D.M. 28 aprile 1998, n. 406
Regolamento recante norme di attuazione di direttive dellUnione europea,
avente ad oggetto la disciplina dellAlbo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 276
del 25 novembre 1998).
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
Art. 1 (Costituzione dellAlbo)
1. È costituito, presso il Ministero dellambiente, lAlbo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito
denominato Albo.
2. LAlbo è articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino-Alto
Adige sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano in luogo
della sezione regionale.
Art. 2 (Organi)
1. Sono organi dellAlbo:
a) il Comitato nazionale;
b) le sezioni regionali e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dellambiente.
3. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi
di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e presso la regione
autonoma Valle dAosta.
4. Il Comitato nazionale e le sezioni regionali sono interconnesse dalla
rete telematica delle camere di commercio.
Art. 3 (Comitato nazionale)
1. Il Comitato nazionale è composto da quindici membri, esperti nella
materia, nominati con decreto del Ministro dellambiente, di concerto
con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato
e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dellambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) uno dallUnione italiana delle camere di commercio;
g) uno dalle organizzazioni di categoria dellindustria;
h) uno dalle organizzazioni di categoria del commercio;
i) uno dalle organizzazioni di categoria della cooperazione;
l) uno dalle organizzazioni di categoria dellartigianato;
m) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale sono affidate al Ministero
dellambiente e sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque,
la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dellinquinamento
di natura fisica.
3. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dellambiente,
il Comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di
tali componenti, purchè ne siano stati nominati la metà più
uno.
Art. 4 (Sezioni regionali)
1. Ogni sezione regionale è composta:
a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo di regione o da
un membro del consiglio camerale alluopo designato, con funzioni di
presidente; nella regione Valle dAosta tali funzioni spettano allassessore
competente della regione medesima;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta
regionale, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province
designato dallunione regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro dellambiente.
2. Qualora i componenti di cui al comma l non vengano designati entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dellambiente,
le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali
componenti, purchè ne siano stati nominati la metà più
uno.
3. Le funzioni di segreteria delle sezioni regionali sono affidate alle
camere di commercio dei capoluoghi di regione e alla regione Valle dAosta,
e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale
non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale
su indicazione del segretario generale.
Art. 5 (Sezioni provinciali di Trento e Bolzano)
1. Le sezioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio
camerale alluopo designato, con funzioni di presidente;
b) da due funzionari o dirigenti esperti in rappresentanza della giunta
provinciale di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) da un esperto designato dal Ministro dellambiente.
2. Le funzioni di segreteria delle sezioni provinciali sono affidate alle
camere di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano e sono
esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non
inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione
del segretario generale.
3. Nellipotesi in cui i componenti di cui al comma 1 non vengano designati
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero
dellambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche
in assenza di tali componenti, purchè ne siano stati nominati la
metà più uno.
Art. 6 (Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e
provinciali)
1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare,
le seguenti attribuzioni:
a) cura la formazione, la tenuta, laggiornamento e la pubblicazione
dellAlbo in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali;
b) stabilisce i criteri per liscrizione nelle categorie e classi di
cui agli articoli 8 e 9 nonchè per il passaggio da una classe ad
unaltra;
c) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione
dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
delle imprese;
d) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione
dei requisiti professionali dei responsabili tecnici e determina i criteri
e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui allart.
11, comma 1, lettera a);
e) coordina lattività delle sezioni regionali e provinciali
e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi;
f) determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;
g) fissa i contenuti dellattestazione di cui allart. 12, comma
3, lettera a);
h) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle
sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare
leffettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento
dellattività oggetto della domanda di iscrizione allAlbo;
i) decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni
regionali e provinciali;
l) adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali
e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.
2. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevono e istruiscono le domande di iscrizione allAlbo e deliberano
sulle stesse;
b) deliberano laccettazione delle garanzie finanziarie richieste per
lesercizio dellattività oggetto della domanda di iscrizione;
c) procedono alliscrizione delle imprese di cui ai commi 10, 16 e
16 bis, dellarticolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22;
d) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di
annullamento e di variazione delliscrizione;
e) redigono e aggiornano lelenco delle imprese iscritte allAlbo
aventi sede nel proprio territorio;
f) comunicano alle camere di commercio competenti e allAlbo delle
imprese artigiane lavvenuta iscrizione allAlbo dei soggetti
richiedenti per lannotazione nel registro delle imprese delliscrizione
stessa, che deve essere riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese
iscritte allAlbo;
g) comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione allAlbo
nonchè i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e
di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dellaggiornamento
dellAlbo stesso;
h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese
iscritte allAlbo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;
i) verificano, attraverso gli organi di controllo e indipendentemente dalla
revisione di cui al successivo articolo 19, la sussistenza dei requisiti
per la permanenza nellAlbo.
