L. 29 dicembre 2000, n. 422


Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - «Legge comunitaria 2000» (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 16 del 20 gennaio 2001).

 


 
(Estratto).
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA
 
 
 
Art. 12 (Discariche di rifiuti: criteri di delega)
 L’attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l’integrità dell’ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l’impatto sull’ambiente, ivi compreso l’effetto serra;
b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;
c) identificare i parametri per l’individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;
d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;
e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;
f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;
i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell’uso delle informazioni in materia di costi.
 

 
 
 
 

 

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