D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1)
(Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 15 febbraio
1997).
CAPO III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 24 (Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui allarticolo 3, comma 29, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1), è determinato anche in relazione
al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
2 bis. Con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, dintesa
con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome,
vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali
di cui al comma 1 (2).
(1) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(2) Questo comma è stato aggiunto dallart. 12, comma 2, della
L. 23 marzo 2001, n. 93.
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