Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22
Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 38 del 15 febbraio 1997).
CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione)
1. LAlbo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti istituito ai sensi dellarticolo 10 del decreto legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti di seguito denominato Albo, ed è
articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dellambiente,
ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dellAlbo ha potere deliberante ed è
composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro
dellambiente, di concerto con il Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dellambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dallUnione italiana delle Camere di Commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dellAlbo sono istituite con decreto del Ministro
dellambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio
camerale alluopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta
regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province
designato dallUnione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dellambiente.
4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti
non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano
rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al
giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti (2), nonché
le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti,
di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione
dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità
di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero
di rifiuti, devono essere iscritte allAlbo. Liscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce lautorizzazione allesercizio
delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attività liscrizione abilita alla
gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi
del presente decreto.
5. Liscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione,
di revoca, di decadenza e di annullamento delliscrizione, nonché,
dal 1° gennaio 1998, laccettazione delle garanzie finanziarie,
sono deliberati dalla sezione regionale dellAlbo della regione ove
ha sede legale linteressato, in conformità alla normativa vigente
ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri
dellindustria, del commercio e dellartigianato, dei trasporti
e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni
e le modalità organizzative dellAlbo, nonché i requisiti,
i termini, le modalità ed i diritti discrizione, le modalità
e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti
principi:
a) individuazione di requisiti univoci per liscrizione, al fine di
semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sullautotrasporto, in coerenza
con la finalità di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire
lefficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e
i diritti annuali discrizione.
7. In attesa dellemanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano
ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali
dellAlbo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui allarticolo 1 del decreto legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
Liscrizione allAlbo è deliberata ai sensi della legge
11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino allemanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare
attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto,
di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi allalbo
entro sessanta giorni dallentrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande discrizione
presentate allAlbo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui allarticolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni
di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria per liscrizione allAlbo delle aziende speciali,
dei consorzi e delle società di cui allarticolo 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142 (3), che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti,
è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. Liscrizione
allAlbo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di
inizio di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione
regionale dellAlbo territorialmente competente ed è efficace
solo per le attività svolte nellinteresse del comune medesimo
o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dellAlbo gli interessati
possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dellAlbo.
12. Alla segreteria dellAlbo è destinato personale comandato
da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro
del Tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali discrizione, secondo le modalità previste
dal decreto del Ministro dellambiente 20 dicembre 1993 e successive
modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non
si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dellAlbo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le
hanno rilasciate, fino alla data di efficacia delliscrizione allAlbo
o a quelle della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione.
Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione,
di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dellarticolo
33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte
alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte allAlbo
previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni
due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale
dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, lorigine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo
utilizzato ai requisiti stabiliti dallAlbo in relazione ai tipi di
rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi,
di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
16 bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio
di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese
di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato
nazionale, alla provincia territorialmente competente ed allinteressato.
Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dellarticolo 33 devono
conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di
cui allarticolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
17 bis. Sono esonerati dallobbligo di cui al comma 4 i consorzi di
cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui
allarticolo 9 quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e allarticolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (4).
(1) Si veda il D.M. 28 aprile 1998, n. 406.
(2) Questo comma è stato così modificato dallart. 1,
comma 19, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(3) Si veda, ora, il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
(4) Questo comma è stato aggiunto dallart. 23, comma 1, lett.
f), della L. 31 luglio 2002, n. 179.
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