Art. 7 (Durata degli organi dellAlbo e validità delle deliberazioni)
1. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle
sezioni provinciali di Trento e di Bolzano durano in carica cinque anni.
2. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle
sezioni provinciali di Trento e di Bolzano decadono dallincarico in
caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive.
Il Comitato nazionale può, inoltre, richiedere al Ministro dellambiente
ladozione di un provvedimento di dichiarazione di decadenza nei confronti
dei componenti che nel corso dellanno solare risultino assenti ad
almeno la metà delle riunioni dei rispettivi organi.
3. Le deliberazioni del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle
sezioni provinciali sono valide se sono presenti almeno la metà più
uno dei componenti nominati.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del presidente.
5. Con decreto del Ministro dellambiente di concerto con i Ministri
del tesoro e dellindustria, del commercio e dellartigianato
e dei trasporti e della navigazione, sono fissate le indennità di
spettanza dei componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali.
Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali
si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali di iscrizione.
CAPO II
Art. 8 (Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta
liscrizione allAlbo)
1. Liscrizione allAlbo è richiesta per le seguenti categorie
di attività di gestione dei rifiuti:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati
ai sensi dellarticolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai
sensi dellarticolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
prodotti da terzi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi
nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui
agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
g) categoria 7: gestione di impianti mobili per lesercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.
2. La gestione di impianti fissi di cui al comma 1, lettera f), comprende
in particolare:
a) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni
di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato (categoria 6A);
b) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi
e pericolosi (categoria 6B);
c) la gestione di impianti di trattamento chimicofisico e/o biologico di
rifiuti (categoria 6C);
d) la gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati
(categoria 6D);
e) la gestione di impianti di discarica per inerti (categoria 6E);
f) la gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali (categoria
6F);
g) la gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi (categoria
6G);
h) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi (categoria 6H).
Art. 9 (Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta
liscrizione allAlbo)
1. LAlbo è suddiviso per categorie corrispondenti alle
attività di cui allarticolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a), è
suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente
servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
3. Le categorie da 2 a 8, di cui allarticolo 8, comma 1, lettere da
b) ad h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate
annue di rifiuti trattati:
a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
200.000 tonnellate;
b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.
4. Le categorie 9 e 10, di cui allarticolo 8, comma 1, lettere i)
ed l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dellimporto
dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre lire quindici miliardi;
b) fino a lire quindici miliardi;
c) fino a lire tre miliardi;
d) fino a lire ottocento milioni;
e) fino a lire cento milioni.
5. Liscrizione sostituisce lautorizzazione allesercizio
delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del comma
1 dellarticolo 8; per le altre attività di cui alle lettere,
f), g), i) ed l) del comma 1 dellarticolo 8, liscrizione costituisce
abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono
sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati ai sensi delle disposizioni
di cui capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini
della costruzione e dellesercizio.
Art. 10 (Requisiti e condizioni per liscrizione allAlbo)
1. Le imprese sono iscritte allAlbo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo,
degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli
amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente
costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano
trattamento di reciprocità.
2. Per liscrizione allAlbo occorre che i soggetti di cui al
comma 1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini
di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che questultimo
riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione
in Italia;
c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese
individuali che vi provvederanno successivamente alliscrizione allAlbo,
o nel registro professionale dello Stato di residenza;
d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti
della riabilitazione e della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dellambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro lordine pubblico, contro leconomia pubblica, ovvero per
un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese di residenza;
h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui allarticolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria di cui al successivo articolo 11;
l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed f), sono rispettivamente
accertati dufficio dalla sezione regionale attraverso lacquisizione
di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.
Per le imprese aventi sede allestero i predetti requisiti sono comprovati
tramite lacquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla
legislazione dello Stato di appartenenza.
4. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione allAlbo devono nominare,
a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico
in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale
e dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), f), h) e l).
