D.M. 6 aprile 1994, n. 500
Regolamento concernente lattuazione delle direttive
91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti
e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992
sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati allesportazione
verso Paesi terzi (1) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 189 del 13 agosto
1994).
Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione
e alletichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di
proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia
in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati allesportazione
verso Paesi terzi.
Art. 2 (Definizione)
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) «lattanti»: i soggetti di meno di dodici mesi di età;
b) «bambini»: i soggetti di età compresa fra uno e tre
anni;
c) «alimenti per lattanti» ovvro «latti per lattanti»
ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»:
i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti
nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno
nutritivo di questa fascia di età;
d) «alimenti di proseguimento» ovvero «latti di proseguimento»
ovvero «formule di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati
alla particolare alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita,
costituenti il principale elemento liquido nellambito dellalimentazione
progressivamente diversificata per questa fascia di età;
e) «prima infanzia»: fascia di età compresa tra la nascita
ed i tre anni.
e bis) «residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto
fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dellarticolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti
della sua degradazione o reazione (1).
(1) Questa lettera è stata aggiunta dallart. 1 del D.M. 31
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