Delib. Cnaiegr 11 novembre 1997


Iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (1).



 
Art. 1
1. Le imprese che intendono effettuare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale territorialmente competente utilizzando il modello allegato sotto la lettera A).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la comunicazione di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione resa dal soggetto interessato che attesti il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 11, del D.M. 21 giugno 1991, n. 324;
b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autentica, del responsabile tecnico;
c) foglio notizie fornito dalla Sezione regionale secondo lo schema di cui all’allegato B alla presente deliberazione;
d) attestazione a mezzo perizia giurata redatta da un ingegnere o da un chimico iscritto ai rispettivi ordini professionali, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo lo schema di cui all’allegato C alla presente deliberazione;
e) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
f) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, ove prescritto;
g) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
h) attestazione comprovante il pagamento del diritto d’iscrizione previsto dall’articolo 22, del D.M. 21 giugno 1991, n. 324, per l’iscrizione all’Albo nelle categorie terza e quarta;
i) certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria previsti dalla deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti in data 3 maggio 1994, pubblicata sulla G.U. del 20 maggio 1994, n. 116, così come modificata con deliberazione del Comitato nazionale in data 25 ottobre 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1994, n. 268.
3. Per le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 30, commi 4, 5 e 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che intendono effettuare anche attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’articolo 33, del decreto legislativo medesimo, la comunicazione di inizio di attività deve essere corredata solo dal foglio notizie di cui al comma 2, lettera c), se lo svolgimento di tali attività non comporta variazioni della classe o della categoria o della tipologia dei rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
 
 
Art. 2
1. I requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i) sono:
a) quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo nella categoria quarta se il trasporto riguarda i rifiuti pericolosi;
b) quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo nella categoria terza se il trasporto riguarda i rifiuti non pericolosi.
Le imprese che già effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificative ai sensi dell’articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria entro novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività.
3. Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla tabella A allegata alla delibera del Comitato nazionale Albo smaltitori in data 3 maggio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115, del 19 maggio 1994, con riferimento, per il trasporto dei rifiuti pericolosi, ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo nella categoria quarta e, per il trasporto dei rifiuti non pericolosi, ai requisiti richiesti per l’iscrizione Albo nella categoria terza.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono essere soddisfatti entro due anni dalla data della prima iscrizione, e comunque entro il 15 gennaio 2000. Fino alla predetta data le imprese di cui all’articolo 1 possono affidare la funzione di responsabile tecnico ad uno dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, del D.M. 21 giugno 1991, n. 324.
 
 
Art. 3
1. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali iscrivono le imprese di cui all’articolo 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed all’interessato.
2. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le Sezioni regionali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime, che non può comunque essere superiore a 60 giorni.
 
 
 
 
 
(Si omettono gli allegati).
 

 

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