Art. 11 (Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria)
1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante
apposite certificazioni e consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante
da idoneo titolo di studio, dallesperienza maturata in settori di
attività per i quali è richiesta liscrizione o conseguita
tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;
b) nella disponibilità dellattrezzatura tecnica necessaria,
risultante, in particolare, dai mezzi dopera, dagli attrezzi, dai
materiali di cui limpresa dispone;
c) in unadeguata dotazione di personale;
d) nelleventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi
nel settore per il quale è richiesta liscrizione o in ambiti
affini.
2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze
bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche
e finanziarie dellimpresa, quali il volume di affari, la capacità
contributiva ai fini dellI.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni
sullattività svolta.
3. Lidoneità tecnica e la capacità finanziaria devono
essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si
chiede liscrizione.
4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini
per la dimostrazione dellidoneità tecnica e della capacità
finanziaria nonchè i criteri e le modalità di svolgimento
dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a).
Art. 12 (Procedimento di iscrizione allAlbo)
1. La domanda di iscrizione allAlbo è presentata alla
sezione regionale o provinciale nel cui territorio è stabilita la
sede legale dellimpresa. Per le imprese con sede legale allestero
la domanda di iscrizione allAlbo è presentata alla sezione
regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria
con rappresentanza stabile.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) il nominativo del responsabile tecnico;
b) dichiarazione di accettazione dellincarico, con firma autenticata,
del responsabile tecnico;
c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni
di cui allarticolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti dufficio
ivi previsti, nonchè documentazione comprovante lidoneità
tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria
secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dellarticolo
11, comma 4;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;
e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede liscrizione,
fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante
legale dellimpresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi,
il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra
notizia utile.
3. Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto
di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con
la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da
un chimico o da un medico igienista iscritto allordine professionale,
dellidoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di
rifiuti da trasportare;
b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
documentazione relativa allabilitazione ADR, ove prescritti;
d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto
ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la sezione
regionale o provinciale conclude listruttoria e delibera sullaccoglimento
o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione allimpresa richiedente.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto, per non più
di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure
se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa,
e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale
o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta. Qualora le imprese
non provvedano entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale
la domanda di iscrizione è respinta.
6. Ove la domanda sia accolta linteressato, entro il termine di decadenza
di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4,
è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia
finanziaria a favore dello Stato di cui allarticolo 14. La sezione
delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione
della stessa.
7. Entro il termine di dieci giorni dallaccettazione della garanzia
finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non
sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla
scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa,
la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione
e ne dà comunicazione allinteressato, al Comitato nazionale
ed alla provincia territorialmente competente.
8. Liscrizione è, in ogni caso, subordinata allacquisizione
della certificazione di cui allart. 10, comma 4, della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, e al pagamento
del diritto di iscrizione.
9. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non
si applica alle domande discrizione e agli atti di competenza dellAlbo.
Art. 13 (Procedure semplificate)
1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti allAlbo sulla base
di una comunicazione di inizio di attività presentata alla sezione
regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dellarticolo
12, comma 1:
a) aziende speciali, consorzi e società di cui allarticolo
22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1), che svolgono attività di
gestione di rifiuti urbani e assimilati nellinteresse di comuni o
consorzi di comuni;
b) imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
individuati ai sensi dellarticolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.
2. La comunicazione dinizio di attività per liscrizione
degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata
dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse
è svolta lattività, il quale garantisce il possesso
dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
richiesti ai sensi dellarticolo 11. Tale comunicazione deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile
tecnico;
b) foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del
diritto di iscrizione.
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), devono corredare la comunicazione
di inizio di attività con la seguente documentazione:
a) dichiarazione, resa dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria
responsabilità il possesso dei requisiti di cui allarticolo
10;
b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del
responsabile tecnico;
c) un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede liscrizione,
fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale sono
indicati la quantità, la natura, l origine, la destinazione
dei rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati;
d) documentazione di cui allarticolo 12, comma 3;
e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del
diritto di iscrizione;
f) certificazioni comprovanti i requisiti di idoneità tecnica e di
capacità finanziaria di cui allarticolo 11.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività,
completa della documentazione richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni
regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente
competente ed allinteressato.
5. Liscrizione delle imprese ed enti di cui al comma 1, lettera a),
è efficace solo per le attività svolte nellinteresse
del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa.
6. Le sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti per lesercizio dellattività
da parte delle imprese e delle aziende iscritte ai sensi del comma 4.
7. Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto
dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato
il divieto di prosecuzione dellattività, salvo che linteressato
non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato
dalle sezioni medesime.
