è richiesto nel caso in cui vengano apportate modifiche al provvedimento di autorizzazione relative:
a) al nome o alla ragione sociale o alla sede dellimpresa titolare dellautorizzazione;
b) allestensione o al trasferimento dellattività produttiva in altro stabilimento;
c) a indicazioni che non riguardano aspetti nutrizionali;
d) a variazioni di peso o di volume e di tipo delle confezioni, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità duso;
e) ai materiali di confezionamento;
f) alla veste grafica delletichetta;
g) ad aspetti della composizione sostanzialmente ininfluenti sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto;
h) al marchio del prodotto o dellimpresa;
i) alla durabilità del prodotto sostanzialmente ininfluente sulle caratteristiche nutrizionali;
l) alla denominazione di vendita del prodotto.
Art. 3 (Stabilimenti di produzione e di confezionamento)
1. Lautorizzazione allesercizio di stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui allarticolo 10 del decreto legislativo deve essere richiesta al Ministero della sanità.
2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dellautorizzazione di cui al comma 1 viene presentata per il tramite della Unità sanitaria locale competente per territorio e deve essere corredata:
a) dalla indicazione del nome o della ragione sociale, della sede dellimpresa interessata e dalla indicazione della sede dello stabilimento;
b) dalla planimetria dello stabilimento in scala non inferiore a 1:100;
c) dalla relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
d) dalla indicazione delle attrezzature adibite alla produzione e delle tipologie produttive;
e) dalla documentazione dalla quale risulti che lacqua usata nella preparazione dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare è conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e che la stessa non beneficia di deroghe ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;
f) dalla indicazione della disponibilità di un laboratorio di analisi proprio, con la relativa descrizione delle caratteristiche strutturali e delle attrezzature, ovvero dallindicazione del laboratorio esterno al quale lo stabilimento intende affidare la effettuazione delle analisi biologiche, chimiche e fisiche, inserito nellelenco di cui allarticolo 7;
g) dal nome e cognome, nonché qualifica professionale del responsabile del controllo di qualità del processo produttivo;
h) da copia dellautorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o allallontanamento delle acque reflue di lavorazione, nonche indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi;
i) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, e successive modificazioni.
3. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia presentata dal titolare di uno stabilimento che già produce alimenti di uso corrente, la domanda stessa deve essere corredata, oltrechè della documentazione di cui alle lettere a), d), e), f), g) ed i) del comma 2, anche:
a) dalla copia dellautorizzazione corredata della relazione del sopralluogo ispettivo, rilasciata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio, concernente laccertamento della conformità dei locali e degli impianti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
b) dalla documentazione dalla quale risulti lefficace separazione del deposito dei costituenti peculiari di ciascun tipo di lavorazione, lefficace rimozione dagli impianti di ogni residuo prima di cambiare tipo di lavorazione ivi compresa la lavorazione di prodotti appartenenti a gruppi diversi tra quelli destinati ad una alimentazione particolare;
c) dalla dichiarazione di impegno ad annotare su appositi registri di produzione, da tenersi in stabilimento, il giorno e lora delle singole lavorazioni.
4. Lautorizzazione viene rilasciata ovvero negata dal Ministero della sanità nei termini temporali di cui allarticolo 5 informandone la regione nel cui territorio ha sede lo stabilimento.
5. I prodotti destinati ad una alimentazione particolare possono essere prodotti e confezionati nello stesso stabilimento ovvero essere prodotti e preimballati nello stabilimento di produzione e confezionati successivamente in uno stabilimento di confezionamento.
Art. 4 (Etichette)
1. II modello delle etichette dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, da trasmettere al Ministero della sanità ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo, deve essere presentato, in triplice esemplare, nella veste grafica utilizzata per la prima commercializzazione o in sua copia fotostatica datata, timbrata e firmata.
2. In caso di variazione al modello della etichetta si deve provvedere ad una nuova trasmissione del modello stesso.
3. Lelenco dei prodotti di cui al comma 1 viene pubblicato periodicamente a cura del Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. II Ministero della sanità si avvale, per lesame delle indicazioni riportate sui modelli di etichetta di cui al comma 1, di un apposito gruppo di esperti scelti tra i componenti della commissione.
Art. 5 (Termini temporali)
1. Lautorizzazione di cui allarticolo 2, comma 1, e allarticolo 3, comma 1, viene rilasciata dal Ministero della sanita entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della istanza.
Art. 6 (Vigilanza sui prodotti)
1. II programma di vigilanza annuale di cui al comma 4 dellarticolo 8 del decreto legislativo viene adottato conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per lelaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande» pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995.
Art. 7 (Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e di confezionamento)
1. I laboratori non annessi agli stabilimenti di produzione o di confezionamento devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità.
2. Per linserimento nellelenco di cui al comma 1 i laboratori sono tenuti a presentare al Ministero della sanità istanza diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che i prodotti corrispondano ai requisiti indicati dal decreto legislativo.
3. Listanza di cui al comma 2 deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché dalla copia dellautorizzazione rilasciata dallautorità sanitaria locale ai fini dellesercizio del laboratorio.
4. II Ministero della sanità può effettuare dei sopralluoghi diretti a verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti di cui al comma 3.
Art. 8 (Pubblicazione)
1. Vengono periodicamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) le etichette relative ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare autorizzati dal Ministero della sanità;
b) lelenco degli stabilimenti di produzione e di confezionamento con le relative tipologie produttive.
Art. 9 (Norme transitorie)
1. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che si avvalgono dei laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti medesimi, e i laboratori di analisi stessi sono tenuti ad adeguarsi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, rispettivamente a quanto previsto dallarticolo 3, comma 2, lettera f), e dallarticolo 7, comma 2.
2. Per gli stabilimenti ed i laboratori di analisi che non si adeguano entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto alle prescrizioni di cui al comma 1, si provvede alla revoca dellautorizzazione previa diffida, senza esito, ad adeguarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni.
Art. 10 (Abrogazioni)
1. II decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, è abrogato.