D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22


Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 15 febbraio 1997).

 
 
CAPO III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
 
Art. 24 (Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
 
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1), è determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
2 bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1 (2).
 
 
(1) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 12, comma 2, della L. 23 marzo 2001, n. 93.
 

 
 
 
 


 
 

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