8. Alla comunicazione di inizio di attività si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(1) Si veda, ora, il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 14 (Garanzia finanziaria)
1. Liscrizione è subordinata alla presentazione di idonea
garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attività
di cui allarticolo 8, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i)
ed l).
2. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata delliscrizione
allAlbo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa
ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
3. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al
comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attività e alle
diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, ai sensi dellarticolo 30,
comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 15 (Variazioni)
1. Limpresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali
o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per liscrizione
allAlbo, ogni modifica della natura individuale dellimpresa
o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine
aziendale che possa avere effetto sulliscrizione, nonchè ogni
variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate alle sezioni
regionali e provinciali entro trenta giorni dal loro verificarsi.
3. Le sezioni regionali e provinciali effettuano le variazioni delle iscrizioni
e ne danno comunicazione al Comitato nazionale.
4. Il Comitato nazionale determina i criteri per lindividuazione delle
variazioni che determinano la necessità di una nuova procedura istruttoria
da parte della sezione medesima. In tal caso le iscrizioni restano efficaci
fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.
Art. 16 (Sospensione)
1. Lefficacia delliscrizione allAlbo è sospesa
dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo,
linosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti
discrizione o nelle autorizzazioni regionali nonchè nellipotesi
di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure
semplificate;
b) venga accertata uninfrazione di particolare rilevanza alle leggi
di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale;
c) venga accertata linosservanza dellobbligo di cui allarticolo
15, comma 1.
2. Lefficacia delliscrizione allAlbo può essere
sospesa dalle sezioni regionali qualora si verifichi a carico di uno dei
soggetti di cui ai commi 1 e 4 dellarticolo 10, la pendenza, anche
in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di
cui al comma 2, lettera f), del medesimo articolo 10.
3. Con il provvedimento di sospensione la sezione regionale assegna un termine,
che non può comunque superare i dodici mesi, entro il quale limpresa
o lente iscritto deve conformare alla normativa vigente lattività
ed i sui effetti.
4. La sezione regionale determina la durata della sospensione, che comunque
non può superare i dodici mesi.
Art. 17 (Cancellazione)
1. Le imprese sono cancellate dallAlbo con provvedimento delle
sezioni regionali o provinciali quando:
a) vengono a mancare uno o piu i requisiti di cui allarticolo 10;
b) vengono cancellate dal registro delle imprese;
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni di cui
allarticolo 16, comma 1, lettera a);
d) qualora limpresa o lente non provvede nei termini ed ai sensi
del comma 3, dellarticolo 16.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), la camera di commercio è tenuta
a dare immediata comunicazione alla sezione regionale dellavvenuta
cancellazione dal registro delle imprese.
3. Per ottenere la cancellazione dallAlbo, gli iscritti debbono presentare,
entro il 31 dicembre, domanda di cancellazione che ha effetto per lanno
successivo.
Art. 18 (Procedimento disciplinare)
1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 16 e 17 sono applicate
dalle sezioni regionali previa contestazione degli addebiti alliscritto,
al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali
deduzioni. Liscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere
sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
2. Prima delladozione del provvedimento di sospensione ai sensi dellarticolo
16, comma 1, lettere a) e c), la sezione regionale può assegnare
allinteressato un termine non superiore a sessanta giorni per conformare
lattività ed i suoi effetti alla normativa vigente.
3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati
alliscritto, alla regione ed alla provincia territorialmente competente,
alla camera di commercio e al Comitato nazionale.
Art. 19 (Revisione dellAlbo)
1. Le imprese iscritte allAlbo sono tenute a presentare ogni
cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia delliscrizione, la
documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Tale documentazione
deve essere presentata con le stesse formalità della domanda discrizione
sei mesi prima della scadenza delliscrizione medesima ed i termini
previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla
metà.
2. Le imprese iscritte allAlbo ai sensi dell articolo 13 sono
tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due
anni, con le modalità previste dallarticolo medesimo.
3. Sulla base della documentazione presentata, le sezioni regionali provvedono
alla revisione delliscrizione.
Art. 20 (Ricorsi al Comitato nazionale)
1. Avverso le deliberazioni delle sezioni regionali e provinciali gli interessati
possono proporre ricorso al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro
trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
Art. 21 (Risorse finanziarie)
1. Le domande discrizione, variazione o cancellazione dallAlbo
sono assoggettate allassolvimento di un diritto di segreteria. Tale
diritto è fissato nella misura prevista per le denunce del registro
delle imprese delle camere di commercio.
