Delib. Cnaiegr 11 novembre 1997
Iscrizione allAlbo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti (1).
Art. 1
1. Le imprese che intendono effettuare lattività di raccolta
e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dellarticolo
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche
ed integrazioni, devono presentare comunicazione di inizio di attività
alla Sezione regionale territorialmente competente utilizzando il modello
allegato sotto la lettera A).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la comunicazione di cui al comma
1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione resa dal soggetto interessato che attesti il possesso dei
requisiti e il rispetto delle condizioni di cui allarticolo 11, del
D.M. 21 giugno 1991, n. 324;
b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autentica, del
responsabile tecnico;
c) foglio notizie fornito dalla Sezione regionale secondo lo schema di cui
allallegato B alla presente deliberazione;
d) attestazione a mezzo perizia giurata redatta da un ingegnere o da un
chimico iscritto ai rispettivi ordini professionali, dellidoneità
dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo
lo schema di cui allallegato C alla presente deliberazione;
e) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
f) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, ove prescritto;
g) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto
ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e
integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni;
h) attestazione comprovante il pagamento del diritto discrizione previsto
dallarticolo 22, del D.M. 21 giugno 1991, n. 324, per liscrizione
allAlbo nelle categorie terza e quarta;
i) certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di idoneità
tecnica e di capacità finanziaria previsti dalla deliberazione del
Comitato nazionale dellAlbo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti in data 3 maggio 1994, pubblicata sulla G.U.
del 20 maggio 1994, n. 116, così come modificata con deliberazione
del Comitato nazionale in data 25 ottobre 1994 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 16 novembre 1994, n. 268.
3. Per le imprese iscritte allAlbo ai sensi dellarticolo 30,
commi 4, 5 e 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che intendono
effettuare anche attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dellarticolo 33, del
decreto legislativo medesimo, la comunicazione di inizio di attività
deve essere corredata solo dal foglio notizie di cui al comma 2, lettera
c), se lo svolgimento di tali attività non comporta variazioni della
classe o della categoria o della tipologia dei rifiuti per le quali tali
imprese sono iscritte.
Art. 2
1. I requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
di cui allarticolo 1, comma 2, lettera i) sono:
a) quelli richiesti per liscrizione allAlbo nella categoria
quarta se il trasporto riguarda i rifiuti pericolosi;
b) quelli richiesti per liscrizione allAlbo nella categoria
terza se il trasporto riguarda i rifiuti non pericolosi.
Le imprese che già effettuano attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti sottoposti a procedure semplificative ai sensi dellarticolo
33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono presentare la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità
finanziaria entro novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività.
3. Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti previsti
dalla tabella A allegata alla delibera del Comitato nazionale Albo smaltitori
in data 3 maggio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115, del 19
maggio 1994, con riferimento, per il trasporto dei rifiuti pericolosi, ai
requisiti richiesti per liscrizione allAlbo nella categoria
quarta e, per il trasporto dei rifiuti non pericolosi, ai requisiti richiesti
per liscrizione Albo nella categoria terza.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono essere soddisfatti entro due anni
dalla data della prima iscrizione, e comunque entro il 15 gennaio 2000.
Fino alla predetta data le imprese di cui allarticolo 1 possono affidare
la funzione di responsabile tecnico ad uno dei soggetti di cui allarticolo
11, comma 1, del D.M. 21 giugno 1991, n. 324.
Art. 3
1. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività
le Sezioni regionali iscrivono le imprese di cui allarticolo 1 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla Provincia
territorialmente competente ed allinteressato.
2. Fatta salva lapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo
21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le Sezioni regionali accertino
il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono
con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dellattività,
salvo che linteressato non provveda a conformarsi alla normativa vigente
entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime, che non può comunque
essere superiore a 60 giorni.
(Si omettono gli allegati).
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