2. Successivamente allassegnazione del numero discrizione allAlbo,
le imprese possono richiedere presso qualsiasi camera di commercio il rilascio
di certificati discrizione o visure. Tali documenti sono soggetti
al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione
del registro delle imprese della camera di commercio.
3. Il pagamento di tutti i diritti di segreteria dovrà essere effettuato
tramite versamento su conto corrente postale intestato alla sezione regionale
o direttamente presso gli sportelli della sezione regionale in cui viene
richiesto il servizio.
4. Le imprese iscritte allAlbo sono tenute alla corresponsione di
un diritto annuale discrizione secondo i seguenti ammontari:
a) imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui
allarticolo 8, comma 1, lettera a) (per popolazione servita):
superiore o uguale a 500.000 abitanti, lire 3.500.000;
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti, L.
2.500.000;
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti, L.
2.000.000;
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti, L. 1.500.000;
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, L. 700.000;
inferiore a 5.000 abitanti, L. 300.000;
b) le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti di
cui allarticolo 8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h),
sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue
di rifiuti trattati:
quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000
tonnellate, L. 3.500.000;
quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000
tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate, L. 2.500.000;
quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, L. 2.000.000;
quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000
tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate, L. 1.500.000;
quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000
tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, L. 700.000;
quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate,
L. 300.000;
c) le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti di
cui allarticolo 8, comma 1, lettere i) ed l) (importi dei lavori cantierabili):
oltre lire quindici miliardi, L. 6.000.000;
fino a lire quindici miliardi, L. 4.000.000;
fino a lire tre miliardi, L. 2.500.000;
fino a lire ottocento milioni, L. 1.300.000;
fino a lire cento milioni, L. 600.000.
5. Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale
mediante appositi bollettini di conto corrente postale, approvati dal comitato
nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.
6. Al fine di garantire leffettiva copertura delle spese di funzionamento
dellAlbo, i diritti discrizione sono rideterminati e aggiornati
con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri
dellindustria, del commercio e dellartigianato, dei trasporti
e della navigazione e del tesoro. A tali fini i diritti discrizione
sono rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario.
Ai medesimi fini si procede allaggiornamento dei diritti di segreteria
simultaneamente e conformemente alladeguamento dei diritti del registro
delle imprese.
7. Lomissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti
comporta la sospensione dufficio dallAlbo, che permane fino
a quando non venga effettuato il pagamento.
8. Con decreti del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri
dellindustria, del commercio e dellartigianato, dei trasporti
e della navigazione e del tesoro sono stabiliti la quota del diritto discrizione
da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle
sezioni regionali e provinciali, e potranno essere apportate modifiche al
decreto del Ministro dellambiente 20 dicembre 1993, di cui allarticolo
30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina
le modalità di gestione e di rendicontazione delle quote dei diritti
di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale
e delle sezioni dellAlbo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti.
Art. 22 (Pubblicazione dellAlbo)
1. Il Comitato nazionale provvede annualmente alla pubblicazione dellAlbo
dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le iscrizioni relative alle attività di cui allarticolo
8, comma 1, effettuate dallAlbo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui allarticolo 10 del decreto
legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441, nonchè le garanzie già prestate ai
sensi dei decreti del Ministro dellambiente 10 maggio 1994 e 8 ottobre
1996, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Restano, altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione
allAlbo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti di cui allarticolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte allAlbo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui allarticolo
10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, che non hanno ancora provveduto a presentare
le garanzie finanziarie ai sensi del decreto del Ministro dellambiente
8 ottobre 1996, debbono provvedere, a pena di decadenza dalliscrizione,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. Entro sei mesi dallentrata in vigore del presente decreto, le sezioni
regionali provvedono ad aggiornare le iscrizioni effettuate allAlbo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui
allarticolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, sulla base delle
categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.
5. Fino allemanazione delle disposizioni di competenza del Comitato
nazionale, restano valide le disposizioni adottate dal Comitato nazionale
dellAlbo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui allarticolo 10, del decreto legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441.
6. Le domande discrizione allAlbo per le attività di
cui allarticolo 8, comma 1, lettere h), i) ed l), devono essere presentate
alle sezioni regionali e provinciali entro sessanta giorni dalladozione
delle relative disposizioni di competenza del Comitato nazionale.
7. Il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni,
è abrogato.
Art. 24 (Entrata in vigore)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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